Descrizione
Ordinanza n. 141 del 29 Luglio 2026
Disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza della mancata realizzazione degli interventi interessati dal Superbonus
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Visti gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;
Visto l’articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, che ha apportato significative modificazioni all’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 inserendo il comma 3-ter.1 e abrogando il comma 3-quater;
Visto l’articolo 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché il Decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 23 aprile 2026;
Considerato che il comma 616 della Legge più sopra indicata prevede che, al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici i Commissari sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili indicate nell’allegato VI della predetta legge, destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimasti a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all’articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023 n.11 convertito con modificazioni dalla legge 38/2023 salva l’esclusione del contributo per le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistica o ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria;
Considerato altresì che la normativa prevede che i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio disciplinano, con proprie ordinanze, le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo;
Considerato che ciascuna struttura commissariale assicura il monitoraggio dell’avanzamento della spesa delle risorse finanziarie assegnante, ai fini della comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
Ritenuto necessario definire con ordinanza commissariale le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo;
Evidenziata la complessità della normativa di cui sopra che ne rende assai difficoltosa la interpretazione;
Rilevato che nel secondo periodo del comma 616 si recita che “l’incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata” e non per il “contributo concesso” dovendosi così ipotizzare che si faccia riferimento ad un momento anteriore rispetto a quello della quantificazione e concessione del contributo commissariale e conseguentemente che occorra tenere conto anche delle pratiche in istruttoria e per i cantieri non ancora operativi, che a sostegno di tale tesi soccorre la circostanza che, essendo previsto che le risorse vengano rese disponibili in un arco di tempo estremamente dilatato, dal 2027 al 2036, è inimmaginabile ch’esse siano destinate ad incrementare il contributo per opere già in fase di esecuzione al 31/12/2025 e considerato che ove non si adottasse tale soluzione un’interpretazione diversa e restrittiva della norma la renderebbe di fatto in larga parte inapplicabile per quel che riguarda le ricostruzioni governate dal D.L. 32/2019 così frustrando la volontà del legislatore che ebbe ad introdurre, con apposito emendamento, il comma sopra citato proprio al fine di favorire la ricostruzione impedendo al contempo tentativi di frode;
Sottolineato che in considerazione di quanto sopra sono stati richiesti chiarimenti ed acquisiti contributi di carattere interpretativo da parte di più soggetti istituzionali;
Valutato quanto emerso nel corso di tavolo tecnico convocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Casa Italia;
Letto e valutato il documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 07.03.2025 che ha concluso nel senso di ritenere ammissibile l’esercizio delle opzioni di sconto o cessione sulle spese detraibili sostenute anche a decorrere dal 30.03.2024 per gli interventi per i quali la richiesta di contributo per la ricostruzione risulti presentata dopo il 29.03.2024 (purché ovviamente entro il termine finale stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la richiesta di contributo) ma la richiesta di titolo abilitativo (CILA-S o P.d.C) risulti presentata entro il 29.03.2024 così interpretando la norma transitoria di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.L. 39/2024;
Letta l’ordinanza adottata in merito dal Commissario Straordinario del sisma del Centro Italia (273/2026), positivamente vagliata dalla Corte dei Conti, che ha individuato le categorie di beneficiari dell’incremento del contributo commissariale, indipendentemente dall’avvenuto inizio dei lavori o dalla definizione della pratica di contributo, facendo riferimento a “Modello superbonus quadro C – sezione disciplina in materia di concorso di risorse” e considerato che tale modello non è previsto per quel che attiene alla ricostruzione etnea, né poteva esserlo atteso che, fino all’adozione della legge 199/2025, l’utilizzazione dei benefici fiscali “superbonus” era materia assolutamente estranea alla competenza commissariale e veniva utilizzata dagli interessati parallelamente ed autonomamente rispetto ai contributi per la ricostruzione;
Ritenuto che la ratio della norma, è con tutta evidenza quella di consentire, a chi abbia subito il danneggiamento dell’immobile a seguito dell’evento sismico, di continuare ad utilizzare, attraverso l’incremento del contributo concedibile dall’ufficio commissariale, ambedue gli strumenti di soccorso, quello commissariale e quello fiscale, che tale ratio è certamente unica e condivisibile per tutte le ricostruzioni in atto, indipendentemente dagli aspetti formali e burocratici: la condizione di ammissibilità, finalizzata ad impedire abusi nell’utilizzazione dei fondi, è che istanza di contributo e richiesta del titolo edilizio fossero state avanzate entro il 31/12/2024 indipendentemente dall’effettivo rilascio del titolo da parte del competente comune che, nelle condizioni di difficoltà del post sisma, opera in termini dilatati e che sfuggono a qualsiasi intervento da parte dell’interessato in quanto, ove così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento tra posizioni analoghe che costituirebbe un vulnus a livello costituzionale. Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che la norma fa riferimento, in punto di ammissibilità dell’accesso all’incremento del contributo non ai “lavori iniziati” o ai “titoli edilizi rilasciati” al 31/12/2024 ma alle “istanze presentate fino al 31 dicembre 2024” che precedono, talora di anni, il rilascio del titolo edilizio e dell’inizio dei lavori e che quindi, in assenza di titolo edilizio, non avrebbero consentito l’introduzione di alcuna richiesta di beneficio fiscale;
