Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;
visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione è stata avviata con l’adozione delle Ordinanze n.7, n.9 e n.13 del Commissario straordinario con le quali è autorizzata la riparazione di edifici che hanno subito danni di lieve entità individuati così come indicati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.7;
considerato altresì che, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e Zona di Rispetto (ZRFAC); che tali zone circoscrivono le aree caratterizzate da maggiore pericolosità sismica e che gli edifici ricadenti in Zona di Rispetto ZRFAC sono quelli più esposti a futuri possibili danneggiamenti in caso di riattivazione delle faglie individuate, e che pertanto la Struttura Commissariale intende favorire, solo in quei casi, la delocalizzazione degli immobili, previo ulteriore approfondimento delle indagini geologiche e geofisiche, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC);
sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;
considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione;
rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale;
rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 ed alla circolare esplicativa n.7 del 21 gennaio 2019 dello stesso Ministero;
quantificato il costo parametrico per ciascun livello operativo sulla base di studi operati dai tecnici della Struttura Commissariale ed alla luce delle osservazioni, sul punto, pervenute dagli Ordini Professionali e da talune associazioni di categoria;
considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;
rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila, del Centro Italia e dell’Isola di Ischia;
sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, il Collegio dei Geometri, l’ANCE, i Comitati dei Terremotati e le altre organizzazioni che ne hanno fatto richiesta;
informati la Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.Le disposizioni della presente ordinanza si applicano agli immobili siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, fatte salve le priorità indicate dall’art. 9 del d.l. 32/2019 e dal successivo art. 5 della presente ordinanza.
2. Le istanze relative ad immobili ricadenti all’interno della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020 (https://Commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-dicembre-2018) dovranno essere corredate da approfondimenti degli studi geologici e da indagini geofisiche specialistiche indicate al successivo art. 4 comma 3, capoverso l sub VII, VIII e IX della presente ordinanza. Per gli immobili ricadenti in Zone di Suscettibilità e di Rispetto così come definite nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 18 agosto 2020 (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-statica-ed-interattiva-webgis-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-cosismica-in-occasione-del-terremoto-del-26-dicembre-2018-con-individuazione-preliminare-delle-zone-di-suscetti/), dovrà essere accuratamente valutata la compatibilità degli interventi di riparazione/ricostruzione con il contesto geologico-strutturale del sito in esame, verificando in particolare l’assenza di faglie affioranti nell’area di impronta dell’edificio e nel suo immediato intorno fino a 15 metri di distanza; nei casi in cui le indagini sopra indicate dovessero rivelare la presenza di tali faglie, sarà favorita la delocalizzazione, con le modalità che saranno definite con successiva ordinanza.
3. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto e per i quali non era stata presentata domanda di accatastamento al 26 dicembre 2018.
4. Le seguenti disposizioni definiscono i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, di adeguamento e di ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
5. Agli effetti della presente ordinanza:
a. per «unità immobiliare» si intende ogni parte di edificio che, nello stato di fatto in cui si trova e secondo la destinazione d’uso, è di per sé utile ed indipendente a produrre un reddito proprio;
b. per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali, o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse, fabbricati costruiti con materiali diversi, fabbricati con solai posti a quota diversa, fabbricati aderenti solo in minima parte;
c. per «aggregato edilizio» si intende un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere;
d. per «parti comuni» si intendono tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri e le tamponature esterne, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i vestiboli, i portici, i cortili e le facciate, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari;
e. per «pertinenze» si intendono gli spazi interni ed esterni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa quali ad esempio: garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80;
f. per «abitazione principale» si intende l’immobile che, alla data del 26 dicembre 2018, i proprietari, ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, adibivano ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
g. per «danni» si intendono quelli definiti all’interno del manuale per la compilazione della scheda AeDES – seconda edizione 2014;
h. per «riparazione con rafforzamento locale», per «ripristino con miglioramento sismico» e per “adeguamento sismico”, si intendono gli interventi così come definiti, rispettivamente, ai §§ 8.4.1,4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Gli interventi di miglioramento sismico saranno finalizzati al raggiungimento di una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni (decreto M.I.T. 17 gennaio 2018); per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), così come definito dell’art.11 comma 1 lett. c del d.l. 32/2019, fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto M.I.T. 14 gennaio 2008”).
