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FAQ

La posizione dei non residenti non è differente rispetto a quella di tutti gli altri soggetti danneggiati dal sisma: laddove si intenda accedere ai contributi occorrerà uniformarsi alle direttive del Commissario; in caso contrario si procederà secondo il normale iter previsto per le opere edilizie nell’ambito del territorio comunale.

È da considerarsi, però, che l’erogazione dei contributi verrà effettuata nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili nel fondo per la ricostruzione di cui all’art. 8 della legge 55/2019, pari a complessivi 237,05 milioni di euro, che verranno erogati in più anni, sino al 2023, salvo ulteriori finanziamenti futuri.

L’art. 9 comma 1 della legge 55/2019 come modificato dalla legge 156/2019 prevede che la priorità ai fini del riconoscimento dei contributi, e quindi nell’esame delle relative pratiche, segue il seguente ordine relativo ad immobili classificati mediante le schede AEDES con esito b-c-e:

1) Immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge 214/2011 (coloro che anagraficamente risiedono nell’immobile ove INOLTRE dimorano abitualmente);

2) immobili concessi in locazione, comodato etc. con contratto registrato alla data dell’evento sismico del 26 dicembre 2018, a condizione che il conduttore vi abbia residenza anagrafica;

3) parti comuni di edifici nei quali, alla data dell’evento sismico del 26 dicembre 2018, era presente una unità immobiliare di cui ai precedenti capi;

4) immobili adibiti ad attività produttive o commerciali;

5) Tutti gli altri immobili.

E’ da considerarsi che le somme stanziate vengono, altresì, destinate alla ricostruzione di edifici pubblici, ivi comprese le chiese, ai contributi alle imprese, alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all’assunzione straordinaria di personale nei comuni, a contributi ai comuni per TARI non incassata, al funzionamento della struttura antimafia etc. I contributi per i non residenti verranno, quindi, trattati per ultimi e nei limiti delle risorse residue, se esistenti, o di futuri finanziamenti. Anche i non residenti comunque beneficiano, di fatto, delle importanti risorse umane che i comuni stanno assumendo a seguito di ordinanza commissariale che ha già stanziato le relative somme.

La risposta è negativa. Come in precedenza chiarito, l’attività della Struttura Commissariale si dispiega solo in relazione alla ricostruzione di immobili per i quali viene richiesto il contributo. Tutte le altre pratiche edilizie seguono il normale iter previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti.

La legge 55/2019, infatti, prevede che il Commissario, nell’ambito delle competenze di cui sopra, adotta specifici piani di trasformazione, ed eventualmente di delocalizzazione, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, idrogeologico ed alla tutela paesaggistica ed a tal fine programmano l’uso delle risorse finanziarie ed adottano le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, che devono prevedere opere di rafforzamento, miglioramento od adeguamento sismico. Il contributo è, pertanto, condizionato dall’esecuzione di opere in base alle direttive commissariali che ancora non sono state emanate perché devono essere precedute dallo studio del territorio in relazione al rischio sismico e da una serie di adempimenti previsti da leggi adottate negli anni e dalle quali non ci si può discostare.

Per tale motivo rimane la assoluta libertà di procedere alla ricostruzione senza accedere ai contributi, e quindi discostandosi, seppur nell’ambito della legge, dalle disposizioni commissariali che ben potrebbero essere più stringenti e restrittive rispetto alla legislazione in materia edilizia in atto vigente; laddove si intenda, invece , accedere ai  contributi, ci  si dovrà attenere alle disposizioni emanate dal commissario che comprenderanno adempimenti formali e sostanziali diversi da quelli in atto in vigore.

Lo studio geologico del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto d’intervento deve anche certificare l’assenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale ed in un suo intorno ampio almeno 30 metri.

Ogni progetto deve essere corredato da almeno N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), finalizzata a ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio, con calcolo del parametro Vs equivalente. Nel caso in cui i risultati della suddetta indagine non fossero sufficienti per chiarire gli aspetti geologico-strutturali del sito, a discrezione del geologo e di comune accordo con il progettista, si dovranno approfondire gli studi integrandoli con ulteriori indagini geofisiche (geoelettrica, sismica a rifrazione etc.), geognostiche e geotecniche.

Le indagini geologiche, geofisiche e specialistiche sono riconosciute nella percentuale del 2,5% dell’importo dei lavori, oltre oneri previdenziali e IVA, di cui lo 0,5% per la prova tipo MASW e/o altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo.

La zona “rossa” indicata nella mappa pubblicata il 20 febbraio 2020 sul sito del Commissario  (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-dicembre-2018/) circoscrive l’area in cui, nel corso del sisma del 26 dicembre 2018, si è verificata una “fagliazione” superficiale, ovvero individua le porzioni di territorio in cui si sono aperte fratture nel terreno riconducibili al movimento di una frattura della crosta terrestre. All’esterno di tale area è indicata la zona “bianca”, dove tali deformazioni non sono state osservate. Per consentire di procedere alla ricostruzione delle aree terremotate in modo rapido e sicuro, stiamo iniziando dalle aree più lontane dalle faglie che si sono attivate durante il sisma, ovvero nella zona bianca.

