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Circolare n°22 del 28/04/2023

Ricostruzione privata - competenza dell'Ufficio Commissariale

Categorie:
2. Circolari

Data :

28 aprile 2023

Municipium

Descrizione

Circolare n°22 del 28/04/2023

Come più volte ribadito, anche per le vie brevi, la competenza dell'Ufficio Commissariale in materia di ricostruzione privata è individuata dall'art. 12, comma 4, del D.L. 32/2019 che così recita: << Commissario competente, o un suo delegato, concede il contributa con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua». 

L'istruttoria delle istanze di concessione del contributo è invece effettuata dai Comuni, ai quali la domanda è presentata, ai sensi dell'art. 12 comma 1, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato e alla documentazione occorrente al compimento della istruttoria (a. la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato; b. il progetto degli interventi proposti; c. l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori). 

Ai sensi dei successivi commi 2 e 3, all'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio e, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmette la stessa al Commissario. 

Per quanto concerne l'aspetto della tutela antisismica degli edifici da riparare, l'art. 11, comma 1 lett. a) secondo periodo, precisa che  Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, [...], l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;». 

Con specifico riguardo agli immobili di cui all'art. 10, comma 1 lett. c (immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita), vale a dire quelli con livelli di danneggiamento e vulnerabilità definita dalla scheda parametrica come LO, in luogo di interventi più pregnanti, è sufficiente procedere alla riparazione anche con rafforzamento locale e, in tal caso, la norma nulla prevede per quel che attiene al grado del rafforzamento, dovendosi ritenere che le riparazioni devono comunque comportare un più elevato livello di sicurezza rispetto alla situazione qua ante. 

Come è noto, in tale seconda serie di casi (rafforzamento locale), in sede di istruttoria il progetto verrà semplicemente depositato presso l'Ente regionale da parte del tecnico incaricato dal richiedente il nulla-osta e le relative pratiche verranno sottoposte ad esame a campione: la legge prevede infatti, in tal caso, che il provvedimento assentivo si formi attraverso il meccanismo giuridico del silenzio-assenso, ove l'Ufficio del Genio Civile non provveda in senso sfavorevole (ovvero a richiedere un supplemento istruttorio) entro lo scadere dei termini di legge (artt. 65, comma 1, e 93 del DPR 380/2001; già art. 4 L. 1086/1971 e art.  17 L. 64/1974; v. altresì all. A al DDG Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità del 13.01.2020 n. 8).

