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Ordinanza n. 135 del 18 Marzo 2026

Assegnazione finanziaria e del personale ai sensi dell’art. 14 bis del Decreto Legge 18/04/2019 n. 32 e ss.mm.ii. per il personale dei comuni per l’anno 2026.

Categorie:
4. Ordinanze

Data :

18 marzo 2026

Ordinanza n. 135 del 18 Marzo 2026
Municipium

Descrizione

Ordinanza n. 135 del 18 Marzo 2026

Il Commissario Straordinario,

Visto il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea interessati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018;

Considerato che la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 all’art. 1 c. 600 prevede che termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, con il quale il Dott. Salvatore Scalia è stato nominato Commissario Straordinario per la riparazione e ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni dell’area della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, nomina confermata con successivi provvedimenti sino al 31/12/2026;

Viste le ordinanze n.1 del 26/11/2019 e n. 2 del 07/01/2020 con le quali questo Commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale, nelle quali ne veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere;

Vista l’ordinanza n.130 del 18/12/2025 che proroga con modifiche fino al 31/03/2026 le previsioni di cui alle precedenti ordinanze di questa struttura Commissariale   con le modalità ivi indicate;

Rilevato   che occorre procedere all’adozione di ordinanza che consenta la prosecuzione fino al 31/12/2026 dei rapporti già instaurati ai sensi dell’art.14 bis del D.L. 32/2019, giusto quanto previsto dall’art. 1 comma 601 della Legge 30 dicembre 2025 n.199;

Visto l’art. 1 comma 600 lett. a della Legge 30/12/2025 che assegna a questa struttura, per l’anno 2026, l’importo complessivo di euro 1.820.000,00 per la copertura degli oneri di cui all’art. 14-bis del D.L. n. 32 del 2019;

Considerato che nelle ordinanze commissariali adottate in materia venivano indicati i limiti di spesa entro i quali ciascun Comune poteva procedere alle assunzioni nonché ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere e valutate le attuali esigenze di ciascun Comune alla luce delle attività ancora da compiere e della possibilità di fornire supporto ad altri Comuni in caso di assoluta necessità e nelle forme di legge;

Considerato che con precedente nota si è chiarito che si sarebbe provveduto ad una rivalutazione delle esigenze di ciascun ufficio tenendo conto della produttività, della pendenza e della sopravvenienza delle pratiche per la ricostruzione nonché della capacità dimostrata nel procedere alla assunzione di personale per coprire i vuoti verificatisi nel corso degli anni;

Sottolineato che l’art. 14 bis del D.L. 32/2019 prevede al comma 2 che i Comuni possano incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale “nei limiti delle risorse finanziarie e delle unità di personale” assegnate con provvedimento commissariale e che pertanto in tali limiti possono provvedere in sostituzione dell’assunzione di nuovo personale;

Rilevato che la presente ordinanza è stata in bozza trasmessa per le eventuali osservazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Casa Italia), al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, alla Protezione Civile nazionale ed ai Comuni interessati dell’area terremotata,

D I S P O N E

Art. 1

Le previsioni di cui all’Ordinanza 130 del 18 dicembre 2025 di questa Struttura Commissariale, così come sotto modificate, sono prorogate fino al 31/12/2026 e finanziate con le modalità sotto indicate:

COMUNE

n. personale

Risorse finanziarie assegnate per l’anno 2026

              

(a)

Risorse finanziarie assegnate con l’ordinanza n.130/2025   

(b)

Ulteriori risorse finanziarie assegnate con la presente ordinanza anno 2026

          (a-b)

Aci Catena

n. 1 unità area tecnica a 18 ore settimanali

Euro     22.500,00

Euro    5.250,00

Euro     17.250,00

Acireale

n. 12 unità area tecnica a 36 ore settimanali,

n. 1 unità area amministrativa contabile a 18 ore settimanali

 

Euro   640.000,00

 

 

Euro 127.500,00

 

Euro   512.500,00

Aci Sant‘Antonio

n. 3 unità area tecnica a 36 ore settimanali,

n. 1 area tecnica a 18 ore,

n. 1 area amministrativa contabile a 36 ore settimanali

 

 

Euro   192.500,00

 

Euro 52.500,00

 

 

Euro   140.000,00

Milo

n. 1 unità area tecnica a 12 ore settimanali

Euro     17.500,00

Euro   5.250,00

Euro   12.250,00

Santa Venerina

n. 4 unità area tecnica a 36 ore settimanali,

n. 1 unità area amministrativa contabile a 24 ore settimanali

 

 

Euro   202.500,00

Euro 52.500,00

 

 

Euro   150.000,00

Trecastagni

n. 1 unità area tecnica a 36 ore settimanali

Euro   42.500,00

Euro   10.500,00

Euro   32.000,00

Viagrande

n. 1 unità area tecnica a 36 ore settimanali

Euro   42.500,00

Euro   10.500,00

Euro  32.000,00

Zafferana Etnea

n. 14 unità area tecnica a 36 ore settimanali,

n. 1 unità area amministrativa contabile a 18 ore settimanali,

n. 1 unità area amministrativa contabile a 36 ore settimanali

 

 

 

Euro   660.000,00

Euro 191.000,00

 

 

 

Euro   469.000,00

 

TOTALE

 

Euro   1.820.000,00

Euro 455.000,00

 

Euro  1.365.000,00

 

Art. 2

Ai sensi dell’art.14 bis comma 3 del D.L. 32/2019 ciascun Comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l’assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il presente provvedimento.

 

Art. 3

Ove entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza da taluno dei Comuni non siano state avviate le procedure per l’assunzione del personale mancante, il Commissario potrà provvedere a modificare il numero del personale assegnato e l’entità del contributo.

 

Art. 4

La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Casa Italia), al Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, alla Presidenza della Regione Sicilia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania e ai Comuni interessati dell’area terremotata ed entra in vigore il giorno 1 aprile 2026.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026, 16:20

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