Descrizione
Ordinanza n. 128 del 20 Ottobre 2025
Disciplina per la riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici mediante interventi di riqualificazione energetica e strutturale a valere sul “Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici” in attuazione dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, del D.P.C.M. del 24 aprile 2025 e del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato fino al 31 Dicembre 2024;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
visto il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all’amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 e, in particolare, l’articolo 1-bis, il quale detta disposizioni in merito all’istituzione di un “Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”;
visto il comma 1 del predetto articolo 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, che prevede che: “Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo”;
considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 3 giugno 2025 al numero n. 1511, e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 giugno, con il quale, in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante “Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici”, è definito il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione;
considerato altresì che il citato D.P.C.M. prevede che i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio disciplinano, con proprie ordinanze, le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo;
visto il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, recante il riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al citato articolo 1 bis, comma 1 del decreto-legge n. 39/2024, con assegnazione al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 di risorse pari ad euro 6.900.490,00 richiedibili per l’annualità 2025;
dato atto che i Commissari straordinari devono procedere, ai fini della concessione del contributo, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel limite delle risorse loro assegnate e fino a esaurimento delle stesse, dandone comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze;
considerato che ciascuna struttura commissariale assicura il monitoraggio dell’avanzamento della spesa delle risorse finanziarie assegnante, ai fini della comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025;
considerato altresì che le strutture commissariali trasmettono con cadenza semestrale all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei relativi beneficiari ammessi al contributo Fondo 1-bis di cui al presente decreto nonché i relativi interventi ed importi, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2025;
ritenuto necessario definire con ordinanza commissariale le modalità operative e le tempistiche per la presentazione in via telematica delle istanze di richiesta del contributo in coerenza con quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 5 del citato D.P.C.M.;
valutato quanto emerso nel corso di tavolo tecnico convocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Casa Italia;
sentiti i consulenti nominati da questo Commissario ed i collaboratori della Struttura Commissariale e di Invitalia;
informati il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Presidenza della Regione Siciliana, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Comuni della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, gli Ordini professionali e l’ANCE ai quali è stata inviata la bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni e che queste ultime, ove pervenute, sono state tenute in considerazione;
DISPONE
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
- La presente ordinanza, in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2025 e del decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, disciplina le procedure, le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande di richiesta del contributo straordinario ed integrativo al contributo per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui al fondo straordinario costituito con il medesimo decreto, nonché il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
- Le disposizioni della presente ordinanza si riferiscono agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 26 dicembre 2018 nei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, per i quali sussistono le condizioni previste dalle vigenti ordinanze commissariali per la concessione del contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici medesimi.
- Le presenti disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai soggetti elencati all’articolo 119, comma 9, del decreto-legge, n. 34 del 2020 e ricompresi nella Tabella riepilogativa degli interventi ammessi, allegato A al D.P.C.M. 24 aprile 2025.
Articolo 2
Contributo Fondo 1-bis
- Il «contributo Fondo 1-bis», di cui al precedente articolo 1, è concedibile quale contributo aggiuntivo per le tipologie di intervento di cui alla tabella riepilogativa degli interventi indicati nell’allegato A (nel presente provvedimento indicato come Allegato 1) al D.P.C.M. 24 aprile 2025, entro i limiti di importo massimo ivi previsti, per la copertura delle spese eccedenti il contributo ordinario per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma; Il contributo Fondo 1-bis, così come previsto ed indicato nell’allegato A del D.P.C.M. 24 aprile 2025, è da intendersi come omnicomprensivo ivi compresa IVA, competenze e certificazioni tecniche.
- I contributi di cui al precedente comma 1 sono erogati in alternativa alle agevolazioni fiscali che spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non sono cumulabili con contributi a carico di risorse pubbliche per analoghe finalità e sono calcolati al netto di eventuali indennizzi assicurativi.
- Le disposizioni relative al contributo di cui al precedente comma 1 si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo di ricostruzione, ove necessario previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione e in ogni caso riferiti ad un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti ammesse al contributo straordinario e quelle non rientranti, per tipologia, nell’ambito del contributo concedibile di cui al precedente comma 1, che rimangono a carico del richiedente.
- Nel caso di interventi per i quali non sia stata ancora presentata domanda di contributo di ricostruzione, previa presentazione della stessa, deve essere redatto un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per l’accesso al contributo alla ricostruzione post-sisma nonché al contributo Fondo 1-bis, ferma restando la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo di ricostruzione, quelle eccedenti ammesse al contributo straordinario e quelle non rientranti, per tipologia, nell’ambito del contributo concedibile in quanto non sussistenti le condizioni previste dal precedente comma 2, che rimangono a carico del richiedente.
- Ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 119 comma 1-ter e comma 4-quater, laddove non sia stata presentata istanza di contributo di ricostruzione, non sarà possibile accedere al contributo Fondo 1- bis.
- In caso di trasferimento a terzi dei diritti di cui all’art. 10 comma 2 lettere a), b), c), d), e) del d.l. 32/2019, il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.
- In ogni caso, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli interventi già ultimati come risultante dalla dichiarazione di fine lavori.