i. per “superficie utile netta” (S.U.) si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto delle murature interne ed esterne; è compresa la superficie delle scale interne all’unità abitativa di collegamento tra due piani da considerarsi in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati.
j. per «superficie non residenziale netta» (S.N.R.) si intende la superficie dei balconi, delle pertinenze e delle parti comuni della singola unità immobiliare, calcolata al netto delle murature interne ed esterne; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta ogni due piani collegati. La S.N.R. del vano ascensore si calcola una sola volta in proiezione orizzontale.
k. per «superficie complessiva» (S.C.) si intende la somma della superficie utile netta (S.U.) e del 60% della superficie non residenziale netta (S.N.R.) dell’unità immobiliare;
l. per «muri di sostegno» si intendono le opere di sostegno realizzate per contrastare i movimenti del terreno e funzionali al ripristino dell’agibilità dello stesso edificio;
m. per «muri di contenimento» si intendono le opere realizzate per contrastare i movimenti del terreno;
n. per «prezzario regionale» si intende il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, approvato con decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 16 gennaio 2019, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
o. per «costo dell’intervento» si intende il costo degli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 10 del d.l. 32/2019, redatto sulla base del Prezzario unico regionale vigente alla data della presente ordinanza oltre oneri e spese per competenze tecniche, indagini, ed IVA;
p. per «costo parametrico» si intende l’importo del contributo al metro quadrato, parametrizzato al livello di danno e vulnerabilità rilevati, alle superfici dell’immobile e alla destinazione d’uso;
q. per «costo convenzionale» si intende il prodotto della superficie complessiva dell’unità immobiliare per il costo parametrico stabilito;
r. per «costo massimo ammissibile» si intende il minore tra il costo convenzionale, determinato con le modalità ed i criteri di cui al successivo articolo 6, ed il costo dell’intervento.
s. per «contributo» si intende la somma del costo massimo ammissibile e degli oneri, le spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA.
t. per «decreto-legge» o «l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019;
u. per «scheda parametrica» si intende lo strumento tecnico per la determinazione del costo convenzionale calcolato sulla base di indicatori del danno e della vulnerabilità in funzione del livello operativo, compresi oneri, spese per competenze tecniche, indagini, muri di sostegno e contenimento, smaltimento materiali contenenti amianto, abbattimento barriere architettoniche ed IVA.
Articolo 2
Soggetti legittimati
Articolo 3
Modalità e termine di presentazione dell’istanza di contributo
Articolo 4
Contenuto dell’istanza ed allegati
a. i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza;
b. in caso di edifici condominiali, i dati anagrafici completi dei proprietari (o usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento) delle singole unità immobiliari che compongono l’edificio per le quali è richiesto il contributo, nonché del mandatario dagli stessi incaricato;
c. la destinazione d’uso di ogni singola unità immobiliare alla data dell’evento sismico, specificando in quale delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, d.l., così come sostituito dall’art 9 vicies bis legge 156/2019, essa ricada;
d. i dati anagrafici di eventuali conduttori, comodatari o assegnatari soci di cooperative a proprietà indivisa, con l’indicazione degli estremi del contratto di locazione, di comodato o di assegnazione (regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);
e. i dati identificativi dell’immobile per cui si chiede il contributo (Comune, Via, numero civico, piano, ecc.), completi dei dati catastali;
f. gli estremi della scheda AeDES e dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio;
g. il nominativo del tecnico o dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori, i quali devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, ivi compresi i requisiti di cui all’art.83, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e di quelli previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.l.;
h. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
2. L’istanza di concessione del contributo (mod. par-A), redatta dal richiedente, contiene altresì le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
a. dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto-legge;
b. dichiarazione con la quale si attesti che, alla data dell’evento sismico, l’immobile era adibito ad abitazione principale o secondaria o attività produttiva o commerciale o ad altro ai sensi dell’art.10 del d.l., con indicazione di chi vi risiedeva;
c. dichiarazione con la quale si attesti che l’immobile non è oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall’autorità amministrativa, anche se sospeso, a meno che lo stesso non sia stato revocato;
d. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che a tale data era stata presentata la relativa domanda di iscrizione;
e. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, in relazione all’immobile, penda, ovvero non penda, alcuna istanza di sanatoria, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi della pratica;
f. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, non ha usufruito, o richiesto di usufruire, di ulteriore contributo o indennizzo pubblico o privato a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018. In caso contrario, il richiedente deve dichiarare la provenienza del contributo o dell’indennizzo e l’entità dello stesso, specificando se le relative somme siano state liquidate o riscosse;
g. dichiarazione della inesistenza di opere realizzate in violazione della normativa edilizia ed urbanistica nell’ambito dell’unità immobiliare oggetto dell’istanza di contributo;
h. dichiarazione del richiedente di eventuale accollo delle somme eccedenti il contributo concesso.
