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Circolare n. 52 del 11.12.2025

Chiarimenti in ordine al contributo sulle parti comuni

Data :

11 dicembre 2025

Circolare n. 52 del 11.12.2025
Municipium

Descrizione

Circolare n. 52 del 11.12.2025

L’art. 6, comma 1 delle Ordinanze nn. 14/2020 e 30/2021, prevede che “Il contributo per le parti comuni degli edifici condominiali in cui sia presente almeno un’abitazione principale o un’attività produttiva/commerciale, è riconosciuto al 100% del costo ammissibile” mentre nelle Ordinanze nn. 48/2022, 71/2023, 125/2025 all’art. 6), è previsto:

1.       Il contributo, per i soggetti indicati alle lettere a) e b) (abitazione principale), e) (attività produttive, ivi comprese quelle professionali, o commerciali) del comma 2 dell’art. 10 del d.l., e per le relative parti comuni è riconosciuto al 100% del costo ammissibile indicato al successivo comma 5 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8 del d.l. così come determinate in premessa e al netto di eventuali indennizzi o contributi a qualunque titolo percepiti;

2.       Il contributo, per i soggetti di cui alla lettera c), abitazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art.10 del d.l. e per le relative parti comuni è riconosciuto al 80% del costo ammissibile indicato al successivo comma 5 nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8 del d.l. e al netto di eventuali indennizzi o contributi a qualunque titolo percepiti;

Nulla si è previsto nell’ipotesi di contributo per i soggetti di cui alla lettera d) (parti comuni di edifici condominiali in cui sia presente almeno una abitazione principale) del comma 2 dell’art. 10 del d.l., nel caso in cui coesistano tipologie diverse di utilizzazione degli immobili (abitazione principale - attività produttiva – altre tipologie)

L’interpretazione sino ad oggi adottata dai tecnici degli uffici sisma e della struttura commissariale è stata quella di applicare, nel caso sopra esposto, l’aliquota del 100% per le parti comuni sia delle prime che delle seconde abitazioni, anche e soprattutto ad evitare che in taluni casi la ricostruzione dell’edificio non potesse realizzarsi per l’impossibilità, o la nolontà, di taluno dei proprietari delle “seconde case”, di pagare la propria quota di spese per la riparazione delle parti comuni.

Tale interpretazione appare logica e condivisibile anche in considerazione di diversa disposizione normativa

Visto che le ordinanze attualmente in essere consentono interventi sulle parti comuni, si ritiene opportuno uniformare le istruttorie in corso secondo questa linea interpretativa.

                                                                                               

 

 Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Scalia

Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2025, 22:13

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