Il seguente testo coordinato ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;
visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione è stata avviata con l’adozione delle Ordinanze n.7, n.9 e n.13 del Commissario straordinario con le quali è autorizzata la riparazione di edifici che hanno subito danni di lieve entità individuati così come indicati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.7;
considerato altresì che, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e Zona di Rispetto (ZRFAC); che tali zone circoscrivono le aree caratterizzate da maggiore pericolosità sismica e che gli edifici ricadenti in Zona di Rispetto ZRFAC sono quelli più esposti a futuri possibili danneggiamenti in caso di riattivazione delle faglie individuate, e che pertanto la Struttura Commissariale intende favorire, solo in quei casi, la delocalizzazione degli immobili, previo ulteriore approfondimento delle indagini geologiche e geofisiche, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC);
sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;
considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione;
rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli destinati ad attività produttive;
rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 ed alla circolare esplicativa n.7 del 21 gennaio 2019 dello stesso Ministero;
quantificato il costo parametrico per ciascun livello operativo sulla base di studi operati dai tecnici della Struttura Commissariale ed alla luce delle osservazioni, sul punto, pervenute dagli Ordini Professionali e da talune associazioni di categoria;
considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;
rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila, del Centro Italia e dell’Isola di Ischia;
sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, il Collegio dei Geometri, l’ANCE, i Comitati dei Terremotati e le altre organizzazioni che ne hanno fatto richiesta;
informati la Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
rilevato che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di contributo ex ordinanza 14 del 30 settembre 2020, che prevede la priorità nell’esame delle istanze e nell’erogazione dei contributi agli immobili destinati ad abitazione principale, è scaduto alla data del 30 giugno 2021 e che ha pertanto ad allargarsi la platea dei beneficiari del contributo anche agli immobili destinati ad attività produttive, non potendosi ulteriormente attendere per la ricostruzione di edifici che costituiranno volano per l’economia e la ripresa sociale delle zone terremotate.
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
(Articolo modificato al comma 3 con l’Ordinanza n. 33 del 13 Settembre 2021)
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano agli immobili siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.
- Le istanze relative ad immobili ricadenti all’interno della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020 (https://Commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-dicembre-2018) dovranno essere corredate da approfondimenti degli studi geologici e da indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche specialistiche indicate al successivo art. 4 comma 3, capoverso l sub III, IV e V della presente ordinanza. Per gli immobili ricadenti in Zone di Suscettibilità e di Rispetto così come definite nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 18 agosto 2020 (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-statica-ed-interattiva-webgis-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-cosismica-in-occasione-del-terremoto-del-26-dicembre-2018-con-individuazione-preliminare-delle-zone-di-suscetti/), dovrà essere accuratamente valutata la compatibilità degli interventi di riparazione/ricostruzione con il contesto geologico-strutturale del sito in esame, verificando in particolare l’assenza di faglie affioranti nell’area di impronta dell’edificio e nel suo immediato intorno fino a 15 metri di distanza. Nei casi in cui le indagini sopra indicate dovessero rivelare la presenza di tali faglie, sarà favorita la delocalizzazione, con le modalità indicate nell’ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020; Laddove venissero individuate nuove faglie affioranti, ovvero si procedesse alla redazione di ulteriori mappe che individuano nuove zone di rispetto, continua ad applicarsi la normativa prevista dall’ordinanza 18 e il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di contributo per la delocalizzazione viene fissato alla data del 30 novembre 2021.
- Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati. (così sostituito con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021; vedi 1*)
- Le seguenti disposizioni definiscono i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, di adeguamento e di ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
- Agli effetti della presente ordinanza:
- a. per «unità immobiliare» si intende ogni parte di edificio che, nello stato di fatto in cui si trova e secondo la destinazione d’uso, è di per sé utile ed indipendente a produrre un reddito proprio;
- b. per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali, o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse, fabbricati costruiti con materiali diversi, fabbricati con solai posti a quota diversa, fabbricati aderenti solo in minima parte;
- c. per «aggregato edilizio» si intende un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere;
- d. per «parti comuni» si intendono tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri e le tamponature esterne, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i vestiboli, i portici, i cortili e le facciate, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari;
- e. per «pertinenze» si intendono gli spazi interni ed esterni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa principale o produttiva quali ad esempio: garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80;
- f. per «abitazione principale» si intende l’immobile che, alla data del 26 dicembre 2018, i proprietari, ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, adibivano ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- g. per «unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale» si intendono i locali dove, alla data del sisma, venivano esercitate attività di impresa nei settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali, inclusi anche edifici strettamente collegati al ciclo produttivo;
- h. per «danni» si intendono quelli definiti all’interno del manuale per la compilazione della scheda AeDES – seconda edizione 2014;
- i. per «riparazione con rafforzamento locale», per «ripristino con miglioramento sismico» e per «adeguamento sismico», si intendono gli interventi così come definiti, rispettivamente, ai §§ 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Gli interventi di miglioramento sismico saranno finalizzati al raggiungimento di una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni (decreto M.I.T. 477 del 27 dicembre 2016); per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), così come definito dell’art.11 comma 1 lett. c del d.l. 32/2019, fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto M.I.T. 14 gennaio 2008”).
- j. per «superficie utile netta» (S.U.) si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto delle murature interne ed esterne; è compresa la superficie delle scale interne all’unità abitativa/produttiva di collegamento tra due piani da considerarsi in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati.
