Contributo per la ricostruzione di edifici ultimati ma non ancora adibiti a fini residenziali o produttivi. Edifici nei quali vi sia contestuale presenza di unità immobiliari ultimate e di altre non ancora completate all’atto del sisma. Determinazione del contributo

Ordinanza n°52 del 11 luglio 2022

11 Luglio 2022

Ordinanza n°52 del 11 luglio 2022 

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nomina prorogata con DPCM del 16 Febbraio 2022 registrata alla Corte dei Conti il 28 Marzo 2022.

Considerato che il d.l. 32/2019, regolatore della ricostruzione, nell’individuare la categoria di immobili ai quali il contributo per la ricostruzione ha da essere concesso, fa riferimento alla destinazione d’uso al quale l’edificio “è adibito” ma con questo, con tutta evidenza, non ha inteso escludere gli immobili che all’atto del sisma non erano adibiti ad un determinato uso, ma a quelli che non avrebbero potuto esserlo perché “non ultimati”;

Rilevato che, da più parti, sono stati sollevati informalmente quesiti in ordine alla concedibilità dei contributi per gli immobili non ancora ultimati alla data del sisma, alla loro misura ed alla definizione del concetto di “immobile ultimato”;

Considerato che, in relazione a tale problematica, si sono svolte più riunioni dei componenti dell’Ufficio del Commissario Straordinario nel corso delle quali sono stati esaminati, anche in uno ai consulenti legali, gli aspetti giuridici della questione nonché i provvedimenti adottati da altri uffici commissariali in materia, ed in particolare quanto in materia ritenuto dall’art. 18 dell’ordinanza n. 19 del 2017 del Centro Italia e dall’Ordine di Servizio n. 22015, di cui al punto  5 Immobili in corso di costruzione, Decreto n.5 luglio 2014, Ordine di Servizio n. 3 gennaio 2014, emanati dall’Ufficio Speciale Ricostruzione di L’Aquila;

Ritenuto, all’esito, che vada confermato l’indirizzo sino ad oggi adottato secondo il quale  il contributo va concesso soltanto alle unità immobiliari “ultimate” e che tra queste vanno anche comprese, previa istruzione ed eventuale sopralluogo, quelle che, seppur alla data del sisma non ancora utilizzate, erano comunque in possesso dei previsti titoli edilizi e dotati della predisposizione di impianti essenziali per l’uso al quale erano destinati (quali la posa in opera di corrugato e cablaggio elettrico, a meno dei frutti elettrici; posa in opera di tubazione e collettori idrici, a meno di rubinetteria o fontane; posa in opera di tubazione acque nere) e che la sussistenza delle condizioni di cui sopra  possa essere comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali acquisite alla data del sisma agli atti di pubbliche amministrazioni, ovvero a mezzo di documentazione fotografica o immagini raffiguranti lo stato dei luoghi in data certa anteriore agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge 32/2019, e ciò anche laddove l’immobile  fosse mancante di parte delle rifiniture;

Considerato che, nel caso di edifici danneggiati caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non completate all’atto dell’evento sismico e di altre che risultavano utilizzate o utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo per le unità immobiliari non completate (presenza di pilastri, travi, tamponamenti al grezzo, rustico etc.) abbia ad essere limitato alle strutture ed alle parti comuni così come previsto dal d.l. 32/2019 e che  per quantificarne l’entità sulla base del costo parametrico, ha da tenersi conto di un abbattimento al 60%, trattandosi di parti non residenziali proprio perché non  ancora utilizzabili od utilizzate a tale fine, ulteriormente diminuita, dovendosi limitare il contributo alla parte relativa alla sua incidenza strutturale, alla luce di quanto previsto sul punto dalle ordinanze già emanate;

Ritenuto, pertanto, quantificabile il contributo, nel caso più sopra richiamato, nel 20% del costo convenzionale;

DISPONE

Articolo 1
Contributo per la ricostruzione di edifici ultimati ma non ancora adibiti a fini residenziali o produttivi

  1. Nel caso di edifici danneggiati dal sisma mancanti di rifiniture e comunque in possesso dei previsti titoli edilizi e dotati della predisposizione di impianti essenziali per l’uso al quale erano destinati (quali la posa in opera di corrugato e cablaggio elettrico, a meno dei frutti elettrici; posa in opera di tubazione e collettori idrici, a meno di rubinetteria o fontane; posa in opera di tubazione acque nere), per i quali la sussistenza delle condizioni di cui sopra possa essere comprovata mediante certificazioni o attestazioni di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali acquisite alla data del sisma agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero a mezzo di documentazione che dimostri l’avvenuta realizzazione delle opere in parola alla data del sisma (documenti di trasporto, fatture etc) o di immagini raffiguranti lo stato dei luoghi in data certa anteriore agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge 32/2019, è ammessa la concessione del contributo nella misura prevista dall’Ordinanza 48 del 29 aprile 2022 per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. Per tali edifici il Comune, unitamente ai tecnici della Struttura Commissariale, acquisita la necessaria documentazione, eseguirà sopralluogo.

Articolo 2
Edifici nei quali vi sia contestuale presenza di unità immobiliari ultimate e non completate all’atto del sisma

  1. Nel caso di edifici danneggiati dal sisma, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari ultimate e di altre mancanti di rifiniture e comunque in possesso dei previsti titoli edilizi e dotati della predisposizione di impianti essenziali per l’uso al quale erano destinati (quali la posa in opera di corrugato e cablaggio elettrico, a meno dei frutti elettrici; posa in opera di tubazione e collettori idrici, a meno di rubinetteria o fontane; posa in opera di tubazione acque nere), per i quali la sussistenza delle condizioni di cui sopra possa essere comprovata mediante certificazioni o attestazioni di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali acquisite alla data del sisma agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero a mezzo di documentazione che dimostri l’avvenuta realizzazione delle opere in parola alla data del sisma (documenti di trasporto, fatture etc) o di immagini raffiguranti lo stato dei luoghi in data certa anteriore agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge 32/2019, è ammessa la concessione del contributo nella misura prevista dall’Ordinanza 48 del 29 aprile 2022 per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, anche per tali ultime parti.
  2. Nel caso di edifici danneggiati dal sisma, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari ultimate e di altre non completate (presenza di pilastri, travi, tamponamenti al grezzo, rustico etc.), il costo ammissibile al contributo per le unità immobiliari non completate è determinato nella percentuale del 20% del costo convenzionale. Nel calcolo delle superfici ammissibili si computano solo quelle coperte, ad esclusione di balconi e terrazze.

Articolo 3
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, agli Ordini professionali ed ai Comitati dei terremotati.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

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