Con sempre maggiore frequenza pervengono richieste tese ad ottenere un rinvio della data di inizio o della fine dei lavori fissata in base alle ordinanze commissariali.
Tali richieste sono in contrasto con la necessità di procedere con sollecitudine alla ricostruzione ed alla revoca dell’inagibilità e vanno comunque ampiamente motivate e documentate.
Per quel che attiene alla richiesta di proroga del termine per l’inizio dei lavori si chiarisce che esso potrà essere concesso solo in casi eccezionali e che, laddove l’istanza non venga accolta ed i lavori non avessero ad iniziare, il decreto di concessione del contributo potrà essere revocato.
La richiesta in parola è di norma motivata con l’impossibilità per l’impresa esecutrice di dare inizio ai lavori per concomitanti impegni ovvero perché non più iscritta all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori (https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe) per avere omesso di richiederne tempestivamente la proroga: va segnalato che in tali casi l’impresa risponde sul piano civile dei danni cagionati al committente con la propria inadempienza ma va richiamata, comunque, l’opportunità di prevedere nel contratto di appalto penalità in caso di inadempienza o ritardo nell’esecuzione dei lavori, di individuare con cura l’impresa, di renderla immediatamente edotta dell’avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo e di provvedere anticipatamente a contattare banche od assicurazioni laddove si intenda richiedere l’anticipazione della prima rata di contributo previa fidejussione.
Si sottolinea che le ordinanze prevedono un ampio lasso di tempo tra l’adozione del decreto e la data di scadenza del termine per dare inizio ai lavori, di norma 90 giorni, e che l’impresa può essere anticipatamente edotta della prossima adozione del decreto in quanto, tranne necessità di integrazioni, la Struttura Commissariale provvede ad adottarlo entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Sisma, cosa quest’ultima certamente a conoscenza del tecnico di fiducia.
E’ ancora una volta da richiamare l’attenzione, ad evitare il fenomeno della “saturazione delle imprese” comune anche ad altre ricostruzioni, che sul sito commissariale https://commissariosismaareaetnea.it/ al link https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe è pubblicato un elenco delle imprese disposte ad operare nel campo della ricostruzione, mentre al link https://commissariosismaareaetnea.it/superbonus/ si trova l’elenco delle imprese disponibili ad operare con ”sconto in fattura“ laddove si intenda aggiungere al contributo commissariale il ”superbonus”.
Per quel che riguarda la proroga del termine per la fine dei lavori, la richiesta verrà esaminata con attenzione e, se ritenuta condivisibile, si procederà alla proroga che però, tranne casi eccezionali, sarà concessa in misura non superiore ai 60 giorni.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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