- k. per «superficie non residenziale netta» (S.N.R.) si intende la superficie dei balconi, delle pertinenze e delle parti comuni della singola unità immobiliare, calcolata al netto delle murature interne ed esterne; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative- produttive, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati. La S.N.R. del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale.
- l. per «superficie complessiva» (S.C.) si intende la somma della superficie utile netta (S.U.) e del 60% della superficie non residenziale/produttiva netta (S.N.R.) dell’unità immobiliare;
- m. per «muri di sostegno» si intendono le opere di sostegno realizzate per contrastare i movimenti del terreno e funzionali al ripristino dell’agibilità dello stesso edificio;
- n. per «muri di contenimento» si intendono le opere realizzate per contrastare i movimenti del terreno;
- o. per «prezzario regionale» si intende il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, approvato con decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 16 gennaio 2019, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
- p. per «costo dell’intervento» si intende il costo degli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 10 del d.l. 32/2019, redatto sulla base del Prezzario unico regionale vigente alla data della presente ordinanza al netto di oneri e spese per competenze tecniche, indagini, ed IVA;
- q. per «costo parametrico» si intende l’importo del contributo al metro quadrato, parametrizzato al livello di danno e vulnerabilità rilevati, alle superfici dell’immobile e alla destinazione d’uso;
- r. per «costo convenzionale» si intende il prodotto della superficie complessiva dell’unità immobiliare per il costo parametrico stabilito, incrementato delle percentuali previste dal comma 10 dell’articolo 6;
- s. per «costo massimo ammissibile» si intende il minore tra il costo convenzionale, determinato con le modalità ed i criteri di cui al successivo articolo 6, ed il costo dell’intervento;
- t. per «contributo» si intende la somma del costo massimo ammissibile e degli oneri, le spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA, qualora la stessa IVA rappresenti un costo indetraibile (totalmente o parzialmente), effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario;
- u. per «decreto-legge» o «l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019;
- v. per «scheda parametrica» si intende lo strumento tecnico per la determinazione del costo convenzionale calcolato sulla base di indicatori del danno e della vulnerabilità in funzione del livello operativo, compresi oneri, spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA.
Articolo 2
Soggetti legittimati
- Ai soggetti legittimati, aventi diritto sugli immobili individuati dal comma 2 dell’art. 10 del d.l., è concesso un contributo determinato con le modalità ed i criteri di cui al successivo articolo 6 dell’ordinanza, finalizzato all’esecuzione degli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 10 del d.l.
- In caso di trasferimento a terzi dei diritti di cui all’art. 10 comma 2 lettere a), b), c), d), e) del d.l., il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.
Articolo 3
Modalità e termine di presentazione dell’istanza di contributo
(Articolo modificato al comma 3 con l’Ordinanza n. 40 del 28 Dicembre 2021)
- I soggetti di cui all’articolo precedente trasmettono, per tramite del tecnico incaricato, l’istanza di contributo (redatta secondo l’allegato “mod. par-A”) al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile danneggiato, unitamente al progetto e alla documentazione in relazione al titolo abilitativo necessario ed in base alla tipologia dell’intervento. Preliminarmente, il tecnico incaricato compila la scheda parametrica disponibile on-line e ne allega una copia cartacea all’istanza di contributo.
- L’istanza di contributo, nonché tutte le istanze inerenti e conseguenti, sono trasmesse ai Comuni dotati di piattaforma digitale a mezzo dei sistemi connessi, mentre per gli altri Comuni sono trasmesse mediante supporto informatico (chiavetta usb, dvd), contenente tutti i documenti a firma digitale del solo professionista incaricato. In entrambi i casi, si provvederà alla trasmissione al Comune, mediante protocollo cartaceo, di una copia dell’intera documentazione in modalità cartacea (c.d. copia di cortesia). L’istanza di contributo (modello par-A), senza alcuna documentazione allegata, è altresì trasmessa al Commissario straordinario tramite PEC all’indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it.
- Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di contributo è fissato alla data del 28 aprile 2022. (così sostituito con Ordinanza n. 40 del 28.12.2021; vedi 1*).
Articolo 4
Contenuto dell’istanza ed allegati
- L’istanza di concessione del contributo deve indicare nel modello par-A accluso alla presente ordinanza, per ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio:
- a. i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza; (in caso di edifici condominiali, i dati anagrafici completi dei proprietari – (o usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento -) delle singole unità immobiliari che compongono l’edificio per le quali è richiesto il contributo, nonché del mandatario dagli stessi incaricato; quelli di eventuali conduttori, comodatari o assegnatari soci di cooperative a proprietà indivisa, con l’indicazione degli estremi del contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, di comodato o di assegnazione;
- b. la destinazione d’uso di ogni singola unità immobiliare alla data dell’evento sismico, specificando in quale delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, d.l., così come sostituito dall’art.9 vicies bis legge 156/2019, essa ricada;
- c. i dati identificativi dell’immobile per cui si chiede il contributo (Comune, Via, numero civico, piano, ecc.), completi dei dati catastali;
- d. gli estremi della scheda AeDES e dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio;
- e. il nominativo del tecnico o dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori, i quali devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, ivi compresi i requisiti di cui all’art.83, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e di quelli previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.l.;
- f. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
- Il medesimo modello par-A deve, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:
- a. dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto-legge e che, alla data dell’evento sismico, l’immobile era adibito ad abitazione principale o secondaria o attività produttiva o commerciale o ad altro ai sensi dell’art.10 del d.l., con indicazione di chi vi risiedeva;
- b. dichiarazione con la quale si attesti che l’immobile non è oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall’autorità amministrativa, anche se sospeso, a meno che lo stesso non sia stato revocato e che al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente e che alla data di presentazione dell’istanza era iscritto al catasto dei fabbricati ovvero era stata avanzata richiesta di iscrizione al catasto
- c. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, in relazione all’immobile, penda, ovvero non penda, alcuna istanza di sanatoria, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi della pratica;
- d. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, non ha usufruito, o richiesto di usufruire, di ulteriore contributo o indennizzo pubblico o privato a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018. In caso contrario, il richiedente deve dichiarare la provenienza del contributo o dell’indennizzo e l’entità dello stesso, specificando se le relative somme siano state liquidate o riscosse;
- e. dichiarazione del richiedente di eventuale accollo delle somme eccedenti il contributo concesso;
- f. dichiarazione del richiedente con la quale egli si impegna ad inserire nel contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori delle clausole riportate nello schema di contratto tipo allegato all’ordinanza agli articoli ivi individuati come cogenti.
