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Piano Generale di Riparazione e/o ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Ricostruzione Privata. Ammissibilità e limiti di varianti in corso d’opera. Modifiche alle ordinanze 14, 30, 31, 48 e 71

Ordinanza n. 120 del 04 Luglio 2025

Data :

8 luglio 2025

Piano Generale di Riparazione e/o ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli  eventi sismici del 26 dicembre 2018. Ricostruzione Privata. Ammissibilità e limiti di varianti in corso d’opera. Modifiche alle ordinanze 14, 30, 31, 48 e 71
Municipium

Descrizione

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

considerato che da più parti è stato segnalato che, per cause impreviste ed imprevedibili, successivamente alla presentazione ed approvazione del progetto per la riparazione dell’immobile ed all’adozione del decreto di concessione del contributo, nel corso dell’esecuzione dei lavori, sono emersi nuovi e più gravi danni che comportano l’esigenza  di eseguire  opere strutturali inizialmente non previste in progetto né considerate nella quantificazione del contributo

rilevato  che è necessario che gli interventi comportino il massimo grado di sicurezza possibile e  che pertanto può ritenersi la possibilità di procedere a variante in corso d’opera e , ove ne consegua, all’aumento del contributo originariamente previsto

ritenuto che l’esigenza di cui sopra va contemperata con quella delle risorse finanziarie a disposizione e che pertanto tale aumento non può in ogni caso superare il costo convenzionale già determinato in sede istruttoria né modificare il livello operativo originariamente individuato nella scheda parametrica  

sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2025;

sentito l’esperto nominato da questo Commissario e collaboratori della Struttura e di Invitalia

 

DISPONE

Articolo 1

Varianti e subappalti. Integrazione delle ordinanze commissariali 14, 30, 48, 71

All’art.16 c 1 dell’ordinanza 14 e all’art.17 c.1 delle ordinanze 30, 31, 48 e 71 è aggiunto il seguente comma:

1bis. Se durante l’esecuzione dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili non rilevate in fase di redazione del progetto, si evidenzi la necessità di effettuare lavorazioni integrative, è possibile, previa motivata istanza assentita dal Comune e dalla Struttura Commissariale, redigere apposita perizia di variante e suppletiva. Il maggiore onere finanziario eventualmente derivante dalla perizia di variante e suppletiva per quel che attiene alle nuove opere strutturali e finiture connesse  resesi necessarie, previa positiva valutazione da parte della Struttura Commissariale in ordine ai requisiti dell’imprevedibilità e della necessità, troverà capienza esclusivamente all’interno del costo convenzionale già originariamente determinato in sede istruttoria (con mantenimento del livello operativo individuato nella scheda parametrica) restando inalterato l’incremento percentuale stabilito dall’articolo 6 delle ordinanze sopra citate in materia di incremento sul costo parametrico.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Al Ministero per la Protezione Civile ed il Mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Casa Italia, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Scalia

Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2025, 09:39

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