Comunicato n°13 del 18 marzo 2021

Rilevazione dei danni - Ordinanza n.20 - Scadenze dei termini previsti dalle ordinanze

Le schede di rilevazione dei danni presentate ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 20 sono state 535; in 513 di esse si è dichiarata l’intenzione di ricorrere al contributo per la ricostruzione gestito dalla Struttura commissariale. La risposta dei cittadini è stata soddisfacente anche se non può non sottolinearsi che il 50% delle schede è pervenuto solo nei due ultimi giorni utili per la presentazione creando difficoltà nella gestione dei dati così come peraltro verificatosi in occasione delle domande presentate per i contributi per beni mobili e per la ricostruzione leggera: la presentazione delle istanze in epoca prossima alla scadenza prevista danneggia seriamente  l’operatività dei Comuni e della Struttura Commissariale, allunga i tempi di gestione delle pratiche e danneggia gli stessi cittadini.

Il 69% delle schede afferiscono ad abitazioni principali con un danno complessivo di euro 73.083.764 (per ciascun immobile, in media, circa euro 193.000), il 5% ad attività produttive per un danno complessivo di euro 5.521.000 (in media, circa euro 172.500), ad altre attività 26.878.000 (in media, circa euro 289.000).

Da un primo esame dei dati acquisiti, e sia pure nella loro limitata valenza statistica, possono trarsi le seguenti valutazioni:

Abitazioni principali: le schede pervenute sono circa 1/3 delle abitazioni principali danneggiate così come sommariamente  quantificate  nell’immediatezza dai Comuni e pertanto la stima complessiva delle risorse necessarie si attesterebbe intorno ai 219 milioni di euro: pur tenendo conto della genericità del dato acquisito e della possibile sovrastima dell’entità dei danni come indicata nelle schede, è evidente che le risorse stanziate con il d.l.32/2019 sono insufficienti per una completa ricostruzione. Si è già chiesto, e si richiederà ancora, un incremento dei fondi disponibili anche per meglio programmare gli interventi. In proposito è utile valutare le opportunità che offre il “SupersismaBonus” al 110% che può cumularsi al contributo. In merito si attendono chiarimenti, già richiesti tramite la Presidenza del Consiglio, da parte dell’agenzia delle Entrate. È da sottolinearsi che la percentuale di coloro che hanno dichiarato di intendere avvalersi del superbonus al 110+50%, rinunciando al contributo commissariale, appare assai limitata: occorre riflettere su una opportunità che è in taluni casi assai conveniente e che libererebbe risorse da destinare a chi di tale opportunità non può fruire.

Attività produttive: il numero degli immobili danneggiati è ridotto e risponde alle caratteristiche del territorio. La circostanza che tale categoria di immobili non possa fruire del “SupersismaBonus”, induce a valutare con attenzione e favorevolmente l’entità del contributo da corrispondere in considerazione della valenza economica che una ripartenza delle attività potrà avere per il territorio.

Altro tipo di destinazione: si tratta, di norma, di seconde case con danni denunciati, per ciascun immobile, superiori a quelli indicati per le abitazioni principali (per ciascun immobile, in media, circa euro 290.000). Atteso che ben difficilmente, a meno di un rilevante quanto improbabile aumento dei fondi, le risorse da destinare a tale categoria di immobili saranno assai limitate, per questo tipo di abitazioni si consiglia nuovamente di avvalersi del SupersismaBonus al 110+50%, un istituto allargato al sisma etneo solo recentemente grazie alle forti insistenze dell’Ufficio Commissariale e di taluni Parlamentari del territorio.

È stato chiarito che il personale assunto dai Comuni con i fondi messi a disposizione dal Commissario potrà occuparsi anche di tutte le pratiche relative al “SupersismaBonus”, purché relative ad immobili che abbiano subito danni a seguito del sisma e quindi anche alle “seconde case”.

Sul sito commissariale sarà a breve pubblicato un report di dettaglio degli esiti dell’ordinanza 20.

Infine, si richiamano le date di scadenza dei termini previsti dalle seguenti ordinanze commissariali (in ordine di imminenza della scadenza):

  • Ordinanza n.19: contributi alle imprese danneggiate dal sisma: 09/04/2021.
  • Ordinanza n.14: ricostruzione generale: 30/06/2021.
  • Ordinanza n.18: delocalizzazione edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale:

Istanza di concessione 31/05/2021 e successivamente:

  1. istanza di concessione del contributo per la ricostruzione in altro sito: entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di determina del contributo massimo concedibile (art. 7 c.1)
  2. istanza di concessione di contributo per l’acquisto di abitazione sostitutiva equivalente: entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione (art.13)
  • Ordinanza n.23: riparazione muri di contenimento: 15/09/2021.
  • Ordinanza n.16: contributi per traslochi e depositi beni mobili: 31/12/2021.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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