Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato dal Commissario, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;
visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
visto l’art.9 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019 recante “Ricostruzione privata” ed in particolare il comma 2 lettera e) del predetto art. 9, che dispone contributi fino al 100% degli: “oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei”;
visto l’art. 10 comma 1 della O.C.D.P.C. n.566 del 28.12.2018 che recita: “Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato a riconoscere un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione, nel limite massimo di euro 1.500, nonché a reperire appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino dell’immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza”;
sottolineato che la normativa più sopra richiamata limita l’erogazione dei contributi ai nuclei familiari che negli immobili danneggiati avevano abitazione principale;
rilevato che le spese relative a depositi e traslochi sono state solo in parte inoltrate e che comunque non tutte sono state evase;
considerato che ulteriori traslochi verranno effettuati per consentire l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e riparazione degli immobili e, successivamente, all’atto del rientro della popolazione negli edifici alla conclusione delle opere e sino alla revoca del provvedimento che ne ha dichiarato l’inagibilità, che sino a tale momento permarrà l’esigenza di mantenere il deposito dei mobili e delle masserizie;
visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dal Commissario di Governo per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Aquila a seguito del sisma del 5 maggio 2009;
sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
DISPONE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:
- «decreto-legge n. 32/2019»: il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici»;
- «evento sismico»: l’evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito i comuni della città metropolitana di Catania di cui all’Allegato 1 del Decreto legge n. 32/2019;
- «abitazione principale»: l’immobile che alla data del 26 dicembre 2018 era adibito ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma 2, terzo, quarto e quinto periodo del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- «pertinenze» si intendono gli spazi interni ed esterni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa quali ad esempio: garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80;
- «strumenti di pagamento tracciabili»: dovranno intendersi versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
- «DSAN»: Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Articolo 2
Ambito di applicazione
- Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 9, comma 2, lettera e), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti che abbiano sostenuto, fino al 31/12/2021 o alla successiva data di scadenza della gestione commissariale ove prorogata, oneri per traslochi e/o per depositi temporanei di beni mobili presenti nella propria abitazione principale, che in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 dicembre 2018, sia stata oggetto di ordinanza di sgombero o dichiarata inagibile a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.
Articolo 3
Soggetti legittimati
- Possono presentare richiesta di contributo i proprietari di beni mobili ubicati al momento del sisma nell’unità immobiliare e/o in una sua pertinenza, distrutta o danneggiata con esito di scheda AeDES: B, C, E, adibita ad abitazione principale del richiedente, sia esso proprietario dell’immobile, locatario con contratto registrato, comodatario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale di godimento oppure appartenente alla famiglia anagrafica residente al momento del sisma nell’unità immobiliare distrutta o danneggiata.
Articolo 4
Contributi per traslochi e depositi
- Ai soggetti di cui all’articolo 3, che presentano richiesta di contributo per il trasloco e/o per il deposito temporaneo di beni mobili entro i termini e secondo le modalità previste dalla presente ordinanza, è riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese sostenute e documentate, entro il limite di euro 100,00 mensili per quel che attiene ai depositi e comunque nel limite massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun nucleo familiare residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi.
- I contributi di che trattasi non potranno essere riconosciuti nel caso in cui beni mobili da traslocare fossero dislocati all’interno di immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data di presentazione della richiesta di contributo, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Non possono essere, altresì, riconosciuti per i beni mobili presenti all’interno di immobili che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto, né per fabbricati che alla data del 26 dicembre 2018 risultavano collabenti o in corso di costruzione.
- I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e non sono cumulabili con altri rimborsi e risarcimenti a tale titolo
- Le spese relative al deposito temporaneo dei beni mobili non potranno, a meno di proroghe, fare riferimento a periodi successivi al 31 dicembre 2021.
Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo
- Ai fini della concessione del contributo di cui all’art. 4, i privati presentano la domanda nella forma di dichiarazione sostituiva di notorietà al Commissario Straordinario esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: sisma2018ct@pec.governo.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 9 comma 2 lettera e) decreto-legge n. 32/2019 – Domanda di concessione contributi ai privati per traslochi e depositi”.
- Al modulo di domanda, redatto secondo lo schema allegato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporaneo dei beni mobili;
- copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo tramite strumenti tracciabili;
- copia dell’ordinanza di sgombero o in alternativa, copia della scheda AeDES con evidenza dell’esito B, C o E;
- copia del contratto di locazione registrato, da cui si evinca la durata, il canone mensile e le modalità di pagamento, laddove i mobili vengano custoditi in locali locati da privati;
- copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
- Le domande di contributo sono istruite dagli uffici del Commissario Straordinario secondo l’ordine cronologico di presentazione. In caso di domande pervenute incomplete nei loro elementi essenziali, rileva la data di completamento della documentazione richiesta dal Commissario al beneficiario. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, i richiedenti ricevono dal Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ed entro 10 giorni potranno presentare rilievi o osservazioni. All’esito, si procederà con quanto previsto nel successivo articolo 7.
Articolo 6*
Termini per la presentazione della domanda
(Articolo modificato dall’ordinanza n.42 del 24 gennaio 2022)
- Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario ed entro e non oltre il 31/12/2022, salvo eventuali proroghe. Il Commissario, in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni, potrà disporre, con proprio decreto, la chiusura anticipata dei termini di presentazione delle richieste di contributo.
Articolo 7
Concessione del contributo
- All’esito della procedura di cui all’art. 5 conclusa con esito positivo, il Commissario Straordinario procede tempestivamente all’adozione del provvedimento di concessione e alla sua comunicazione al soggetto beneficiario, che potrà presentare osservazioni entro i successivi sette giorni. Nel caso di accoglimento delle osservazioni, il Commissario procede con l’emanazione di un addendum al provvedimento originario.
Articolo 8
Erogazione del contributo
- L’erogazione del contributo, nei limiti e nei termini di cui all’art. 4, è effettuata dal Commissario secondo un ordine di fine istruttoria.
- Esclusivamente nel caso di contributo riconosciuto a fronte di una richiesta dei canoni mensili del deposito dei beni mobili, la liquidazione del contributo avverrà con cadenza semestrale posticipata e dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili.
Articolo 9
Controlli e ispezioni
- In ogni fase del procedimento, il Commissario Straordinario può effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco. Le modalità di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dal Commissario con propri provvedimenti.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Commissario l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’art. 3 successivamente al provvedimento di concessione.
Articolo 10
Decadenza
- Il beneficiario è, in tutto o in parte, dichiarato decaduto dal contributo concesso nel caso in cui:
- venga accertato che il beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda di cui all’art. 5 ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3;
- Il beneficiario non consenta lo svolgimento di cui all’articolo 9.
- I procedimenti di decadenza, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario Straordinario nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/90. Il Commissario provvede, altresì, alle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari nelle modalità previste dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/98.
- In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l’importo del contributo riscosso maggiorato del tasso d’interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell’effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.
Articolo 11
Efficacia
- La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Catania e alle amministrazioni comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Catania di cui all’Allegato 1) del D.L. 32/2019.
- Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: commissariosismaareaetnea.it e nell’Albo Pretorio dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, di cui al precedente comma, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito commissariale.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Testo previgente
Articolo 6
Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Commissario ed entro e non oltre il 31/12/2021, salvo eventuali proroghe. Il Commissario, in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni, potrà disporre, con proprio decreto, la chiusura anticipata dei termini di presentazione delle richieste di contributo.