Articolo 3
Modalità di presentazione dell’istanza di contributo
- La domanda per il riconoscimento del contributo Fondo 1-bis di cui al precedente articolo 2, comma 1, è trasmessa a far capo dalle ore 9:00 del 24 novembre 2025 e fino alle ore 13:00 del 12 dicembre 2025 dal soggetto legittimato alla Struttura commissariale.
- Il soggetto legittimato trasmette, per tramite del tecnico incaricato, l’istanza di contributo (redatta secondo l’allegato “Modello A”) alla Struttura Commissariale, unitamente alla documentazione minima di cui all’Allegato 2 (unico invio comprendente gli allegati per una dimensione massima totale di 50 MB).
- L’ammissibilità a contributo avviene mediante assegnazione di un ordine cronologico di arrivo, determinato dal giorno e dall’ora di avvenuta ricezione, da parte della Struttura Commissariale. La documentazione minima va trasmessa unicamente al Commissario straordinario tramite PEC all’indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it. Laddove la documentazione minima di cui all’Allegato 2 risulti incompleta, l’istanza potrà essere ritenuta non ammissibile.
- Laddove risulti necessaria la presentazione di ulteriore documentazione (varianti, etc), questa ha da essere presentata entro i successivi sessanta giorni dalla data della pubblicazione sul sito commissariale dell’avvenuto utile inserimento in graduatoria.
Articolo 4
Disciplina del contributo Fondo 1-bis
- Il contributo Fondo 1-bis è concesso con decreto del Commissario straordinario, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal precedente articolo 2, comma 1 e 2 e previa istruttoria, anche alla luce delle disposizioni di cui alle ordinanze commissariali già emanate, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite di capienza delle risorse disponibili.
- La Struttura Commissariale, valutata l’ammissibilità dell’istanza, redige una graduatoria degli aventi diritto individuando i beneficiari nei limiti delle risorse assegnate al Commissario straordinario pari ad euro 6.900.490,00. Tale graduatoria viene comunicata ai comuni e pubblicata sul sito dell’Ufficio Commissariale.
- Laddove l’istanza di ammissione al contributo Fondo 1-bis non comporti la necessità di ulteriore provvedimento amministrativo rispetto al decreto di finanziamento già adottato, in quanto l’istanza è a mera copertura dell’accollo, l’ufficio commissariale provvederà all’adozione del relativo decreto.
- Qualora il Comune territorialmente competente abbia da accertare la conformità urbanistica dell’intervento, anche in caso di variante, la Struttura Commissariale trasmetterà la documentazione minima allo stesso, il quale procederà all’istruttoria della pratica e, all’esito, al suo trasferimento all’ufficio commissariale per il suo successivo controllo e per l’adozione del decreto.
- Adottato il decreto, l’ufficio commissariale lo trasmette, unitamente alle relative somme, al Comune territorialmente competente per l’erogazione del contributo.
- Il contributo è erogato dal Comune competente per territorio sulla base degli stati di avanzamento lavori, ai sensi della disciplina prevista dalle ordinanze commissariali in tema di ricostruzione privata.
Articolo 5
Controlli successivi e revoca del contributo
- Alle istanze ammesse si applicano il sistema dei controlli e le relative modalità di revoca del contributo così come regolati dalle ordinanze commissariali vigenti.
- In caso di revoca, o di dichiarazione di inammissibilità, di uno dei contributi di cui alla presente ordinanza ovvero di quello concesso per la ricostruzione e/o riparazione degli edifici danneggiati ai sensi delle vigenti ordinanze commissariali, le risorse erogate o assegnate relative al contributo Fondo 1-bis tornano nella disponibilità del Commissario straordinario e sono utilizzate per soddisfare ulteriori istanze in base alla graduatoria già predisposta.
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicano le previsioni di cui all’art. 119, comma 14 del decreto-legge n. 34 del 2020 unitamente alla revoca del contributo. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, attestando che il rischio risulta comunque coperto da tale polizza assicurativa.
Articolo 6
Monitoraggio della spesa
- Ai fini della comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, è assicurato dalla Struttura commissariale il monitoraggio dell’avanzamento della spesa dell’art. 5, comma 8 del sopra citato D.P.C.M.
- La struttura commissariale trasmette con cadenza semestrale all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del sopra citato D.P.C.M., l’elenco dei relativi beneficiari ammessi ai contributi di cui alla presente ordinanza nonché i relativi interventi ed importi.
- Restano fermi in capo ai beneficiari gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di efficientamento energetico e misure antisismiche.
Articolo 7
Disposizione finanziaria
- Agli oneri previsti per la concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza è fatto fronte valere sulle risorse di cui al fondo straordinario di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, per un ammontare di euro 6.900.490,00 assegnati dal provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025.
Articolo 8
Entrata in vigore
- La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario: https://commissariosismaareaetnea.it/it ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per la Protezione Civile ed il Mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Casa Italia, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Si allegano alla presente ordinanza:
- Allegato 1 – Tabella riepilogativa degli interventi ammessi e limiti massimi del contributo Fondo 1-bis
- Allegato 2 – Documentazione minima
- Modello A – Istanza di concessione del contributo
- Modello B – Asseverazione del Progettista
- Modello C – Quadro tecnico economico (il modello sarà disponibile sul sito della Struttura Commissariale https://commissariosismaareaetnea.it/it entro e non oltre il 10 novembre 2025).
Allegati
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- Piano delle opere pubbliche dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma del 26 dicembre 2018
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2025, 14:59