- Alla richiesta di contributo devono essere allegati, anche ai sensi dell’art. 12 e 17 del d.l., oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, i seguenti documenti laddove non prodotti precedentemente:
- a. dichiarazione del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori (mod. par-2), con la quale si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 del d.l., di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC, di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi prevista all’art. 17, comma 2, del d.l., nonché di avere stipulato l’assicurazione professionale di cui indicherà i relativi estremi e di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi per avere essi, il coniuge, parenti ed affini entro il primo grado, eseguito verifiche per schede AeDES nel medesimo immobile;
- b. relazione tecnica asseverata (mod. par-1) a firma del tecnico progettista, attestante il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e gli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
- c. scheda AeDES, se disponibile, o ordinanza di inagibilità e/o sgombero;
- d. lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019 n.7;
- e. dichiarazione sull’uso delle indagini geologiche eseguite nell’ambito del progetto (Mod. par-7);
- f. indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione comprovante l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e di intervento;
- g. delega dei proprietari e/o nullaosta dei comproprietari delle unità immobiliari a presentare istanza di contributo, laddove l’istante sia persona diversa dal soggetto indicato all’art.2 del d.l.;
- h. delibera condominiale, adottata secondo la maggioranza speciale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l., nel caso di interventi relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari (mod. par-4);
- i. documentazione attestante il diritto del richiedente al contributo;
- j. in caso di immobili concessi in locazione, comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa, copia del contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, di comodato o di assegnazione e certificato di residenza nell’immobile al 28 dicembre 2018 del conduttore, comodatario o assegnatario;
- k. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
- I. rilievo dello stato di fatto riportante il quadro fessurativo dell’immobile e descrizione dei danni rilevati, dimostrato da ampia documentazione fotografica;
- II. rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinte per unità immobiliare e per ambiente e con l’identificazione in pianta delle S.U., S.N.R. e la S.C.;
- III. studio geologico del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto d’intervento, corredato da idonee indagini geologiche e geofisiche, finalizzato anche a descrivere l’eventuale presenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale, nonché ad individuare i parametri di amplificazione sismica locale Ss (coefficiente di amplificazione stratigrafica) ed St (coefficiente di amplificazione topografica);
- IV. relazioni specialistiche (geofisica, geotecnica, interventi su beni vincolati, etc.) tra cui, nei casi in cui il manufatto ricada all’interno della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020, almeno n°1 linea sismica a rifrazione con elaborazione tomografica di lunghezza preferibile (se le condizioni logistiche lo consentono) non inferiore a 60 metri, passo geofonico e numero scoppi idonei a ottenere una buona risoluzione 2D utile per individuare variazioni orizzontali riconducibili a lineamenti geo-strutturali (faglie e fratture) e almeno n°1 prova di sismica passiva a stazione singola con metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), volta a individuare coperture soffici rispetto ad un substrato superficiale più rigido, determinare la frequenza fondamentale (o di risonanza) del sito, identificare l’eventuale bedrock sismico, valutare il parametro Vs equivalente. Le indagini sopra elencate sono finalizzate ad elaborare l’analisi di risposta sismica locale ed a ricostruire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale. Nel caso in cui i risultati delle suddette indagini non fossero sufficienti per chiarire gli aspetti geologico-strutturali del sito esaminato, gli studi dovranno essere approfonditi integrandoli con ulteriori indagini geofisiche (geoelettrica, sismica a rifrazione etc.) e geognostiche;
- V. Nel caso di edifici ricadenti al di fuori della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020, deve essere eseguita ed è ammessa a contributo almeno N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), per ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio e calcolare il parametro Vs equivalente; potranno comunque essere eseguite e saranno ammesse a contributo, se ritenute congrue dall’Area Geologia della Struttura Commissariale, ulteriori indagini ritenute utili, per elaborare l’analisi di risposta sismica locale e definire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale, in funzione del contesto geologico-strutturale dell’area esaminata ed in contesti geostrutturali particolari in cui si ha evidenza o motivatamente si sospetta l’esistenza di vuoti, fratture e faglie tettoniche, ovvero in aree interessate da fratture e faglie mappate nei Piani Regolatori o in altre cartografie tematiche e scientifiche;
- VI. relazione generale con indicazione degli interventi edilizi da eseguire, elaborati a norma della vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dalle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, corredata di elaborati grafici esecutivi strutturali, architettonici e degli impianti (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);
- VII. computo metrico estimativo distinto per capitoli riguardanti gli interventi alle strutture, alle opere di completamento e finiture, agli impianti e ad eventuali ulteriori lavorazioni e relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico, o ricostruzione, di riparazione degli impianti danneggiati e/o interessati dai lavori, di rifacimento delle finiture interne ed esterne strettamente connesse, aventi caratteristiche similari a quelle esistenti, delle eventuali parti comuni dell’edificio, delle pertinenze, degli interventi di restauro, di abbattimento delle barriere architettoniche, avendo cura di computarle per ogni singola U.I., redatto sulla base del Prezzario regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come previsto dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- VIII. computo metrico estimativo relativo ai muri di sostegno e di contenimento, ed allo smaltimento di materiali contenenti amianto;
- IX. calcolo delle spese tecniche ed indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche e specialistiche, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
- X. quadro economico riepilogativo dell’intervento;
- l. riepilogo di chiusura della scheda parametrica ottenuto mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario;
- m. copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto.
