Si segnala che in più pratiche di contributo sono state considerate ammissibili, ai fini del calcolo delle superfici non residenziali, aree esterne che, invece, ai sensi dell’art. 6 c.10 dell’Ord. 30/2021 “non sono ammesse a contributo” (come ulteriormente chiarito nella Circolare n. 1 del 10/09/2021).
Si è riscontrato più volte che l’errata identificazione di queste superfici accessorie come “ballatoio” pare abbia indotto l’istruttore a considerarle come ammissibili con il conseguente rischio di erogare somme superiori al dovuto e, comunque, di procedere alla correzione e riformulazione dei dati.
Si richiama, pertanto, alla corretta definizione dell’elemento architettonico “ballatoio”, univocamente distinto nel REGOLAMENTO TIPO EDILIZIO UNICO (art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art.29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i – ALLEGATO “A”) che così recita:
«Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto».
Si tratta chiaramente di un elemento aggettante, facente parte della struttura del fabbricato, avente funzione di distribuzione alle diverse unità abitative poste allo stesso piano; è strutturalmente simile ad un balcone, si differenzia da questo solo per la funzione: mentre il balcone è di accesso privato e comunica solo l’unità abitativa di cui fa parte, il ballatoio è di accesso comune a tutte le unità che vi si affacciano e costituisce corridoio esterno di distribuzione alle stesse.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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