3. Alla richiesta di contributo devono essere allegati, anche ai sensi dell’art. 12 e 17 del d.l., oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, i seguenti documenti:
a. dichiarazione del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori (mod. par-02), con la quale si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 del d.l., di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC, di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi prevista all’art. 17, comma 2, del d.l., nonché di avere stipulato l’assicurazione professionale di cui indicherà i relativi estremi;
b. autocertificazione dei professionisti incaricati (mod. par-02) di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi per avere essi, il coniuge, parenti ed affini entro il primo grado, eseguito verifiche per schede AeDES nel medesimo immobile;
c. relazione tecnica asseverata (mod. par-01) a firma del tecnico progettista, attestante il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e gli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
d. scheda AeDES, se disponibile, o ordinanza di inagibilità e/o sgombero;
e. lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019 n.7;
f. indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione comprovante l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e di intervento;
g. documento di identità del richiedente, in corso di validità;
h. delega dei proprietari e/o nullaosta dei comproprietari delle unità immobiliari a presentare istanza di contributo, laddove l’istante sia persona diversa dal soggetto indicato all’art.2 del d.l.;
i. delibera condominiale, adottata secondo la maggioranza speciale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l., nel caso di interventi relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari;
j. documentazione attestante il diritto del richiedente al contributo;
k. in caso di immobili concessi in locazione, comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa, copia del contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 di comodato o di assegnazione e certificato di residenza nell’immobile al 28 dicembre 2018 del conduttore, comodatario o assegnatario;
l. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
I. planimetria generale ed inquadramento aerofotogrammetrico dell’edificio;
II. rilievo dello stato di fatto riportante il quadro fessurativo dell’immobile;
III. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
IV. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
V. rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinte per unità immobiliare e per ambiente e con l’identificazione in pianta delle S.U., S.N.R. e la S.C.;
VI. documentazione catastale completa di planimetrie, visura storica, estratto di mappa ed elenco subalterni;
VII. studio geologico del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto d’intervento, corredato da idonee indagini geofisiche, finalizzato anche a descrivere l’eventuale presenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale, nonché ad individuare i parametri di amplificazione sismica locale Ss (coefficiente di amplificazione stratigrafica) ed St (coefficiente di amplificazione topografica);
VIII. relazioni specialistiche (geofisica, geotecnica, interventi su beni vincolati, etc.) tra cui, nei casi in cui il manufatto ricada all’interno della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020, almeno n°1 linea sismica a rifrazione con elaborazione tomografica di lunghezza preferibile (se le condizioni logistiche lo consentono) non inferiore a 60 metri, passo geofonico e numero scoppi idonei a ottenere una buona risoluzione 2D utile per individuare variazioni orizzontali riconducibili a lineamenti geo-strutturali (faglie e fratture) e almeno n°1 prova di sismica passiva a stazione singola con metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), volta a individuare coperture soffici rispetto ad un substrato superficiale più rigido, determinare la frequenza fondamentale (o di risonanza) del sito, identificare l’eventuale bedrock sismico e valutare il parametro Vs equivalente;
IX. Nel caso in cui i risultati delle suddette indagini non fossero sufficienti per chiarire gli aspetti geologico-strutturali del sito esaminato, gli studi dovranno essere approfonditi integrandoli con ulteriori indagini geofisiche (geoelettrica, sismica a rifrazione etc.) e geognostiche;
X. Nel caso di edifici ricadenti al di fuori della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020, deve essere eseguita ed è ammessa a contributo N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), finalizzata a ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio e calcolare il parametro Vs equivalente;
XI. relazione generale con indicazione degli interventi edilizi da eseguire, elaborati a norma della vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dalle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018;
XII. elaborati grafici esecutivi strutturali, architettonici e degli impianti (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);
XIII. computo metrico estimativo distinto per capitoli riguardanti gli interventi alle strutture, alle opere di completamento e finiture, agli impianti e ad eventuali ulteriori lavorazioni e relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico, o ricostruzione, di riparazione degli impianti danneggiati e/o interessati dai lavori, di rifacimento delle finiture interne ed esterne strettamente connesse, aventi caratteristiche similari a quelle esistenti, delle eventuali parti comuni dell’edificio, delle pertinenze,, degli interventi di restauro, di abbattimento delle barriere architettoniche, avendo cura di computarle per ogni singola U.I., redatto sulla base del Prezzario regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come previsto dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
XIV. computo metrico estimativo relativo ai muri di sostegno e di contenimento, ed allo smaltimento di materiali contenenti amianto;
XV. calcolo delle spese tecniche ed indagini geofisiche e specialistiche, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
XVI. quadro economico riepilogativo dell’intervento;
m. riepilogo di chiusura della scheda parametrica ottenuto mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale piattaforma, a mezzo di foglio di calcolo opportunamente predisposto dal Commissario straordinario.
