Descrizione
Circolare n. 69 del 12.06.2026
Sono pervenute a questo Ufficio osservazioni riguardanti la documentazione presentata entro i termini stabiliti dalla Circolare n. 65 del 21/05/2026.
Fatti salvi i criteri di ammissibilità previsti ai sensi dell’art. 3 dell’ord. 125/2025, in particolare la necessità che siano stati rispettati i termini per la presentazione dell’istanza e la produzione della “documentazione minima” indicata nell’art 3 c. 3, si allega l’elenco dei documenti (Allegato 1) assolutamente necessari all’avvio del procedimento amministrativo volto alla quantificazione del contributo in mancanza dei quali l’istanza ha da essere ritenuta inammissibile.
L’ ulteriore documentazione amministrativa e tecnica, non inclusa nel predetto elenco ma prevista dall’Ordinanza n. 125/2025, potrà essere integrata a seguito di espressa richiesta degli Uffici Sisma, secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 3 della medesima Ordinanza.
Ciò in quanto si tratta di documentazione di carattere eminentemente formale ovvero acquisibile solo all’esito del rilascio del titolo edilizio così come previsto dalla circolare n. 65 .
La richiesta di integrazione da parte degli Uffici sisma dovrà essere completa e non reiterabile.
L’eventuale mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale entro il termine assegnato, determinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 (30 giorni) e da richiamare espressamente nell’atto di richiesta, dovrà essere immediatamente comunicato dai Comuni all’Ufficio Commissariale ai fini dell’avvio delle conseguenti determinazioni procedimentali, ivi compresi l’accantonamento o l’archiviazione dell’istanza.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026, 13:22