Descrizione
COMUNICATO N. 140 DEL 07/10/2025
Da parte di taluno si ipotizza la possibilità di procedere alla presentazione di istanze di contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 125 del 02/10/2025 per immobili per i quali è già stato adottato provvedimento di accantonamento o archiviazione.
Si chiarisce, seppur ultroneo, che si tratterebbe di istanze inammissibili atteso che il provvedimento di accantonamento o archiviazione può essere sempre revocato laddove la pratica venga portata a compiuta istruzione: la presentazione di ulteriore diversa richiesta sarebbe pertanto un inutile dispendio di tempo e di attività in quanto, anche laddove si intendano apportare modifiche al progetto originario, ciò può essere effettuato nell’ambito della pratica già presentata, più agevolmente, e non occorrerebbe percorrere nuovamente tutto l’iter finalizzato all’ottenimento del titolo edilizio.
La presentazione di nuova richiesta, per altro, comporterebbe un danno per lo stesso richiedente che si vedrebbe inserito nell’ordine cronologico di esame delle istanze in una posizione assolutamente deteriore che con alta probabilità comporterebbe l’impossibilità di provvedere all’erogazione del contributo per mancanza di risorse finanziarie.
Va da sé che la presentazione di nuova pratica non consentirebbe comunque l’erogazione del contributo di disagio abitativo già revocato a seguito del provvedimento di archiviazione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2025, 13:27