Descrizione
Circolare n. 58 del 06.02.2026
Si è rilevato, con sempre maggiore frequenza, che le istanze di contributo per immobili con livello di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, qualificati in scheda parametrica come “livello 0”, vedono progetti per l’esecuzione di opere non compatibili con quanto previsto dall’art. 10 c. 1 lett. c) del d.l. 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.
La norma più sopra citata prevede, infatti, che il contributo venga erogato a fronte “della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni!”.
Rimangono esclusi, pertanto, i miglioramenti meramente estetici e quelli afferenti l’adeguamento igienico sanitario, energetico ed antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche previste dalle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 10; va compresa la spesa relativa al mero ripristino degli impianti danneggiati dal sisma e coinvolti nell’attività di riparazione.
Appare opportuno che di quanto sopra vengano resi edotti tecnici e proprietari ad evitare da un canto lungaggini nell’istruzione delle pratiche e dall’altro che l’entità del finanziamento sia incompatibile con la realizzazione del progetto nella sua interezza con conseguente necessità di apportarvi modifiche che comporterebbero lungaggini nell’istruzione delle pratiche e ulteriori spese che non potranno in nessun caso trovare soddisfacimento nel contributo commissariale.
In ogni caso, al fine di facilitare l’istruttoria delle pratiche, è opportuno che i tecnici redigano un computo metrico per capitoli, tenendo ben distinte le spese coperte dal contributo e quelle che, come sopra detto, non potranno in nessun caso trovare soddisfacimento nel contributo commissariale e andranno pertanto in accollo al proprietario
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2026, 14:11