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Ordinanza n. 136 del 11 Maggio 2026

Rigetto e archiviazione delle istanze di contributo per le quali è pendente istanza di sanatoria/condono edilizio - Revoca del contributo per il disagio abitativo

Data :

11 maggio 2026

Categorie:
4. Ordinanze
Ordinanza n. 136 del 11 Maggio 2026
Municipium

Descrizione

Ordinanza n. 136 del 11 Maggio 2026

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2026;

Rilevato che l’art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 (conv. con modificazioni in legge 14 giugno 2019 n. 55) prevede che “Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza”;

Precisato che la sospensione di cui alla predetta disposizione è da ritenersi limitata alle pratiche riguardanti immobili per i quali alla data della sua entrata in vigore era pendente l’istanza di sanatoria/condono;

Considerato che un considerevole numero di richieste di contributo per la ricostruzione, avanzate ormai da tempo, non possono essere istruite e definite in quanto le istanze di sanatoria o condono avanzate, talora da decenni, non sono state ancora evase dai competenti Uffici comunali, né possono esserlo, di norma, o perché difformi dai parametri di legge o per la mancata ottemperanza, da parte dei richiedenti, alle richieste istruttorie formulate dalla Pubblica amministrazione;

Sottolineato che questo Ufficio ha più volte sollecitato i Comuni a definire le pratiche edilizie di sanatoria/condono ma con risultati assai limitati;

Rilevato che con ordinanza n. 123/2025 si è disposto l’accantonamento di tutte le pratiche di contributo per la ricostruzione, già sospese ai sensi del citato art. 12, e che le suddette, conseguentemente, non importano alcun impegno finanziario sino all’eventuale ritiro del provvedimento di accantonamento, occorrendo ad ogni buon conto prevedere un razionale e coerente utilizzo delle somme stanziate nella contabilità speciale del Commissario dando contestualmente impulso alla ricostruzione;

Considerato che, nonostante il tempo decorso dall’adozione dell’ordinanza più sopra citata, soltanto per un numero assolutamente esiguo di pratiche è stato ritirato il provvedimento di accantonamento in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria/condono, ciò dimostrando, incontrovertibilmente, l’impossibilità di adottare da parte dei Comuni, sovente per la manifesta impossibilità di regolarizzazione dell’opera realizzata in violazione di legge, il provvedimento che consentirebbe di proseguire l’istruttoria e definire i procedimenti per l’ottenimento del contributo per la ricostruzione;

Ritenuto che ciò contrasti con i principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e dei connessi corollari di efficacia, efficienza, economicità, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa sanciti dalla legge n. 241/1990;  

Rilevato, altresì, che la non giustificata pendenza delle pratiche di ricostruzione comporta, quale effetto indiretto, l’inutile erogazione dei contributi di carattere assistenziale (il Contributo per l’Autonoma Sistemazione a carico del Commissario per l’emergenza prima e quello per il Disagio Abitativo a carico del Commissario per la ricostruzione a far capo dal 2025), frustrando il carattere eminentemente temporaneo e interinale degli stessi;

Ritenuto che la ratio del citato art. 12 comma 7 è da ricercarsi nell’intento del legislatore di tutelare le posizioni di coloro che, titolari di immobili irregolarmente edificati o trasformati, non avrebbero potuto accedere ai contributi per la ricostruzione in quanto incolpevolmente privi di titolo edilizio per effetto della pendenza, presso i Comuni interessati, di pratiche di sanatoria/condono non ancora definite, ritenendo il legislatore che la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione potesse in qualche modo accelerare la definizione delle pratiche di regolarizzazione urbanistico/edilizia in tempi ragionevoli;

Rilevato che le ordinanze commissariali prevedevano che le istanze di sanatoria /condono afferenti pratiche di ricostruzione dovessero essere trattate “al più tardi all’atto in cui, secondo i criteri di priorità stabiliti, ha da procedersi all’esame della richiesta di contributo ed hanno da essere definite entro il termine perentorio di 90 giorni” ma che a tale prescrizione non si è data ottemperanza da parte di taluni Uffici comunali per motivi che non compete a questo Commissario valutare;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito non essendo ulteriormente tollerabile una situazione di stallo che si trascina da anni senza esito alcuno nonostante gli inviti e le diffide a concludere l’iter afferente alle istanze di sanatoria/condono;

