Descrizione
Gli articoli 1 c. 6 e 4 c. 1 delle Ordinanze n. 115 del 20 febbraio 2025 e n. 117 del 18 marzo 2025 vanno interpretati nel senso che il contributo cessa in ogni caso entro il termine di 545 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori laddove il costo dell’intervento portato nel decreto di concessione del contributo sia non superiore a 200.000 euro e di 910 giorni laddove sia superiore a tale cifra.
Nell’Ordinanza n. 115/2025 si fa sinteticamente riferimento alla “data fissata per la fine lavori nel decreto commissariale di concessione del contributo”, data sovente non riportata nel decreto ma che ha da intendersi quella più sopra indicata in quanto il decreto fa sempre rimando a quanto previsto nelle ordinanze di concessione del contributo per la ricostruzione.
Non si tiene conto, pertanto, di eventuali proroghe che potranno essere concesse dai Comuni, nei limiti previsti dalle ordinanze commissariali, ai soli fini edilizi, essendo stato con chiarezza definito come sopra l’aspetto relativo al DAR che è contributo del tutto avulso dalle vicende relative alla più lunga durata dei lavori conseguente alle più varie motivazioni, talora afferenti ad aspetti contrattuali o a carenze nella progettazione o nella esecuzione dei lavori.
Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 4 c. 2 dell’Ordinanza n. 117/2025 che prevede, in caso di mancato effettivo inizio dei lavori ovvero della loro interruzione, la sospensione del DAR che riprenderà a decorrere a far capo dalla revoca del provvedimento di sospensione, con il conseguente eguale spostamento del termine di cessazione. Non v’è eguale previsione per quel che attiene all’Ordinanza n. 115/2025.
Nell’occasione va chiarito che in ogni caso la proroga va richiesta prima che sia scaduto il termine più sopra indicato e che opportuno appare un preliminare controllo da parte della polizia locale al fine di confermare che i lavori siano ancora in corso e che l’immobile non sia occupato nonostante lo stato di inagibilità.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore ScaliaDott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2025, 16:11