- La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale, o per ogni aggregato che abbia esercitato l’opzione di costituirsi come tale, e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica ed a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.l.
Articolo 5
Istruttoria e autorizzazione sindacale
- L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione richiesta dalla presente ordinanza, a verificare la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali, la regolarità del computo metrico estimativo e la corretta applicazione del Prezzario regionale, ad accertare la compatibilità urbanistica, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo, la rispondenza alle prescrizioni adottate con la presente ordinanza nonché alla verifica o adozione del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
- L’attività istruttoria segue strettamente l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di contributo al Comune in cui ricade l’immobile danneggiato. Le istanze relative agli immobili di cui all’art. 10 comma 2 lettera c) verranno trattate in ordine cronologico solo all’esito delle istanze afferenti le altre ipotesi previste dall’art. 10.
- Nella fase istruttoria il Comune potrà richiedere, ove necessario, eventuali elaborati integrativi o correttivi, assegnando un termine secondo i tempi previsti dalla normativa in vigore. Decorso inutilmente il termine, ovvero nel caso di reiterata incompletezza della documentazione richiesta, si procederà all’esame della pratica sulla base della documentazione in atti ed alla sua eventuale archiviazione.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal d.l., resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai Comuni, agli enti competenti ai sensi degli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e delle vigenti leggi regionali, al Commissario straordinario ai sensi del d.l.
- Attesa la natura emergenziale del decreto-legge e considerato che i contributi di cui alla presente ordinanza verranno erogati successivamente al rilascio dei titoli abilitativi, l’art. 36, commi 2 e 3 della legge della Regione Siciliana del 23 febbraio 2019 n. 1, che riguarda le “spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, va interpretato nel senso che i professionisti hanno facoltà, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al citato comma 2, di attestare, producendone copia, l’esistenza di accordo con il committente con il quale si prevede che i compensi del professionista siano corrisposti coevamente alla erogazione delle rate di contributo come previsto dal successivo art. 9 della presente ordinanza. In caso di mancato pagamento di alcuna delle rate, il professionista informerà il Commissario straordinario a mezzo PEC, il quale provvederà a sospendere il pagamento delle successive rate di contributo.
- Nel corso dell’attività istruttoria viene applicato prioritariamente l’art. 17 della legge della Regione Siciliana del 21 maggio 2019 n. 7. Alla conferenza di servizi può partecipare il Commissario straordinario o suo delegato. Il parere definitivo, espresso in tale sede su ciascun progetto esaminato, vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
- Il Commissario straordinario può convocare un tavolo tecnico finalizzato ad uniformare e coordinare le attività dei Comuni e degli altri uffici interessati.
Articolo 6
Determinazione del contributo e tipologia di interventi
(Articolo modificato al comma 4 con l’Ordinanza n. 47 del 29 Aprile 2022)
- Il contributo, per i soggetti indicati alle lettere a) e b) (abitazione principale), d) (parti comuni di edifici condominiali in cui sia presente almeno un’abitazione principale o un’attività produttiva o commerciale), e) (attività produttive o commerciali) del comma 2 dell’art. 10 del d.l., e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8 del d.l., è riconosciuto al 100% del costo ammissibile indicato al successivo comma 5, al netto di eventuali indennizzi o contributi a qualunque titolo percepiti.
- Gli enti e gli istituti di ricovero, di riabilitazione e similari, sono da considerarsi ricompresi nell’ipotesi di cui al precedente comma.
- L’ammissibilità della tipologia di intervento deve essere dimostrata ed attestata dal tecnico in relazione alla tipologia e all’estensione del danno, nonché al livello di vulnerabilità del manufatto edilizio. Il Comune ne accerterà la compatibilità e la rispondenza all’entità dei danni, ferma la facoltà dell’ufficio del Commissario straordinario di effettuare, a tal fine, controlli a campione.