Rilevato che occorre impedire il protrarsi della pendenza meramente formale delle pratiche di ricostruzione; pendenza che comunque incide sul corretto procedere dell’attività di ricostruzione, che in taluni casi comporta l’erogazione del contributo per il Disagio Abitativo, senza prospettiva ragionevole in ordine alla eventuale ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma per effetto dell’ingiustificato procrastinarsi delle pratiche di sanatoria/condono;

Considerato pertanto che appare necessario e conforme a legge procedere al rigetto ed alla archiviazione delle istanze di concessione di contributo per la ricostruzione per le quali il titolo edilizio in sanatoria non sia stato rilasciato per illegittimità non sanabile (o comunque allo stato non ancora sanata), sul piano edilizio/urbanistico, dell’immobile danneggiato dal sisma;  

Ritenuta comunque l’opportunità, per motivi sociali e di equità, di prevedere la possibilità per le pratiche in parola di essere nuovamente rimesse in istruttoria e trattate, previo ritiro del provvedimento di rigetto e archiviazione ove venga accolta l’istanza di sanatoria/condono e rilasciato il titolo edilizio a condizione che vi siano ancora risorse disponibili;

Rilevato che l’istruttoria e la definizione delle istanze di sanatoria/condono e il rilascio del titolo edilizio sono di stretta competenza comunale e che ad esse non può attendere il personale di cui  all’art 14 bis del D.L. 32/2019 trattandosi di attività non strettamente connessa al sisma)

Considerato che, di recente, si è proceduto ultimativamente a diffidare taluno dei Comuni del cratere sismico a provvedere alla definizione delle istanze di sanatoria/condono pendenti entro il termine del 7 Maggio 2026 e che pertanto appare opportuno prevedere che l’entrata in vigore della presente ordinanza intervenga successivamente a tale data.

Considerato che sono state richieste e, ove pervenute, raccolte le osservazioni del Ministero della Protezione Civile, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, della Presidenza della Regione Sicilia, dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018,

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto,

DISPONE

Art. 1

Rigetto e archiviazione delle istanze di contributo per le quali è pendente istanza di sanatoria/condono edilizio

1.         Sono rigettate ed archiviate le istanze di contributo per la ricostruzione/riparazione, avanzate ai sensi del decreto-legge n. 32/2019 e delle ordinanze commissariali succedutesi in materia, per le quali alla data del 26/12/2018 pendeva istanza di sanatoria/condono edilizio, laddove queste non siano state accolte dalla competente autorità alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 2

Revoca del contributo per il disagio abitativo

1.         Il contributo per il disagio abitativo di cui all’ordinanza commissariale n. 133 del 6 marzo 2026 è conseguentemente revocato a far data dal primo giorno del mese successivo all’adozione, da parte dell’Ufficio Commissariale, del provvedimento di rigetto/archiviazione di cui alla presente ordinanza.

Art. 3

Ritiro del provvedimento di rigetto/archiviazione a seguito dell’avvenuto accoglimento dell’istanza di sanatoria/condono edilizio

1.         Il provvedimento di rigetto/archiviazione adottato ai sensi della presente ordinanza è ritirato con provvedimento del Commissario, su richiesta del Comune, in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria/condono e del rilascio del titolo edilizio da parte del Comune competente; l’istruttoria dell’istanza di contributo commissariale verrà in tal caso trattata con priorità massima dai competenti Uffici comunali e della Struttura commissariale. Il contributo viene concesso nei limiti delle residue disponibilità finanziarie nella contabilità speciale del Commissario. L’eventuale esaurimento dei fondi, totale o parziale, non dà titolo alcuno al richiedente per ottenere indennizzi o risarcimenti comunque denominati nei confronti della Struttura commissariale.

Art. 4

Entrata in vigore 

1.         La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento Casa Italia, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, , alla Prefettura di Catania, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

 

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Scalia

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2026, 12:38

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