Descrizione
Ordinanza n. 129 del 10 Dicembre 2025
Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea interessati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, Dott. Salvatore Scalia nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2019 e successivamente prorogato con DPCM fino al 31/12/2025;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2018”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;
Visto in particolare l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Letto l’art.17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di “qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria” che prevede che “per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i Beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art.7 comma 2 sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione mostrata dai medesimi”;
Considerato che in tutte le ordinanze ad oggi emanate in materia si è previsto che il numero massimo di incarichi conferibili contemporaneamente è di due, e che successivamente (ord. 105 del 25/09/2024) è stato fissato l’importo massimo di € 500.000,00 per gli emolumenti che possono erogarsi al medesimo professionista a fronte degli incarichi svolti contemporaneamente;
Rilevato ancora che laddove è indicato in “due” il numero massimo di incarichi contemporaneamente conferibili si è sempre inteso che laddove progettazione e direzione dei lavori siano posti in essere dal medesimo professionista questi abbiano da considerarsi come unico incarico;
Considerato che è stato fatto rilevare come il limite di due incarichi da svolgersi contemporaneamente è, nell’ipotesi di lavori di modesto importo, non remunerativo e che pertanto è sinanco difficile individuare professionisti disposti ad assumersi tali incarichi, specie in considerazione del limite massimo previsto dalla normativa per la ricostruzione etnea per le spese tecniche, fissato nel 12,5% oltre cassa e IVA;
Sottolineato che il limite massimo degli emolumenti che possono erogarsi al medesimo professionista appare eccessivamente elevato a fronte dell’entità degli importi dei lavori previsti per la ricostruzione pubblica ed ecclesiastica, di norma non elevati, e che si appalesa come necessario evitare una eccesiva concentrazione di incarichi di maggiore importo sul medesimo professionista;
Ritenuta condivisibile la difficoltà sopra segnalata che induce ad elevare a “quattro” il numero massimo degli incarichi che il professionista può svolgere contemporaneamente, e in € 400.000,00 l’importo complessivo massimo per quel che attiene agli emolumenti nell’ipotesi di più incarichi contemporanei;
Ritenuta pertanto, la necessità di modificare l’Ordinanza n. 105 del 25/09/2024, così come più sotto indicato nella parte dispositiva;
Dato atto che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE e ai Comuni interessati e che nessun rilievo è stato proposto;
DISPONE
L’ordinanza n 105 del 25/09/2024 è così modificata
Articolo 1
(numero massimo di incarichi di progettazione e direzione dei lavori)
Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i Beni e le attività culturali, il numero massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che possono assumersi contemporaneamente dallo stesso professionista è di quattro; l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, conferito al medesimo professionista, ha da intendersi come unico incarico.
Articolo 2
(importo massimo degli emolumenti per incarichi di progettazione e direzione dei lavori)
1. Per le opere di cui all’articolo 1, l’importo massimo degli emolumenti che possono erogarsi al medesimo professionista per incarichi svolti contemporaneamente è di euro 400.000,00.
Articolo 3
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alle diocesi di Catania ed Acireale, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2025, 12:12