- Il “livello operativo” dell’unità strutturale, riferito agli edifici – pertinenze – aggregati, è determinato sulla base delle combinazioni degli indicatori di danno e dei livelli di vulnerabilità stabiliti nella Tabella 1 di seguito riportata:
Dalla matrice di correlazione danno-vulnerabilità sono individuati 4 livelli operativi (L0-L1-L2-L3). Per gli immobili con livello operativo L0, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c), il contributo sarà concesso per interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico. Per gli immobili con livello operativo L1, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b), il contributo sarà concesso per interventi di ripristino con miglioramento sismico. Per gli immobili con livello operativo L2, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b), il contributo sarà concesso per interventi di ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Per gli immobili con livello operativo L3, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a), il contributo sarà concesso per interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione. A ciascuno dei livelli operativi è associato un costo parametrico unitario (Tabella 2):
- Il costo massimo ammissibile è pari al minore importo tra il costo dell’intervento per ciascuna unità immobiliare, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario regionale vigente, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 al netto dell’IVA, delle spese tecniche e di quanto previsto dall’articolo 7, e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 2 riferito al “livello operativo” attribuito all’unità strutturale, al netto dell’IVA, per la superficie complessiva (S.C.) dell’unità immobiliare. Il costo parametrico è incrementato percentualmente come quanto stabilito dal comma 10.
- Il progettista incaricato predispone gli elaborati grafici e tecnico amministrativi, valutando la tipologia di danno e la vulnerabilità, procede all’inserimento dei dati all’interno della scheda parametrica mediante piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.
- Gli Interventi ammissibili in funzione dei diversi livelli operativi sono:
- a. per gli immobili distrutti caratterizzati da un livello operativo L3, gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti e sulle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- b. per gli immobili gravemente danneggiati, con livello operativo L2, gli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche e il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio;
- c. per gli immobili gravemente danneggiati, con livello operativo L1, gli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche e il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio;
- d. per gli immobili con livello operativo L0, gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio.
- Il contributo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 10 del d.l., deve essere utilizzata con le seguenti priorità:
- a. riparazione del danno e miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;
- b. finiture connesse agli interventi strutturali;
- c. riparazione dei danni di elementi non strutturali ed architettonici esterni;
- d. riparazione impianti;
- e. adeguamento igienico-sanitario;
- f. adeguamento energetico ed antincendio;
- g. eliminazione barriere architettoniche.
- Ai fini della determinazione del contributo i costi parametrici sono incrementati delle percentuali come di seguito indicate:
- a. 5% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
- b. 8% per edifici con altezza media d’interpiano superiori a mt 3,50;
- c. 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 11, 12, del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- d. 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. più sopra indicato;
- e. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferiore a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
- f. una percentuale fino al 10%, per edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale, in funzione del parametro S così come definito dalla seguente tabella:
S |
incremento % |
1,0 |
0 |
1,1 |
2 |
1,2 |
4 |
1,3 |
6 |
1,4 |
8 |
≥1,5 |
10 |
Dove S = Ss * St (S = fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali di amplificazione sismica calcolato secondo l’approccio semplificato dell N.T.C. 2018; Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica; St = coefficiente di amplificazione topografica);
- g. 5% in caso di demolizione e ricostruzione, per il conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell’edificio, per immobili con livello operativo L2 ed L3. In caso di rafforzamento locale, miglioramento, adeguamento sismico, con livelli operativi L0, L1, L2, L3 gli oneri di accesso a discarica sono stimati dal tecnico nella fase di progettazione;
- h. 2% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti di spessore maggiore di 60 cm, presenti per almeno il 50% come superficie resistente di un singolo piano.
Gli incrementi di cui al presente comma, nel limite massimo complessivo del 35%, sono cumulabili (non sono cumulabili tra loro gli incrementi di cui alle lettere c) e d)).
- L’entità del contributo per l’edificio oggetto dell’intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari e le relative pertinenze, alle parti comuni dell’edificio, ai muri di contenimento e sostegno, allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, alle spese di cui all’art. 10, comma 6 del d.l., nei limiti della misura accertata e ritenuta congrua ai sensi dell’art.12, comma 4, del d.l., a valere sulla contabilità speciale. Il contributo per l’esecuzione di interventi, sia sulle parti di proprietà esclusiva sia su quelle comuni, è rilasciato con unico provvedimento; nella definizione del contributo unitario e nel computo metrico dovrà essere effettuata tale distinzione (parte di proprietà esclusiva – parte comune), indicando le somme attribuite ad ogni unità immobiliare. Per quel che attiene alle pertinenze, balconi e terrazze, ai fini del calcolo del contributo da erogare, sarà considerato il 60% di tali superfici e comunque in misura non superiore alla superficie utile netta di ogni singola unità immobiliare. Non sono ammesse a contributo le diverse superfici scoperte ivi compresi gli spazi esterni di manovra e di parcheggio.
- Per gli edifici condominiali o comunque composti da più unità immobiliari, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera d) del d.l., i contributi spettanti agli aventi diritto sono concessi in relazione alle spese da sostenere per l’unità immobiliare nella proprietà esclusiva, nonché in relazione alle spese da sostenere sulle parti comuni dell’edificio danneggiato dal sisma e classificato con esito B, C ed E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, era presente almeno un’abitazione principale (unità immobiliare di cui all’art. 10, comma 2 lettere a) e b) del d.l.) o un’attività produttiva (unità immobiliare di cui all’art. 10, comma 2 lettera e) del d.l.). Ai fini della determinazione del costo di intervento, le opere relative alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro quello stabilito ai commi 5 e 6 del presente articolo per il ripristino delle condizioni preesistenti al sisma. La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale.
