Descrizione
Circolare n. 48 del 28.10.2025
Segnalo la necessità che si presti la massima attenzione alle previsioni di cui all’art. 3 comma 3 di cui all’oggetto ed afferente l’ordine da seguire nell’esame delle istanze presentate ai sensi dell’Ordinanza 125/2025.
L’ordinanza in parola, infatti, conferisce, in via eccezionale, ai proprietari di immobili danneggiati dal sisma che non avevano ancora presentato istanza di contributo, di avanzarla e di ottenere il contributo nei limiti delle disponibilità residue all’esito di tutte le istanze presentate in precedenza.
In particolare si sottolinea che le istanze in parola avranno ad essere esaminate soltanto laddove sia stata totalmente esaurita la pendenza delle istruttorie in essere giusta ordinanze in precedenza adottate (14-30-48-71) e secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le istanze relative alla riparazione delle “abitazioni principali” verranno prese in esame solo successivamente all’avvenuta evasione delle analoghe istanze ancora pendenti; le altre tipologie di immobili verranno prese in esame solo all’esito di tutte le pratiche ancora pendenti.
Eventuali eccezioni, come specificato nell’articolo sopra indicato, potranno essere ammissibili solo previo motivato assenso da parte dell’Ufficio Commissariale, giusta motivata richiesta da parte del Comune: di norma ciò si verificherà laddove la nuova istanza sia del tutto completa e quelle pendenti siano in attesa da tempo di integrazione documentale.
Non hanno da ritenersi pendenti ai fini più sopra indicati le pratiche “sospese”, “archiviate” e quelle “accantonate”.
Tanto segnalo in considerazione del fatto che, attesa la carenza di risorse, può verificarsi che per le pratiche presentate per ultimo non vi sia la copertura finanziaria.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2025, 13:00