4. La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale, o per ogni aggregato che abbia esercitato l’opzione di costituirsi come tale, e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica ed a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.l.
Art. 5
Istruttoria e autorizzazione sindacale
Articolo 6
Determinazione del contributo e tipologia di interventi
LIVELLO DI DANNO |
LIVELLO DI VULNERABILITÀ | |||
V1 | V2 | V3 | ||
Danno Grado 1 e 2 – Danno leggero e moderato | L0 | L0 | L0 | LIVELLI OPERATIVI |
Danno Grado 3 – Danno da sostanziale a grave | L1 | L1 | L2 | |
Danno Grado 4 – Danno molto grave | L1 | L2 | L2 | |
Danno Grado 5 – Distruzione | L3 | L3 | L3 |
Tabella 1 – Livelli Operativi
Dalla matrice di correlazione danno-vulnerabilità sono individuati 4 livelli operativi (L0-L1-L2-L3). Per gli immobili con livello operativo L0, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c), il contributo sarà concesso per interventi di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico. Per gli immobili con livello operativo L1, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b), il contributo sarà concesso per interventi di ripristino con miglioramento sismico. Per gli immobili con livello operativo L2, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b), il contributo sarà concesso per interventi di ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Per gli immobili con livello operativo L3, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. a), il contributo sarà concesso per interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione. A ciascuno dei livelli operativi è associato un costo parametrico unitario (Tabella 2):
LIVELLO OPERATIVO | COSTO PARAMETRICO |
L0 | euro 400 |
L1 | euro 700 |
L2 | euro 950 |
L3 | euro 1180 |
Tabella 2 – Costi Parametrici
a. per gli immobili distrutti caratterizzati da un livello operativo L3, gli interventi sulle strutture, sugli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti e sulle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b. per gli immobili gravemente danneggiati, con livello operativo L2, gli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche e il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio;
c. per gli immobili gravemente danneggiati, con livello operativo L1, gli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche e il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio;
d. per gli immobili con livello operativo L0, gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne e delle parti comuni dell’intero edificio.
9. Il contributo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 10 del d.l., deve essere utilizzato con le seguenti priorità:
a. riparazione del danno e miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;
b. finiture connesse agli interventi strutturali;
c. riparazione dei danni di elementi non strutturali ed architettonici esterni;
d. riparazione impianti;
e. adeguamento igienico-sanitario;
f. adeguamento energetico ed antincendio;
g. eliminazione barriere architettoniche.
