Descrizione
Circolare n. 53 del 12.12.2025
Si è avuto modo di rilevare che le istanze di contributo presentate ai sensi dell’Ordinanza 125/2025 per immobili con destinazione “abitazione principale” sono in numero considerevole e inaspettato, atteso che esse sono state presentate a distanza di ben sette anni dal sisma.
Richiamo in proposito quanto indicato in precedente circolare n. 48 del 28.10.2025, che allego alla presente, afferente indistintamente tutte le istanze presentate ai sensi dell’ordinanza più sopra indicata e che ribadisce la necessità di procedere all’esame delle istanze secondo i criteri di priorità fissati dalle ordinanze.
Considerato che le “abitazioni principali” vengono evase con priorità rispetto agli immobili con diversa destinazione d’uso, potrebbe pertanto verificarsi che istanze avanzate ai sensi dell’ordinanza sopra citata come “abitazioni principali” possano vedere la concessione del contributo escludendone altre che, seppur presentate anni prima, hanno una diversa destinazione d’uso; ciò in considerazione dell’esaurimento delle risorse a disposizione con conseguente impossibilità di soddisfare tutte le istanze di contributo.
Occorrerà pertanto che per le istanze in parola venga prestata particolare attenzione al loro esatto inquadramento nell’ambito della fattispecie “abitazione principale” indipendentemente dalla qualificazione che l’istanza abbia dato alla propria richiesta: l’attribuzione all’una o all’altra categoria, infatti, non attiene solo all’entità del contributo da corrispondere ma anche all’ordine di priorità che, nella fattispecie, potrebbe comportare l’esclusione da ogni contributo.
Sarà necessario che si provveda, ancor prima di iniziare l’istruzione delle pratiche, all’accertamento in ordine alla riferibilità delle istanze avanzate alla fattispecie di “abitazioni principali”.
Richiamo in proposito la definizione data alla fattispecie “abitazione principale” dall’ordinanza 125/2025 – art. 1 lett. f – : l’immobile che, alla data del 26 dicembre 2018, i proprietari, ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, adibivano ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; ciò, peraltro, è chiarito nelle “Linee guida ed interpretazione autentica” del 22.11.2021 che, anch’esse, si allegano.
Sarà necessario, pertanto, che venga acquisito sin d’ora per ciascuna delle pratiche in questione il certificato di residenza storico, nonché documentazione in ordine ai consumi di acqua ed energia elettrica dal gennaio 2018 al dicembre 2019 al fine di consentire agli uffici di confermare l’abitualità della dimora confrontando i consumi prima e dopo il sisma.
Codesti uffici, ancor prima di ritenere l’ammissibilità delle istanze per “abitazione principale”, si confronteranno con la Struttura Commissariale al fine di valutare la qualificazione dell’istanza e la necessità di procedere ad eventuali ulteriori accertamenti.
Nell’occorso sottolineo che per ritenere l’ammissibilità indistintamente di tutte le istanze, ha da essere stata presentata la documentazione minima prevista dall’ordinanza e che entro i 60 giorni dalla presentazione dell’istanza venga presentata, quantomeno nell’immediato per le pratiche “abitazione principale”, la restante parte della documentazione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2025, 22:39