Considerato, alla luce di quanto sopra evidenziato, che per quel che attiene alla ricostruzione etnea, in forza del principio interpretativo “in bonam partem”, è da ritenersi bastevole la presentazione di una richiesta di contributo per la ricostruzione entro il 29/03/2024, oppure entro il 31/12/2024 purché il titolo fosse stato richiesto entro il 29/03/2024, per individuare i soggetti legittimati a presentare richiesta di incremento del contributo commissariale in mancanza di altri strumenti che consentano l’individuazione di coloro che avrebbero fatto ricorso ai benefici fiscali e ciò in quanto la presentazione della CILA-S o della richiesta di P.d.C dimostra con tutta evidenza l’intenzione di ricorrere ai benefici fiscali frustrata dall’inefficienza di settori della pubblica amministrazione;
Sentiti i consulenti nominati da questo Commissario ed i collaboratori della Struttura Commissariale e di Invitalia;
Considerata l’opportunità di consentire un adeguato lasso di tempo per la presentazione delle istanze anche ai fini dell’individuazione delle priorità di trattazione;
Informati il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Presidenza della Regione Siciliana, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, gli Ordini professionali e l’ANCE ai quali è stata inviata la bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni e che queste ultime, ove pervenute, sono state tenute in considerazione;
D I S P O N E
Articolo 1
Oggetto
1. In relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in data 26 dicembre 2018 nei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, è riconosciuto, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 618, della legge n. 199 del 2025, la presente Ordinanza definisce i criteri per la concessione dell’incremento del contributo, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonché le ipotesi di revoca.
3. Il Commissario straordinario provvederà a definire i criteri di monitoraggio della spesa, sentito il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. La disciplina della presente Ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 26 dicembre 2018, limitatamente a quelli con destinazione abitativa, o prevalentemente abitativa, per i quali alla data del 31 dicembre 2025 non sono stati conclusi i lavori finanziati mediante accesso agli incentivi fiscali previsti dall’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l’utilizzo delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L’accesso al contributo di cui all’art.1 è riconosciuto in favore di:
a) tutti coloro che hanno presentato una richiesta di contributo commissariale entro il 29/03/2024, come previsto dal D.L. 39/2024 art. 1 c. 3;
b) tutti coloro che hanno presentato una richiesta di contributo commissariale dopo il 29/03/2024 e fino al 31/12/2024, purché risulti presentata, prima del 30/03/2024, la richiesta di titolo abilitativo, ossia la:
I. comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, (del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dal condominio;
II. comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e risulti adottata, prima del 30/03/2024, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
III. istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (P.d.C. o S.C.I.A. alternativa al P.d.C.), se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
3. Sono esclusi dalla disciplina della presente Ordinanza i seguenti casi:
a) interventi per i quali è previsto l’utilizzo diretto della detrazione fiscale da parte del soggetto legittimato per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 119, commi 1- ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è stata già formalizzata l’adesione alle disposizioni di maggior favore previste dall’Ordinanza n. 128 del 30 ottobre 2025 nell’ipotesi in cui sia stato o venga adottato il decreto di concessione del contributo (cosiddetto FONDO 1-BIS);
c) istanze di ricostruzione pervenute ai sensi dell’Ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 per le quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo dopo il 31/12/2024;
d) interventi per i quali si sia optato per la realizzazione dei lavori fruendo del contributo di cui all’articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto 110+50);
e) interventi non agevolabili con gli incentivi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020;
f) interventi già ultimati come risultante dalla comunicazione di fine lavori.
Articolo 3
Modalità di presentazione dell’istanza di contributo
1. La domanda per il riconoscimento dell’incremento di contributo di cui al precedente articolo 2 è trasmessa dal soggetto legittimato alla Struttura commissariale.
2. Il soggetto legittimato, già in possesso di decreto commissariale di concessione di contributo per la ricostruzione, presenta l’istanza unitamente alla documentazione prevista dall’Allegato X, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza. La trasmissione deve avvenire tramite un unico invio, comprensivo di tutti gli allegati, entro il limite dimensionale massimo complessivo di 50 MB, a far capo dalle ore 9:00 del 1° settembre 2026 ed entro le ore 13:00 del 30 novembre 2026.
3. Il soggetto in favore del quale non sia stato ancora adottato il decreto commissariale di concessione del contributo per la ricostruzione al 31 agosto 2026 può presentare l’istanza solo a far data dalla pubblicazione del provvedimento medesimo e, a pena di decadenza, nei successivi 90 giorni. Conseguentemente, non sono ritenute ammissibili le istanze pervenute in assenza del relativo decreto di concessione.
