Descrizione
Sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla decorrenza della revoca del contributo per il disagio abitativo, di cui alla circolare n. 41 del 18/06/2025, in caso di archiviazione o rigetto dell’istanza di contributo per la ricostruzione
La circolare sopra indicata prevede la cessazione del diritto a percepire il contributo “a far data dall’adozione del provvedimento di rigetto o archiviazione”. Potendo la formula utilizzata ingenerare incertezze sul piano applicativo, si reputa opportuno fornire ulteriori chiarimenti sull’argomento.
La circolare in parola va letta alla luce di quanto previsto dall’ordinanza n. 115 del 20 febbraio 2025, regolatrice del contributo per il disagio abitativo e alle cui disposizioni non è possibile derogare secondo il criterio di gerarchia delle fonti. L’art. 2, comma 7, dell’ordinanza dispone che “ove il contributo debba essere concesso o modificato per periodi inferiori al mese, il nuovo importo decorre dal mese successivo senza tenere conto delle frazioni di mese”. La ragione della previsione risiede nella circostanza che il contributo è erogato con cadenza e a rate mensili.
Seppur nell’ordinanza non si faccia esplicita menzione della revoca, è da sottolinearsi che questa non può che seguire, per identità di ratio, il medesimo criterio stabilito per la concessione del contributo e, più in generale, quello della suddivisione del contributo in rate mensili anticipate.
Ne consegue che, in caso di rigetto o archiviazione dell’istanza di contributo per la ricostruzione, occorra fare riferimento alla data in cui si verifica l’evento per determinare, comunque con decorrenza dal mese successivo a quello del provvedimento di revoca o archiviazione, la cessazione del diritto a percepire il DAR.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2025, 12:31