Descrizione
Si segnala che in più pratiche di contributo sono state considerate ammissibili, ai fini del calcolo delle superfici non residenziali, aree esterne che, invece, ai sensi dell'art. 6 c.10 dell'Ord. 30/2021 "non sono ammesse a contributo" (come ulteriormente chiarito nella Circolare n. 1 del 10/09/2021).
Si è riscontrato più volte che l'errata identificazione di queste superfici accessorie come "terrazza" pare abbia indotto l'istruttore a considerarle come ammissibili con il conseguente rischio di erogare somme superiori al dovuto e, comunque, di procedere alla correzione e riformulazione dei dati.
Si richiama, pertanto, alla corretta definizione dell'elemento architettonico "terrazza", univocamente distinto nel REGOLAMENTO TIPO EDILIZIO UNICO (art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art.29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i - ALLEGATO "A") che così recita:
“Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.”
Gli uffici interessati vorranno pertanto uniformarsi, nella quantificazione dei contributi, alla definizione più sopra riportata:
non possono pertanto considerarsi ai fini del calcolo delle superfici non residenziali quegli elementi “atecnicamente” definiti come terrazze ma che non corrispondono alla descrizione più sopra indicata e ciò con particolare riferimento a quelle superfici che non sono a copertura di parti di edifici.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2025, 16:24