Descrizione
Circolare n. 60 del 03.03.2026
Attesa la rilevanza, ai fini di una corretta e sicura ricostruzione post‑sisma 2018, del parere di congruità geologica, e considerata l’esigenza di evitare che tale parere, qualora reso successivamente al rilascio del titolo edilizio, possa determinare la necessità di rielaborare gli elaborati progettuali ovvero comportare la rimessione in istruttoria delle pratiche già pervenute, si dispone la revisione dell’iter autorizzativo commissariale, al fine di garantirne uniformità, efficienza e certezza procedimentale.
Tale misura risulta particolarmente necessaria nei casi in cui il Comune presso il quale è presentata l’istanza di contributo non risulti dotato di un geologo, nonché in considerazione del fatto che la maggior parte dei progetti viene trasmessa al Genio Civile mediante procedura “a deposito” e, pertanto, non è sottoposta a valutazione tecnica di tipo geologico se non in una percentuale estremamente ridotta.
Per l’effetto, a decorrere dalla data della presente circolare, è fatto obbligo agli Uffici Sisma dei Comuni di trasmettere all’Area Geologia della Struttura Commissariale gli elaborati geologici (Relazione Geologica, Analisi di Risposta Sismica Locale, Rapporto di Prova delle Indagini e ogni altra documentazione inerente gli aspetti geologici) allegati alle istanze non ancora esitate, affinché il parere di congruità geologica di questa Struttura sia reso in via preventiva rispetto alla trasmissione degli atti al Genio Civile e al successivo rilascio del titolo edilizio. Gli Uffici Sisma dei Comuni di Acireale e Zafferana Etnea, già dotati nel loro organico del geologo, trasmetteranno la documentazione sopra indicata solo dopo che il geologo comunale avrà completato la propria istruttoria tecnica.
La presente disposizione è emanata per l’immediata attuazione e si confida nella puntuale e rigorosa osservanza da parte degli Uffici destinatari.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2026, 13:34