Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Visto l’art.9 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019 recante “Ricostruzione privata” ed in particolare il comma 2 lettera e) del predetto art. 9, che dispone contributi fino al 100% degli: “oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei”;
Considerato che la norma non opera alcuna distinzione tra gli immobili destinati ad abitazione principale o secondaria, purché comunque destinati ad “abitazione” e che irrilevante appare che la ricostruzione avvenga con contributi commissariali, utilizzando le agevolazioni di cui all’articolo 119 comma 4-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di Bilancio 2021 o ancora con fondi propri, dovendosi ritenere che traslochi e depositi siano, o siano stati, funzionali alla esecuzione delle opere di ripristino e ricostruzione;
Considerato che i traslochi verranno effettuati per consentire l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e riparazione degli immobili e, successivamente all’atto del rientro della popolazione negli edifici alla conclusione delle opere e sino alla revoca del provvedimento che ne ha dichiarato l’inagibilità, che sino a tale momento permarrà l’esigenza di mantenere il deposito dei mobili e delle masserizie
Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
DISPONE
Articolo 1
Modifica dei soggetti legittimati di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 16 del 9/12/2020
Articolo 2
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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