4. L’esame delle istanze di incremento del contributo commissariale di cui alla presente ordinanza viene effettuato seguendo il criterio dell’ordine di presentazione delle stesse, così come desumibile dall’avvenuta ricezione al protocollo dell’Ufficio Commissariale; nell’ipotesi di malfunzionamento del protocollo, segnalato dall’interessato e confermato dall’ufficio protocollo, farà fede la notifica di accettazione o similare.
5. La documentazione va trasmessa unicamente al Commissario straordinario tramite PEC all’indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it. Laddove la documentazione di cui all’Allegato X risulti incompleta, l’istanza sarà ritenuta ammissibile solo al suo avvenuto completamento e da tale data assumerà il relativo ordine cronologico. L’ufficio commissariale potrà, a mero titolo di collaborazione, segnalare la mancanza di documentazione assegnando un termine per la sua produzione spirato il quale l’istanza verrà dichiarata inammissibile ed archiviata.
6. In caso di trasferimento a terzi dei diritti di cui all’art. 10 comma 2 lettere a), b), c), d), e) del d.l. 32/2019, il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.
Articolo 4
Determinazione dei costi ammissibili
1. Sono finanziabili con l’incremento di contributo di cui all’articolo 1 gli interventi di cui all’Allegato Y relativi all’esecuzione di opere finalizzate:
a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima;
b) al miglioramento sismico dell’edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, così come definito dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata;
c) all’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio;
d) all’efficientamento energetico dell’edificio al fine di consentire il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta;
e) all’abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
2. Gli interventi ammissibili, come desumibili dal computo metrico estimativo agli atti, sono finanziabili nei limiti dei massimali dei singoli incentivi già previsti dalla legislazione di settore e di cui all’Allegato Y; non sono valutate eventuali varianti economiche in aumento rispetto al progetto decretato nell’ipotesi di cui all’art. 3 comma 2.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 3 comma 3, l’accesso al contributo è riconoscibile solo relativamente alle categorie degli interventi ammissibili così come desumibili dal computo metrico estimativo del progetto presentato entro la data del 31 dicembre 2024, limitatamente agli interventi previsti dall’Allegato Y.
4. Non sono ammissibili all’incremento di contributo di cui all’articolo 1 le opere aggiuntive diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2018, quali quelle finalizzate alla realizzazione di aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura, nonché le opere di cambio destinazione d’uso e le variazioni del numero delle unità immobiliari, che restano a carico dei soggetti legittimati.
5. L'incremento di contributo è calcolato al netto di eventuali indennizzi assicurativi.
6. L’incremento del contributo di cui alla presente ordinanza è concesso nei limiti di cui ai commi precedenti e al netto dei benefici fiscali fruiti di cui all’art. 121 comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020.
7. I compensi professionali relativi all’incremento del contributo di cui all’articolo 1 sono determinati secondo le modalità indicate all’articolo 17 del D.L. 32/2019.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, per gli interventi finanziati mediante l’incremento di contributo di cui all’articolo 1 non è richiesta la stipula della polizza di assicurazione della responsabilità civile nelle forme e modalità previste dall’articolo 119, comma 14, del decreto- legge n. 34 del 2020 laddove il professionista dichiari di essere già in possesso di polizza assicurativa che ricomprenda il rischio in parola.
Articolo 5
Modalità di concessione ed erogazione dell’incremento del contributo
1. L’ufficio commissariale definisce il procedimento di riconoscimento dell’incremento di contributo di cui all’articolo 1 attraverso l’emanazione del provvedimento di concessione nelle medesime forme e modalità previste per il rilascio del contributo, ovvero attraverso l’emanazione del provvedimento di motivato rigetto, anche parziale, della domanda.
2. L’incremento del contributo è erogato a valere sulle risorse indicate dall’articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025 e nei limiti di queste.
3. Nelle more del trasferimento dei relativi fondi sono utilizzate le somme giacenti sulla contabilità speciale, al fine di consentire l’erogazione dell’incremento del contributo al momento della sua maturazione.
Articolo 6
Verifiche e controlli
1. Sulle domande di concessione del contributo che rientrano nell’incremento previsto dalla presente ordinanza sono effettuate le verifiche e controlli a campione nella misura prevista non inferiore al 30%.
2. La struttura commissariale trasmette con cadenza semestrale all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari ammessi ai contributi di cui alla presente ordinanza nonché i relativi interventi ed importi.
Articolo 7
Termini per l’esecuzione dei lavori e casi di revoca del contributo
1. La concessione del contributo commissariale ai sensi della presente ordinanza non modifica i termini di ultimazione dei lavori già previsti ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, dell’Ordinanza n. 121 del 05 agosto 2025.
2. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all’articolo 6 emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario procede alla revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi.
Articolo 8
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario: https://commissariosismaareaetnea.it/it ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per la Protezione Civile ed il Mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Casa Italia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Si allegano alla presente ordinanza:
- Modello A – Istanza di concessione del contributo
- Modello B – Asseverazione del Progettista
- Modello C – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- Modello D – Quadro tecnico economico
- Allegato X – Documentazione da presentare
- Allegato Y – Interventi ammissibili
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2026, 12:30