- In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 1, comma 5, lett. c) della presente ordinanza, composto da edifici inagibili classificati con esiti B, C ed E, può procedersi su base volontaria a intervento unitario di riparazione e rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, previa presentazione di unica istanza di contributo. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 4 comma 3 lettera g) della presente ordinanza. Il progetto deve essere redatto secondo i criteri delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali. L’istanza di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 4 della presente ordinanza, nonché di copia del verbale di assemblea e nomina del procuratore. L’entità del contributo per l’aggregato oggetto dell’intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti per le singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze, alle eventuali parti comuni, ai muri di contenimento e sostegno, allo smaltimento di materiali contenenti amianto, alle spese di cui all’art. 10, comma 6 del d.l. nei limiti della misura accertata e ritenuta congrua ai sensi dell’art.12, comma 4, del d.l., a valere sulla contabilità speciale.
- In caso di aggregato edilizio, il livello di sicurezza garantito, indipendentemente dal livello di contributo unitario, dovrà essere quello previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, in ogni caso non inferiore all’intervento previsto per l’edificio maggiormente danneggiato disciplinato dalla presente ordinanza.
- Per gli interventi di riparazione, il contributo è riconosciuto nella misura prevista per materiali e finiture analoghe a quelle presenti prima del sisma del 26 dicembre 2018. Per gli interventi di ricostruzione si fa riferimento ai regolamenti comunali nonché ai parametri dell’edilizia convenzionata.
- Per gli edifici condominiali o comunque composti da più unità immobiliari, di cui al precedente comma 11, il contributo relativo alle strutture ed alle opere di finitura esterna dell’edificio non riferibili alla abitazione principale o all’attività produttiva o commerciale è fissato nella misura percentuale del 60% del costo convenzionale.
- Il costo massimo ammissibile deve essere destinato per almeno il 40% alle opere strutturali dell’edificio e/o alla riparazione del danno e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni e all’efficientamento energetico. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima del costo massimo ammissibile destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 33%.
- Gli edifici che rientrano nei livelli operativi L2 di cui alla Tabella 1 possono optare per la demolizione e ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento, nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, previa acquisizione del titolo edilizio e fermo restando l’entità del contributo corrispondente al livello operativo L2.
- Per gli edifici che rientrano nel livello operativo L3 di cui alla Tabella 1, la ricostruzione può avvenire, previa acquisizione del titolo edilizio, nell’ambito del medesimo terreno di proprietà, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente.
- Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura con spessore delle pareti portanti superiori a 60 cm, le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.
Articolo 7
Muri di sostegno e di contenimento, smaltimento amianto e abbattimento barriere architettoniche
- Sono ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l., i costi relativi alla realizzazione di muri di sostegno danneggiati dal sisma ed essenziali per la riparazione degli edifici e delle loro pertinenze di cui alla presente ordinanza. Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile laddove si versi nell’ipotesi di abitazione principale o di attività produttiva o commerciale. La richiesta di contributo per tali elementi deve essere corredata da specifico e separato progetto comprendente, tra l’altro, relazioni, documentazione fotografica, indicazione dello stato del danno, computo metrico ed elaborati progettuali riferiti allo stato di fatto e di progetto. L’importo dei lavori sarà riconosciuto a seguito di verifica della necessità dell’intervento per il ripristino dell’agibilità del fabbricato. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, il nuovo manufatto dovrà possedere le stesse caratteristiche tecniche e strutturali del muro danneggiato, sebbene adeguato alle vigenti N.T.C. 2018.
- I muri di contenimento danneggiati dal sisma e diversi da quelli indicati al precedente comma, se riconducibili all’abitazione principale o all’attività produttiva o commerciale, usufruiscono di un contributo pari al 70% del costo di seguito determinato:
- a. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 85,70 euro/mq (art. B.1.9.1 del nuovo prezzario regionale allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015);
- b. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall’esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 114,66 euro/mq (art. B.1.9.3 del nuovo prezzario regionale allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015);
- c. per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal prezzario regionale e comunque non superiore a 280,00 euro/mq comprensivo dello scavo.
- Per la rimozione di materiali contenenti amianto, da smaltire con procedure particolari, la richiesta di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica di accompagnamento, un elaborato grafico e fotografico che evidenzi la natura e le dimensioni del materiale, un computo metrico distinto. Il limite massimo di contributo concedibile è fissato in euro 10.000,00.
- Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la richiesta di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica di accompagnamento e da una certificazione che attesti la disabilità di uno dei residenti, un elaborato grafico delle opere da realizzare ed un computo metrico distinto.
- Ai fini dell’ammissibilità a contributo, per le finalità di cui al comma 2 di cui al presente articolo, sarà effettuato dall’ufficio del Commissario un controllo preventivo nel 100% dei casi; la richiesta di sopralluogo è a carico dell’istante. (così sostituito con Ordinanza n. 43 del 29.03.2022; vedi 1*)
- Il contributo per la riparazione dei muri di sostegno e di contenimento danneggiati dal sisma e differenti da quelli indicati nei precedenti commi è disciplinato dall’ordinanza n.23 del 04/02/2021.
Articolo 8
Concessione del Contributo
- Il Comune acquisisce la CILA/SCIA o rilascia il permesso di costruire, determina il costo delle opere giusta quanto previsto dalla presente ordinanza, verifica, sulla base degli atti, il diritto al contributo, richiede il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 e trasmette al Commissario straordinario la scheda parametrica contenente la quantificazione del costo dell’intervento unitamente alla documentazione allegata, distinta per ciascuna unità immobiliare e per le parti comuni.
- Il Commissario, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, si determina in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce le relative somme al Comune. Le pratiche di soggetti che ebbero a presentare la scheda di cui all’Ordinanza Commissariale n. 20 del 19 gennaio 2021 verranno assegnate per la trattazione prioritariamente.
