Descrizione
Comunicato n.160 del 29/07/2026
Si comunica che in data odierna, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 commi 616 e 618 della Legge 30.12.2025 n. 199 (Finanziaria 2026), è stata adottata ordinanza che prevede, per taluni soggetti, l’incremento del contributo commissariale a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza della mancata realizzazione degli interventi interessati dal “superbonus”.
Si tratta di normativa assai complessa in quanto impone il coordinamento tra la normativa relativa al contributo commissariale e quella afferente il cessato “superbonus” conseguente ad un emendamento alla “finanziaria” proposto da parlamentari catanesi e del Molise che tende a superare le difficoltà economiche nelle quali si sono venuti a trovare colore che erano nelle condizione di usufruire del “superbonus” e che non lo hanno potuto fare a seguito della mancata o tardiva evasione delle pratiche per il contributo commissariale da parte di taluni Comuni con la conseguente impossibilità di completare i lavori entro il 31.12.2025.
Si tratta di normativa differente da quella c.d. “art. 1-bis” che pertanto non influisce sulla graduatoria dei beneficiari di tale ultimo beneficio.
In via generale può riferirsi che l’aumento del contributo commissariale per la ricostruzione è destinato a coprire le spese eccedenti tale contributo per le quali avrebbe potuto farsi ricorso al “superbonus” . In particolare esso è riservato
- a coloro che avessero inoltrato domanda di contributo commissariale entro il 29.03.2024
- a coloro che avevano presentato la richiesta in parola tra il 29.03.2024 e fino al 31.12.2024 purché risultasse presentata prima del 30.03.2024 CILA-S o istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (PdC o SCIA alternativa al PdC) laddove sia prevista demolizione e ricostruzione degli edifici.
Sono esclusi dall’aumento:
- le istanze per le quali è stato dichiarato l’utilizzo diretto della detrazione fiscale;
- quelle per le quali sia stato o venga adottato il decreto di concessione di contributo c.d. “fondo 1-bis”;
- le istanze di cui all’ordinanza 18 per le quali la richiesta del titolo abilitativo sia successiva al 31.12.2024;
- gli interventi per i quali è stata comunicata la fine dei lavori;
- quelli per i quali si sia optato per il c.d. “110+50”;
- gli interventi non agevolabili ai sensi del D.L. 34/2020.
L’istanza di aumento del contributo va presentata, per coloro che sono già in possesso del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione, dalle ore 9:00 del 1° settembre 2026 alle ore 13:00 del 30.11.2026; per coloro per i quali non sia stato ancora adottato il decreto commissariale di concessione di contributo l’istanza ha da essere presentata nei 90 giorni successivi all’adozione di detto provvedimento.
La mancata trasmissione dell’intera documentazione prevista dall’ordinanza la rende inammissibile fino all’avvenuta presentazione degli stessi.
L’entità dei finanziamenti messi a disposizione di questo ufficio è pari a 12,1 milioni nell’arco del biennio 2027/2028; nelle more, a titolo di anticipazione, si farà fronte alle richieste con le somme ancora a disposizione della struttura commissariale.
Per eventuali chiarimenti l’ufficio riceverà previo appuntamento i tecnici che ne facciano richiesta nei giorni 4 e 6 agosto.
Nell’occorso si rammenta che l’ufficio resterà chiuso al pubblico dal 10 al 22 agosto.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026, 11:05