Allo stesso tempo, a seguito di ulteriori studi, stiamo restringendo significativamente l’area rossa individuando, dove possibile, la posizione delle faglie che si sono attivate e le zone maggiormente pericolose.  La mappatura è redatta in conformità con le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC) (http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/pubblicazioni/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/microzonazione-sismica-linee-guida-per-la-gestione-del-territorio-in-aree-interessate-da-faglie-attive-e-capaci-fac-).

L’obiettivo del Commissario è quello di permettere ai cittadini terremotati di rientrare prima possibile in abitazioni sicure, ottimizzando le risorse finanziarie disponibili, che sono tutt’altro che abbondanti. Una frazione significativa di tali risorse è, oggi, spesa per il pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). Pertanto, con l’Ordinanza “danni lievi” si intende favorire inizialmente la riparazione di immobili che siano riparabili rapidamente, ovvero che non abbiano subito danni strutturali rilevanti. Le somme così risparmiate per il CAS non più erogato diventeranno, quindi, disponibili per la riparazione degli immobili maggiormente danneggiati.

Riguardo agli esiti con inagibilità di tipo E dichiarati nelle schede AeDES, nell’ordinanza “danni lievi” rientrano anche quegli immobili il cui livello di danneggiamento rientra nei parametri tecnici indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza e che qualifica tecnicamente cosa si intende per danno lieve.

In assenza di studi di microzonazione sismica MS di terzo livello ed al fine di non rallentare la ricostruzione, stiamo procedendo ad analizzare il territorio con i mezzi e le conoscenze scientifiche oggi disponibili. Inizialmente abbiamo individuato una zona “rossa” molto ampia, che contiene le faglie che si sono attivate nel corso del sisma del 26 dicembre 2018 fino ad una distanza di 200 metri da ogni faglia. Questa prima mappatura è ispirata a criteri di massima prudenza e si utilizza nella prima fase di studio in cui la posizione delle faglie non è stata ancora determinata dappertutto con precisione.

Una volta fatto ciò, abbiamo iniziato ad esaminare nel dettaglio la zona rossa sopra indicata, individuando la posizione delle faglie e le relative zone di maggiore pericolosità. Questo lavoro è ancora in corso ed è sviluppato insieme con i geologi del Genio Civile di Catania ed in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. Questo lavoro è già a buon punto, ma non è ancora terminato, per cui non è ancora possibile promulgare un’ordinanza che consenta la ricostruzione in queste aree a più alto rischio sismico.  Tuttavia, i cittadini le cui case si trovano in zona rossa e che quindi non possono ancora procedere con la riparazione del loro immobile, beneficeranno del risparmio di risorse finanziarie prodotto dall’ordinanza “danni lievi” in zona bianca, che ridurrà le spese del CAS.

Secondo le Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC) (http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/pubblicazioni/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/microzonazione-sismica-linee-guida-per-la-gestione-del-territorio-in-aree-interessate-da-faglie-attive-e-capaci-fac-), la ricostruzione di manufatti ubicati sopra un piano di faglia attivo ed in un suo intorno di 15 metri è sconsigliato e la delocalizzazione è favorita. In tutti gli altri casi, occorre valutare con attenzione come e quanto si muove ogni faglia, adeguando i criteri costruttivi al contesto geologico-strutturale e sismico locale.

Domanda:
Come sono disciplinate le spese relative alla relazione geologica?
Risposta:
La relazione geologica rientra tra le prestazioni professionali. Il limite massimo del contributo ammissibile per la somma di tutte le prestazioni professionali, ivi comprese quelle relative alla relazione geologica, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, è pari ai seguenti valori percentuali sull’importo dei lavori:
– 12,5% per lavori con importo fino a euro 500.000,00;
– 10% sull’eccedenza, per lavori con importi compresi tra euro 500.000 e fino a euro 2.000.00,00;
– 7,5% sull’eccedenza dei lavori con importi superiori a euro 2.000.000,00.
Le spese per indagini geologiche, geofisiche e prestazioni specialistiche sono riconosciute a parte, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per un importo massimo pari al 2,5% dell’importo dei lavori, di cui lo 0,5% deve essere destinato all’analisi della risposta sismica locale.

Domanda:
A chi deve essere intestata la fattura relativa alle prospezioni geologiche e geofisiche?
Risposta:
La fattura deve essere intestata al committente dei lavori. Il committente può essere il singolo proprietario dell’immobile danneggiato che presenta l’istanza di contributo, oppure può essere il rappresentante di un condominio o di un edificio inteso come unità strutturale costituita da più appartamenti intestati a proprietari diversi. Il pagamento della fattura deve avvenire attraverso bonifico bancario.

Domanda:
Quante indagini devono essere eseguite nel caso di una unità strutturale composta da più unità immobiliari (per es., appartamenti) intestati a proprietari diversi? Ogni proprietario deve fare eseguire separate indagini?
Risposta:
In linea di massima, le indagini devono essere eseguite per ogni unità strutturale composta da più appartamenti e non per i singoli appartamenti di essa. Ogni appartamento di cui si compone l’unità strutturale abitativa utilizzerà le medesime indagini svolte per l’intera struttura edilizia.