- La concessione del contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del d.l., è annotata nei registri immobiliari a cura del Commissario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. Nel caso di concessione del contributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, lo stesso sarà annotato, inoltre, nel registro nazionale degli aiuti pubblici.
- La concessione del contributo è subordinata alla previsione, nel contratto di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori, delle clausole indicate come cogenti nello schema di contratto tipo e di cui all’art. 4 comma 2 lett. f.
Articolo 9
Erogazione del contributo
(Articolo modificato con Ordinanza n. 74 del 28 Marzo 2023)
- Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di contributo, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
- b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
- c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
- d. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
II. Comunicazione di fine lavori;
III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate;
VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
- Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
l Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. d). (vedi 1*)
Articolo 9 bis
Erogazione del contributo
(Articolo inserito con Ordinanza n. 74 del 28 Marzo 2023)
Erogazione del contributo dietro presentazione di polizza fidejussoria
- Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari al 25% dell’ammontare complessivo del contributo stesso;
- b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (primo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il primo SAL;
II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL.
Le somme erogate con la prima rata sono destinate al pagamento del primo SAL pari al 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
- c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (secondo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
- d. Una quarta rata pari al saldo del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori (terzo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della quarta rata di contributo, subordinata all’esito positivo del controllo in cantiere e alla vigenza della polizza fidejussoria fino al completamento dei lavori da eseguire, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il terzo SAL;
- e. Entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, il direttore dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:
I. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto ed ultimo SAL e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
II. Comunicazione di fine lavori;
III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
VI. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
IX. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
X. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria.
- Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. e). Solo dopo l’esito positivo del controllo della documentazione presentata al Comune, il Commissario potrà ordinare lo svincolo della polizza.
Articolo 10
Disciplina delle spese tecniche
- Giusta quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., il limite massimo del contributo ammissibile per prestazioni professionali, ivi comprese quelle relative alla relazione geologica, e spese tecniche, ad esclusione delle spese per indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche e prestazioni specialistiche, in riferimento all’importo riconosciuto a contributo sulla base della presente ordinanza, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, è pari a:
- 12,5% per lavori con importo fino a euro 500.000,00;
- 10% sull’eccedenza, per lavori con importi compresi tra euro 500.000 e fino a euro 2.000.00,00;
- 7,5% sull’eccedenza dei lavori con importi superiori a euro 2.000.000,00.
- Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.
- Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., le indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche e prestazioni specialistiche previste dal piano di indagini sono riconosciute, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, nella misura massima di:
- 2,5% per lavori con importo fino a euro 500.000, di cui almeno lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria;
- 2,25% sull’eccedenza, per lavori con importi eccedenti euro 500.000 e fino a euro 2.000.000, di cui almeno lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria;
- 2,05% sull’eccedenza dei lavori superiori a euro 2.000.000, di cui almeno lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria.
Articolo 11
Ammissibilità delle istanze di contributo
- Sono inammissibili le istanze di contributo relative ad edifici per i quali i soggetti legittimati o loro delegati abbiano già presentato istanza ai sensi dell’art. 3 della Direttiva del 19/02/2019 del Commissario delegato all’emergenza relativa ai contributi ex OCDPC n. 566/2018 per i quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di approvazione del contributo da parte dei Comuni.
- Sono. altresì improcedibili, ai sensi della presente ordinanza, le richieste di contributo, relative ad edifici per i quali sia pendente istanza ai sensi dell’ordinanza n.7 del 25 maggio 2020 o per le quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di approvazione del contributo da parte del Commissario Straordinario.
- Nel caso di immobili nei quali è presente un’attività produttiva o commerciale per i quali sia stata presentata istanza di contributo ai sensi dell’ordinanza n.14 del 30 settembre 2020, il beneficiario, per tramite del tecnico incaricato, può ricalcolare il contributo come previsto ai sensi dell’art. 6 comma 1 (100%), comunicandolo via PEC al Comune di competenza. In tale circostanza l’Ufficio Sisma del Comune riaprirà la scheda parametrica. Successivamente, il tecnico provvederà ad inviare gli eventuali elaborati integrativi e la scheda parametrica aggiornata.
- I contributi di cui alla presente ordinanza erogati alle imprese beneficiarie sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.
- I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.
Articolo 12
Requisiti di ammissibilità per le imprese ed i professionisti proprietari di immobili o unità immobiliari ad uso produttivo o professionale
- I soggetti beneficiari devono possedere, alla data dell’evento sismico, i seguenti requisiti:
- a. essere attive e regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, ovvero nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni;
- b. non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione.
- c. per i professionisti, essere iscritti all’albo professionale.
- I soggetti beneficiari, inoltre, devono essere, alla data della concessione del contributo, in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e casse previdenziali ed assistenziali.
- In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente articolo, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all’amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.
Articolo 13
Esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda
- I soggetti legittimati in possesso di idoneo titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, relativi all’esecuzione dei lavori sull’edificio danneggiato dal sisma, che abbiano presentato domanda di contributo secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, possono procedere, anticipandone i costi, all’esecuzione dei lavori, nelle more dell’istruzione della domanda senza che ciò comporti pregiudizio all’eventuale diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto di quanto regolamentato con la presente ordinanza e della normativa.