10.Ai fini della determinazione del contributo i costi parametrici sono incrementati delle percentuali come di seguito indicate:
a. 5% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
b. 8% per edifici con altezza media d’interpiano superiori a mt 3,50 e con tipologia d’uso prevalente residenziale;
c. 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 11, 12, del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
d. 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. più sopra indicato;
e. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferiore a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
f. una percentuale fino al 10%, per edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale, in funzione del parametro S così come definito dalla seguente tabella:
S | incremento % |
1,0 | 0 |
1,1 | 2 |
1,2 | 4 |
1,3 | 6 |
1,4 | 8 |
≥1,5 | 10 |
Dove S = Ss * St (S = fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali di amplificazione sismica calcolato secondo l’approccio semplificato dell N.T.C. 2018; Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica; St = coefficiente di amplificazione topografica);
g. 5% in caso di demolizione e ricostruzione, per il conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell’edificio, per immobili con livello operativo L2 ed L3. In caso di miglioramento o adeguamento sismico con livelli operativi L0, L1 ed L2, gli oneri di accesso a discarica sono stimati dal tecnico nella fase di progettazione;
h. 2% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti di spessore maggiore di 60 cm, presenti per almeno il 50% come superficie resistente di un singolo piano.
Gli incrementi di cui al presente comma, nel limite massimo complessivo del 35%, sono cumulabili (non sono cumulabili tra loro gli incrementi di cui alle lettere c) e d)).
Articolo 7
Muri di sostegno e di contenimento, smaltimento amianto e abbattimento barriere architettoniche
a. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 85,70 euro/mq (art. B.1.9.1 del nuovo prezzario regionale allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015);
b. per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall’esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 114,66 euro/mq (art. B.1.9.3 del nuovo prezzario regionale allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015);
c. per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal prezzario regionale e comunque non superiore a 280,00 euro/mq comprensivo dello scavo.
3. Per la rimozione di materiali contenenti amianto, da smaltire con procedure particolari, la richiesta di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica di accompagnamento, un elaborato grafico e fotografico che evidenzi la natura e le dimensioni del materiale, un computo metrico distinto. Il limite massimo di contributo concedibile è fissato in euro 10.000,00.
4. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la richiesta di contributo deve essere corredata da una relazione tecnica di accompagnamento e da una certificazione che attesti la disabilità di uno dei residenti, un elaborato grafico delle opere da realizzare ed un computo metrico distinto.
5. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, per le finalità di cui al presente articolo, sarà effettuato dall’ufficio del Commissario un controllo preventivo nel 100% dei casi; la richiesta di sopralluogo è onere dell’istante.
6. Il contributo per la riparazione dei muri di sostegno e di contenimento danneggiati dal sisma e differenti da quelli indicati nei precedenti commi sarà disciplinato successivamente con ulteriore ordinanza.
Articolo 8
Concessione del Contributo
Articolo 9
Erogazione del contributo
1.Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e, per la sua erogazione, dovrà essere prodotta la medesima documentazione prevista dal successivo comma 1, lett. c).
c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, con la prima rata di contributo, dei soggetti coinvolti nell’intervento di ricostruzione, e precisamente:
I. fatture quietanzate di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
II. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici;
d. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, con le prime due rate di contributo, dei soggetti coinvolti nell’intervento di ricostruzione, e precisamente:
I.fatture quietanzate di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
II. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici;
e. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
I. Comunicazione di fine lavori;
II. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (DURC – fatture – dichiarazioni, etc.);
III. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
IV. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
V. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
VI. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
IX. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
3. Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. e).
Articolo 10
Disciplina delle spese tecniche
-12,5% per lavori con importo fino a euro 500.000,00;
-10% sull’eccedenza, per lavori con importi compresi tra euro 500.000 e fino a euro 2.000.00,00;
-7,5% sull’eccedenza dei lavori con importi superiori a euro 2.000.000,00.
-2,5% per lavori con importo fino a euro 500.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo;
-2,25% sull’eccedenza, per lavori con importi eccedenti euro 500.000 e fino a euro 2.000.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo;
-2,05% sull’eccedenza dei lavori superiori a euro 2.000.000, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale e altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo;
Articolo 11
Ammissibilità delle istanze di contributo
Articolo 12
Esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda
Articolo 13
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio
Articolo 14
Conformità urbanistica – Opere abusive
Agli effetti di cui al comma 1, la presenza di opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia è ostativa alla concessione del contributo salvo che dette opere insistano su porzioni del bene dotate di autonomia strutturale rispetto all’edificio per il quale è richiesto il contributo.
Articolo 15
Inizio e conclusione dei lavori
Articolo 16
Varianti e Subappalti
Articolo 17
Sospensione e revoca del contributo
Articolo 18
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Allegati