Ecco la trascrizione parola per parola del documento richiesto:Presidenza del Consiglio dei. Ministri COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTA METROPOLITANA DI CATANIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018 CIRCOLARE N. 22 DEL 28/04/2023 Ricostruzione privata - Competenza dell'Ufficio Commissariale Come più volte ribadito, anche per le vie brevi, la competenza dell'Ufficio Commissariale in materia di ricostruzione privata è individuata dall'art. 12, comma 4, del D.L. 32/2019 che così recita: << Commissario competente, o un suo delegato, concede il contributa con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua». L'istruttoria delle istanze di concessione del contributo è invece effettuata dai Comuni, ai quali la domanda è presentata, ai sensi dell'art. 12 comma 1, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato e alla documentazione occorrente al compimento della istruttoria (a. la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato; b. il progetto degli interventi proposti; c. l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori). Ai sensi dei successivi commi 2 e 3, all'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio e, dopo aver acquisito e verificato la documentazione di cui al comma 1, trasmette la stessa al Commissario. Per quanto concerne l'aspetto della tutela antisismica degli edifici da riparare, l'art. 11, comma 1 lett. a) secondo periodo, precisa che  Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, [...], l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;». Con specifico riguardo agli immobili di cui all'art. 10, comma 1 lett. c (immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita), vale a dire quelli con livelli di danneggiamento e vulnerabilità definita dalla scheda parametrica come LO, in luogo di interventi più pregnanti, è sufficiente procedere alla riparazione anche con rafforzamento locale e, in tal caso, la norma nulla prevede per quel che attiene al grado del rafforzamento, dovendosi ritenere che le riparazioni devono comunque comportare un più elevato livello di sicurezza rispetto alla situazione qua ante. Come è noto, in tale seconda serie di casi (rafforzamento locale), in sede di istruttoria il progetto verrà semplicemente depositato presso l'Ente regionale da parte del tecnico incaricato dal richiedente il nulla-osta e le relative pratiche verranno sottoposte ad esame a campione: la legge prevede infatti, in tal caso, che il provvedimento assentivo si formi attraverso il meccanismo giuridico del silenzio-assenso, ove l'Ufficio del Genio Civile non provveda in senso sfavorevole (ovvero a richiedere un supplemento istruttorio) entro lo scadere dei termini di legge (artt. 65, comma 1, e 93 del DPR 380/2001; già art. 4 L. 1086/1971 e art.  17 L. 64/1974; v. altresì all. A al DDG Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità del 13.01.2020 n. 8). SEDE Via Felice Paradiso n 55A, 95024 Acireale (CT) Tel. 095/895603oppure+39 338 664 9332 PEC comm sisma2018ct@pec governo it Email sscalia@governo.it C.F.: 900 657 30 872 Sito:www.commissariosismaarsaetnea.it Facebook:Struttura Commissanale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018) Presidenza del Consiglia dei Ministri COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTA METROPOLITANA DI CATANIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018 Nel caso in cui occorra procedere, invece, con interventi di miglioramento e adeguamento sismico, il Genio Civile procederà ad un esame di tutti i progetti avendo riguardo all'aspetto strutturale dell'edificio. Fatta tale premessa e verificata nei fatti, talora, una certa eterogeneità nelle prassi seguite dai singoli funzionari istruttori della Struttura commissariale, occorre rimarcare che questo Ufficio non possiede competenza alcuna nella fase istruttoria più sopra indicata, essendo in merito competenti in via esclusiva, in base alle attuali previsioni di legge, gli Uffici tecnici comunali per quanto concerne i titoli edilizi e quelli regionali del Genio Civile per gli aspetti antisismici; né parimenti può ritenersi sussistere, a legislazione immutata, una sorta di sovra-ordinazione dell'Ufficio Commissariale rispetto ad Uffici di Enti terzi per quanto concerne la legittimità del titolo edilizio ovvero la adeguatezza antisismica dei progetti assentiti. Tuttavia, laddove in sede di istruttoria sulla concessione del contributo emergano dagli atti esaminati macroscopici errori o lacune evidenti del titolo edilizio ovvero del nulla-osta sísmico, cio va segnalato prontamente al Comune e al Genio Civile, ognuno per quanto di rispettiva competenza, prima dell'adozione del decreto concessorio. La finalità di tale segnalazione va ricercata, invero, nello spirito della più ampia ed effettiva collaborazione istituzionale, nella esigenza di richiamare all'attenzione dell'Ente competente l'opportunità di procedere ad una rinnovazione/rivalutazione della istruttoria che ha condotto al rilascio del provvedimento assentivo e, ove occorra, di provvedere in autotutela all'annullamento del titolo edilizio o antisismico, rivelatosi a posteriori rilasciato illegittimamente perché in carenza dei presupposti. È evidente infatti che, stante il principio di legalità che conforma l'organizzazione della Pubblica Amministrazione (art. 97, comma 2, Cost.), alla Struttura commissariale non competa, sul provvedimento amministrativo assentivo (in tesi, illegittimamente rilasciato da Enti terzi) alcun potere di intervento diretto di tipo caducatorio o anche soltanto disapplicativo che comporti una irrituale retrocessione del procedimento di concessione del contributo. Quanto sopra è ancor più evidente relativamente all'aspetto (definibile di discrezionalità tecnico-amministrativa) del raggiungimento, a seguito dell'intervento edilizio, del "massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile", vale a dire alle condizioni previste dall'art. 11, comma 1 lett. a), del D.L. 32/2019, nel caso di miglioramento ed adeguamento sismico. Il raggiungimento dell'obiettivo cui  finalizzato l'intervento ha invero da presumersi accertato, non potendosi prescindere (ovvero disapplicare o dissentire) dall'esito delle valutazioni rimesse per legge all'Ufficio del Genio Civile su tutte le pratiche. Ne deriva che eventuali rilievi o difformi valutazioni sul punto debbano ritenersi di norma esclusi, fermo rimanendo il dovere di segnalare, al suddetto Ufficio regionale, eventuali evidenti e macroscopiche criticità rilevate.