- I soggetti di cui al comma precedente, prima dell’inizio dei lavori, comunicano al Comune ed al Commissario straordinario di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, indicando il nominativo del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori, in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico e dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra quelle iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
- L’esecuzione dei lavori non modifica l’attività istruttoria che segue le priorità indicate al comma 2 dell’art. 5 della presente ordinanza e deve sempre riguardare l’intera unità strutturale.
- In nessun caso l’esecuzione dei lavori costituisce titolo per il riconoscimento del contributo qualora questo non fosse dovuto, in tutto o in parte, a conclusione del procedimento istruttorio.
- Completata la fase istruttoria di cui all’art. 5 dell’ordinanza, il Commissario si determina in ordine alla concessione ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza di contributo, informandone il Comune ed il richiedente.
- In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce al Comune le somme del contributo spettante determinato ai sensi dell’art 6, il quale provvede all’erogazione in favore del beneficiario con le modalità in indicate nella presente ordinanza.
- Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, congruità e piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
- Sui lavori eseguiti ai sensi del presente articolo, il Commissario si riserva di effettuare, con l’ausilio dei Comuni e degli Uffici regionali competenti, verifiche a campione in misura non inferiore al 10% delle istanze pervenute, finalizzate ad accertare le condizioni dell’immobile ante e post intervento.
- Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla conformità dell’intervento alle previsioni del titolo edilizio sono svolte durante l’esecuzione e comunque prima della conclusione dei lavori e della certificazione del direttore lavori di regolare esecuzione delle opere, ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Articolo 14
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio
- Per tutti gli interventi ammessi a contributo, ai sensi della presente Ordinanza, il Comune in cui ricade l’edificio danneggiato vigila, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione dei lavori conformemente al titolo edilizio oggetto dell’intervento.
- Il Commissario Straordinario provvede all’attività di coordinamento, vigilanza, controllo, assistenza e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa, anche con controlli a campione nella misura di almeno il 10% delle istanze ammesse a contributo, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana e dei Comuni, nonché ad attività di controllo sulla rispondenza tra i dati riportati nell’istanza e nel progetto e lo stato di fatto dell’immobile.
Articolo 15
Conformità urbanistica – Opere abusive
- Eventuali richieste di sanatoria sugli immobili oggetto dell’istanza di contributo devono essere preventivamente definite. Sino alla definizione della richiesta di sanatoria l’istruttoria dell’istanza di concessione dei contributi è sospesa. In caso di accoglimento della richiesta di sanatoria, si procede immediatamente a definire l’istanza di concessione dei contributi.
- Le istanze di sanatoria vanno trattate, al più tardi, all’atto in cui, secondo i criteri di priorità di cui ai precedenti articoli, ha da procedersi all’esame della richiesta di contributo ed hanno da essere definite entro il termine perentorio di 90 giorni.
Articolo 16
Inizio e conclusione dei lavori
(Articolo modificato al comma 3 con l’Ordinanza n. 47 del 29 Aprile 2022)
- Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori sono trasmesse ai Comuni mediante piattaforma digitale ovvero in forma cartacea o attraverso PEC.
- Il Comune aggiorna mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ogni singola fase inerente l’avanzamento dei lavori.
- I lavori debbono avere inizio entro 90 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di concessione del contributo di cui all’articolo 8 comma 2 a mezzo della PEC indicata dall’istante e comunque dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del Commissario, o dalla erogazione dell’anticipo di cui all’art. 9 comma 1 lettera a) ed ultimati entro 545 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei medesimi nel caso di lavori di importo non superiore a euro 200.000,00 e di 910 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori nel caso di costo dell’intervento superiore a 200 mila euro. (2*)
- Su specifica richiesta del beneficiario, il termine di ultimazione può essere prorogato per giustificati motivi, per una sola volta e comunque per un termine non superiore a 90 giorni.
- Sulla concessione della proroga dei tempi di ultimazione si esprime il Comune nel quale ricade l’immobile danneggiato.
- La mancata osservanza dei termini di cui ai commi 3, 4 e 5, se non ritenuta giustificata dal Commissario, comporta l’avvio del procedimento di revoca del contributo, la restituzione delle somme già erogate e, all’esito, la decadenza dal beneficio del contributo di autonoma sistemazione (CAS).
Articolo 17
Varianti e Subappalti
- Non sono ammesse varianti se non normativamente previste, assentite e comunque rientranti nell’importo complessivo del contributo concesso.
- È consentito, previa autorizzazione del committente, l’affidamento di parte dei lavori in subappalto nella misura massima del 50% dell’importo complessivo dei lavori. Le imprese subappaltatrici devono essere anch’esse iscritte all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’A 4 comma 3 lettera g) della presente ordinanza e il direttore dei lavori è onerato delle relative verifiche e comunicazioni.
- Le imprese appaltatrici e subappaltatrici si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia antimafia ed anticorruzione, a quanto previsto dall’articolo 16 del d.l. 32/2019.
Articolo 18
Sospensione e revoca del contributo
- Il Commissario Straordinario procede alla sospensione ed eventualmente alla revoca del contributo, attivando le procedure per il recupero delle somme erogate, qualora sia accertata la ingiustificata inosservanza di quanto previsto nell’ordinanza e non si proceda alla sua regolarizzazione entro i termini indicati nella diffida che il Commissario medesimo provvederà a comunicare, di accertata falsità di atti e dichiarazioni, di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Articolo 19
Entrata in vigore
- La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Si riporta il testo dell’Ordinanza nella sua formulazione precedente e vigente fino al 4 settembre 2023:
*1.