Piano Generale di Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Opere con contributo di importo pari o superiore ad un milione di euro. Modalità di erogazione dei contributi e SAL

Ordinanza n°92 del 22 marzo 2024

22 Marzo 2024

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2024;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato fino al 31 Dicembre 2024;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) e che l’attività di ricostruzione è stata quindi avviata con l’adozione di successive ordinanze;

sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili;

considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione;

rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale e per quelli destinati ad attività produttive e pari all’80% del costo ammissibile per gli immobili di cui all’art.10 comma 2 lettera c) del d.l. 32/2019;

rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 ed alla circolare esplicativa n.7 del 21 gennaio 2019 dello stesso Ministero;

quantificato il costo parametrico per ciascun livello operativo sulla base di studi operati dal consulente e dai collaboratori della Struttura Commissariale, di Invitalia e da altre Strutture Commissariali, alla luce delle osservazioni sul punto pervenute dagli Ordini Professionali e dall’ANCE;

considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;

rilevato che l’art. 10 comma 10 del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art. 1 comma 2 del Codice dei contratti pubblici;

letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila, del Centro Italia e dell’Isola di Ischia ed alla luce di quanto emerso nel corso di tavoli tecnici convocati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sentiti i collaboratori della Struttura Commissariale e di Invitalia e l’esperto nominato da questo Commissario;

considerato che la presente ordinanza ricalca le precedenti adottate in materia per le quali sono state richieste e, ove pervenute, raccolte le osservazioni degli Ordini Professionali, dell’Ance, di Regione Sicilia, Protezione Civile Nazionale, Commissario per l’emergenza, dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, di Genio Civile, Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, Ente Parco dell’Etna;

Ritenuta l’opportunità di adottare, per l’esame delle istanze e per la successiva erogazione dei contributi, al fine di garantire trasparenza nella individuazione dell’ordine di esame delle pratiche, la procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse disponibili previo accantonamento di quelle necessarie a soddisfare le esigenze di cui alle ordinanze già emesse, delle spese per il funzionamento della Struttura e per  le convenzioni con enti esterni, e di riserva per le eventuali ulteriori esigenze specie per la ricostruzione pubblica e degli edifici di culto;

Considerato che, come sottolineato da più parti, per gli interventi che fruiscono di contributi di importo particolarmente elevato in considerazione delle opere da eseguire, vedono particolari difficoltà nell’esecuzione dei lavori da parte delle imprese per l’entità delle somme da anticiparsi ovvero dell’impegno finanziario necessario per ottenere la fidejussione prodromica alla erogazione dell’anticipo del contributo, che appare opportuno pertanto procedere ad un maggiore frazionamento delle somme da erogarsi in base agli stati di avanzamento dei lavori (SAL);

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno procedere ad un maggiore frazionamento dei SAL, cosa questa che consente peraltro un maggiore controllo in ordine alle opere eseguite se di importo particolarmente rilevante, e quindi ad una diversa articolazione delle modalità di erogazione delle somme a fronte del procedere dei lavori;

Considerato che per “importo particolarmente elevato” ben può ritenersi quello superiore ad un milione di euro;

Rilevato che le modalità di erogazione dei contributi così come più sopra descritte hanno da essere limitate alle istanze per le quali non vi è stata alcuna erogazione di somme, ad evitare un rallentamento nell’evasione delle pratiche di contributo ed a salvaguardia del principio generale di definitività degli atti amministrativi già adottati

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

  1. La presente Ordinanza si applica alle istanze presentate nell’ambito delle Ordinanze commissariali nn. 14, 18, 23, 30, 31, 48, 71, per le quali sia stato adottato e/o verrà adottato un decreto di concessione di un contributo pari o superiore al valore di 1.000.000,00 di euro (un milione/00 di euro) e per le quali non siano state erogate delle somme a titolo di anticipazione e/o a Stato di Avanzamento Lavoro (SAL).

Articolo 2
Soggetti legittimati

  1. I soggetti legittimati che possiedono i requisiti indicati al precedente articolo 1 possono optare per un’erogazione del contributo in sei Stati di Avanzamento Lavoro (SAL), anziché quattro così come previsto in precedenti ordinanze commissariali.

Articolo 3
Erogazione del contributo

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato, supportata da documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti:
    • a. Una prima rata di contributo, pari al 22% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 17% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
      Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento del 17% dei lavori eseguiti; la restante quota, pari al 5% del contributo, è da destinarsi al pagamento delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione ed alle spese professionali già eseguite.
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 34% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 51% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 68% dei lavori. Per l’erogazione della quarta rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il quarto SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il terzo SAL;
    • e. Una quinta rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 85% dei lavori. Per l’erogazione della quinta rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel quarto SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il quinto SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL;
    • f. Una sesta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel quinto SAL;
      II. Comunicazione di fine lavori;
      III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del sesto Sal e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il sesto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate;
      VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
  1. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. f).

Articolo 4
Erogazione del contributo dietro presentazione di polizza fidejussoria

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato, supportata da documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti:
    • a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 22% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
      I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari al 17% dell’ammontare complessivo del contributo stesso;
      Le somme erogate con la prima rata di acconto, in anticipazione, sono destinate al pagamento del 17% dei lavori da eseguire nel primo SAL; la restante quota, pari al 5% del contributo, è da destinarsi al pagamento delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione ed alle spese professionali già eseguite.
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (primo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 17% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il primo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL.
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (secondo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 34% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (terzo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 51% dei lavori. Per l’erogazione della quarta rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il terzo SAL;
    • e. Una quinta rata pari ad un ulteriore 17% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (quarto SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 68% dei lavori. Per l’erogazione della quinta rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il quarto SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel quarto SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL;
    • h. Una sesta rata pari al saldo del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori (sesto SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 85% dei lavori. Per l’erogazione della sesta rata di contributo, subordinata all’esito positivo del controllo in cantiere da parte della Struttura Commissariale e del Comune e alla vigenza della polizza fidejussoria fino al completamento dei lavori da eseguire, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il quinto SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel quinto SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quinto SAL;
    • i. Entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, il direttore dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:
      I. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del sesto ed ultimo SAL e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il sesto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
      II. Comunicazione di fine lavori;
      III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici;
      VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      IX. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
      X. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria.
  2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. i. Solo dopo l’esito positivo del controllo della documentazione presentata al Comune, il Commissario potrà ordinare lo svincolo della polizza.

Articolo 5
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge,

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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