Si sottopone all'attenzione del personale della Struttura Commissariale che appare invece parzialmente differente il caso di interventi qualificati con livello operativo LO.  Si tratta di progetti che, come sopra precisato, non vengono singolarmente verificati cal Genio Civile ma assoggettati a mero deposito con possibilità di verifica istruttoria a campione, sicché in tali casi, e in conseguenza di quanto appena esposto, il controllo nel corso del sopralluogo in cantiere da parte del personale della Struttura ha da essere maggiormente accurato, specie al fine di accertare se i danni siano da ritenersi effettivamente rientranti tra quelli di cui all'art. 10, cornma 1 lett. c (immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita) che possono essere gestiti con interventi di mero rafforzamento locale in luogo dei più consistenti miglioramento ed adeguamento sismico. Anche in tale ipotesi, ove emergessero cr ticità macroscop che, occorrerà procedere a segnalarle prontamente al Genio Civile, ove i relativi funzionari non siano stati presenti al sopralluogo, per i controlli e gli eventuali provvedimenti di propria competenza. Rientra, al contrario, nella competenza della Struttura commissariale la valutazione dell'entità del contributo da concedersi, "nella misura accertata e ritenuto congrua", il che comporta, atteso quanto previsto dalle ordinanze già emanate in materia, che incividuano automatic amente il costo parametrico da applicare, che l'Ufficio Commissariale ha da eseguire un controllo sull'esattezza del calcolo effettuato dai Comuni sulla base del livello di danno e di vulnerabilità, nonché sulla sussistenza degli incrementi percentuali applicabili, giusta quanto previsto dalle ordinanze commissariali stesse. Il computo metrico, già esaminato dai Comuni, va invece ulteriormente cont ollato, come è ovvio, limitatamente agli aspetti di maggiore impatto economico, ad evitare che, così come verificatosi, un ulteriore ridondante controllo dello stesso, anche nelle sue parti meno significative, possa comportare lungaggini e ritardi nell'erogazione del contributo, tali da causare, sul piano sociale ed economico, come ampiamente accertato nell'esperienza maturata in questi anni, un pregiudizio ancor più rilevante rispetto ad una eventuale necessità di limitata correzione in diminuzione del contributo da concedersi. Va, altresi, certamente verificata l'esistenza della documentazione richiesta così come previsto dalle ordinanze. Giusta quanto previsto dalle ordinanze, il controllo da parte dell'Ufficio va eseguito anche per quel che attiene alla rispondenza tra i dati riportati nell'istanza relativa al progetto, ivi compresi i livelli di danno e vulnerabilità, e lo stato di fatto dell'immobile cosi come esso emer ze dagli atti. Più in generale, si raccomanda di procedere con la magg ore celerità possibile alla disamina delle pratiche, nel perimetro delle competenze amministrative della Struttura commissariale. 

L'art. 12, comma 5, del D.L. $32/2019$ prevede poi che, a seguito della verifica a campione sugli interventi per i quali è stato adottato il decreto di concessione del contributo, laddove dallo stesso emerga «che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondano a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi . In sede di istruttoria va pertanto specificamente accertata la riconducibilità sotto il profilo eziologico del danno al sisma. A tal fine, con separata circolare, si procederà a modificare le percentuali dei controlli da eseguire, avendo cura di privilegiare, per le ragioni sopra esposte, quelli relativi a progetti di rafforzamento locale e di anticiparli ad uno stadio nel quale i lavori non siano giunti ad una fase avanzata. La corrispondenza tra i lavori eseguiti e quelli per i quali è stato concesso il contributo va effettuata tenendo conto di eventuali varianti e attenzionando gli aspetti di maggior rilievo sul piano economico e della sicurezza. Si raccomanda ancora, in sede di verifica e istruttoria di competenza della Struttura commissariale, che ogni eventuale rilievo vada effettuato e verbalizzato in contraddittorio con l'interessato, sia ampiamente documentato e motivato al momento in cui si ritenga di proporre al Commissario l'annullamento in autotutela o la revoca del provvedimento concessorio onde evitare che il suo ritiro possa essere ritenuto illegittimo per illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione in sede di eventuale ricorso all'Autorità giurisdizionale. Si rammenta, altresi, che nessun provvedimento di sospensione e di revoca può essere direttamente adottato dal funzionario istruttore del procedimento, appartenendo ogni intervento di tal tipo alla esclusiva competenza del Commissario ovvero del soggetto da lui appositamente delegato con atto formale. Alla luce di quanto più sopra evidenziato, si raccomanda la necessità di rispettare i reciproci ambiti di competenza dei diversi soggetti pubblici interessati alla ricostruzione post-sisma. 

Il Commissario straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2026, 17:21

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