Domanda:
Quante relazioni geologiche devono essere presentate nel caso di una unità strutturale composta da più appartamenti intestati a proprietari diversi?
Risposta:
Per ogni unità strutturale per la quale si presenta istanza di contributo deve essere prodotta una relazione geologica corredata dalle relative indagini geologiche e geofisiche condotte sui terreni interessati dall’edificio.

Domanda:
Si può presentare la stessa relazione geologica nel caso di più edifici/unità strutturali vicini?
Risposta:
No, la relazione geologica è strettamente collegata agli interventi che si dovranno realizzare, quindi per ogni edificio o unità strutturale per cui si presenta istanza di contributo si dovrà presentare un progetto e la relativa relazione geologica.

Domanda:
Per la redazione dello studio geologico di un edificio si possono utilizzare le indagini geologiche e geofisiche realizzate per un edificio vicino?
Risposta:
Sì, a condizione che queste indagini permettano di ottenere una compiuta caratterizzazione stratigrafica, geotecnica e sismica dei terreni su cui ricade l’edificio in questione, in base alla valutazione che farà il geologo incaricato.

Domanda:
I costi per l’esecuzione delle indagini geologiche e geofisiche riportati nel prezziario regionale sono indicativi?
Risposta:
I prezzi indicati nel prezziario regionale costituiscono un riferimento dal quale non si ritiene di derogare. Le somme messe a disposizione dal Commissario per l’esecuzione delle indagini geologiche, geofisiche e specialistiche previste dal piano di indagini predisposto dal geologo incaricato sono riconosciute, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, per un importo massimo pari al 2,5% dell’importo dei lavori, di cui lo 0,5% dovrà essere destinato all’analisi della risposta sismica locale.

L’utilizzo dei contenuti della Relazione Generale è consentito citando la fonte nel seguente modo:

Neri M., Carbone M.L., Chiavetta F., Filetti G., Marino C. (2020). Area interessata da fagliazione superficiale cosismica in occasione del terremoto del 26 dicembre 2018 con individuazione preliminare delle Zone di Suscettibilità (ZSFAC) e di Rispetto (ZRFAC). Relazione Generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea – Area Geologia. Regione Siciliana, Ufficio del Genio Civile di Catania. https://commissariosismaareaetnea.it/.

Nel caso di un condominio, la delocalizzazione deve essere votata all’unanimità dall’assemblea condominiale. Non potendosi prescindere da tale regola, nel caso in cui il fallimento è ancora in corso, spetta alla Curatela votare in assemblea, debitamente autorizzata dal Giudice delegato, trattandosi di atto utile per la massa dei creditori (è meglio avere a disposizione un bene delocalizzato che uno distrutto e su una faglia attiva e capace).

Se, invece, il fallimento è stato già chiuso, occorre, da parte dei condomini, rintracciare la sorte dei beni che appartenevano al costruttore fallito. Se tali beni sono stati venduti a terzi (acquirenti dal fallimento o successivi aventi causa), spetterà o costoro votare in assemblea. Se, invece, i beni sono stati restituiti al fallito (rectius, ai suoi eredi), perché il fallimento si è chiuso in attivo (caso improbabile ma pur sempre possibile), occorrerà rintracciare il successore (testamentario o legittimo) del costruttore che, nella ipotesi limite di morte di costui senza altri successibili, è costituito dallo Stato ai sensi dell’art.686 c.c.

La scheda AeDES va compilata per un intero edificio, intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche, nonché per differenza di altezza, piani sfalsati e così via.
L’intervento di riparazione dovrà considerare l’edificio nella sua interezza, sia nel caso di istanza presentata ai sensi dell’Ordinanza n.7 del 25 maggio 2020, sia nel caso di istanza presentata ai sensi dell’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020.
Qualora per lo stesso edificio condominiale siano state redatte più schede AeDES (con esito B, C o E) riferite alle singole unità immobiliari che lo compongono o solo ad alcune di esse, l’intero edificio ha comunque diritto al contributo del Commissario.
In caso di danno lieve, ad esempio un danno che interessi solo tramezzature interne, controsoffitti etc. e non riguardi le parti strutturali, si può eventualmente procedere con una riparazione del danno/rafforzamento locale sulle singole unità immobiliari danneggiate.
Nella scheda parametrica dell’Ordinanza n.14, il danno e la relativa vulnerabilità devono essere inseriti considerando l’intero edificio.
Si sottolinea, infine, che anche con un livello operativo L0 è possibile intervenire con miglioramento sismico.

Il numero limite dei caratteri varia, a seconda dell’Istituto di Credito, dai 55 ai 140.
Le indicazioni da apporre sul bonifico sono previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e non sono derogabili nel loro contenuto minimo.
Pertanto, atteso che nome e cognome del beneficiario e dell’ordinante sono sempre compresi nei bonifici nei campi appositi, nella causale vanno inseriti, quantomeno, i seguenti dati:

Prima della creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Comune può inserirsi la seguente dicitura (in blu):

fxykj

Successivamente alla creazione del CUP:

rrrryray

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