Descrizione
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che le ordinanze in materia di contributo per la ricostruzione indicano per la fine lavori, a fini acceleratori, termini ristretti inferiori rispetto a quelli di valenza del titolo edilizio fissato dalla legge;
considerato che nel tempo (la prima ordinanza in materia risale al 25 maggio 2020) si sono verificati eventi che hanno reso assai difficoltoso, e talora impossibile, il rispetto del termine fissato con le Ordinanze commissariali in conseguenza del notevole incremento dei costi ,legato all’aumento dei prezzi delle materie prime nel periodo post emergenza sanitaria ed a seguito del conflitto bellico in Ucraina, non compensato, specie per le istanze già decretate, da alcun incremento dei contributi, con conseguente difficoltà per committenti ed imprese di proseguire nei lavori con la dovuta celerità anche per le difficoltà negli approvvigionamenti di taluni materiali essenziali per la ricostruzione;
sottolineato altresì che sin dal periodo di avvio della ricostruzione e a tutt’oggi la normativa c.d. “superbonus” e PNRR hanno incentivato in maniera significativa ed economicamente più appetibile il sorgere di innumeri cantieri che hanno assorbito l’attività di imprese e tecnici sinanco rendendo difficoltoso il reperimento della mano d’opera, con conseguente rallentamento e talora interruzione dell’attività dei cantieri;
rilevato che allo stato sono operanti, solo per quel che attiene all’ambito della ricostruzione post sisma ed in un territorio assai limitato, oltre 200 cantieri per l’esecuzione di lavori che hanno caratteristiche di particolare complessità ed esigono l’impiego di tecnici e maestranze numerose e qualificate che, come detto, scarseggiano, tanto che molte sono le istanze di proroga di inizio o fine lavori che pervengono all’Ufficio e che per i motivi sopraesposti vengono di norma accolte ma per un termine che appare non sempre sufficiente alla bisogna;
ritenuto necessario, per i motivi sopraesposti, provvedere alla modifica delle ordinanze ad oggi adottate nella parte in cui si fissavano termini ristretti per la conclusione dei lavori;
considerato che numerosi cantieri per la ricostruzione vedono l’importo dei lavori solo parzialmente finanziato con il contributo commissariale, con conseguente accollo di parte del costo in capo al committente le opere e ulteriore difficoltà di procedere speditamente ai lavori tanto che per tale motivo si è specificato con la Circolare n.10 del 14 settembre 2022 che il termine “lavori” ha da intendersi come “lavori ammessi a contributo” e che anche tale punto va meglio normato;
ritenuto che, comunque, va individuato un termine che tenga conto della situazione così come sopra delineata oltre il quale le somme decretate e non ancora spese vanno restituite alla contabilità commissariale ad evitare che, come avvenuto per altre ricostruzioni, residuino sine die somme non utilizzate;
sottolineato che, per motivi contabili e a causa della carenza di risorse, lo spostamento del termine per la conclusione dei lavori non ha da comportare alcun aggravio di spesa per l’erario e che quindi va confermato il termine già indicato nelle Ordinanze commissariali n.115 del 20 febbraio 2025 e n.117 del 18 marzo 2025 nonché nella Circolare commissariale n.42 del 16 luglio 2025, oltre il quale cessa la corresponsione del contributo per il disagio abitativo che peraltro, nella gran parte dei casi, riguarda immobili per i quali sin dal 2019 è stato erogato dal Commissario per l’emergenza il contributo per l’autonoma sistemazione sicché appare necessario incentivare la rapida conclusione dei lavori e impedirne, in ipotesi, strumentali rallentamenti;
dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna ulteriore spesa a carico dell’erario o della contabilità commissariale;
sentito l’esperto nominato da questo Commissario e i collaboratori della Struttura commissariale e di Invitalia,
informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Presidenza della Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale, la Prefettura di Catania, la Città Metropolitana di Catania e i Comuni interessati colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 ai quali è stata inviata bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Inizio e conclusione dei lavori.
Modifiche alle Ordinanze commissariali n. 14, n. 30, n. 31, n. 48 e n. 71
I contenuti dell’articolo 15 dell’Ordinanza commissariale n.14 del 30 settembre 2020 e dell’articolo 16 delle Ordinanze commissariali n. 30 del 14 luglio 2021, n. 31 del 14 luglio 2021, n. 48 del 29 aprile 2022 e n. 71 del 1° marzo 2023 sono sostituiti così come segue:
1. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, intese ai sensi della circolare n. 10/2022, sono trasmesse ai Comuni mediante piattaforma digitale ovvero in forma cartacea o attraverso PEC .
2. Il Comune aggiorna mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ogni singola fase inerente all’avanzamento dei lavori.
3. I lavori si intendono comunque avere avuto inizio entro 90 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di concessione del contributo a mezzo della PEC indicata dall’istante ed ultimati entro 545 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dei lavori nel caso di costo di intervento, come inteso nelle ordinanze in materia di contributo per la ricostruzione, non superiore a euro 200.000,00 e di 910 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori nel caso di costo di intervento superiore a euro 200.000,00.
4. Il termine di ultimazione dei lavori, ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione, può essere posticipato per tutta la valenza del titolo edilizio e comunque per non più di anni cinque dall’inizio dei lavori così come specificato al precedente comma 3.
5. Ai fini del contributo commissariale, con il termine “lavori” si intendono quelli indicati nella Circolare n.10 del 14 settembre 2022 e cioè come “lavori ammessi a contributo”.
6. Per la fine dei lavori ha da essere applicato quanto previsto dalla Circolare n.24 del 23 maggio 2023 che prevede che il direttore dei lavori attesti la piena agibilità dell’edificio dichiarando che i lavori effettuati hanno rimosso le cause ostative all’agibilità dell’immobile e che a seguito degli stessi sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’edifico ante sisma. L’attestazione viene trasmessa al Comune che provvede immediatamente a dare corso alla revoca dell’inagibilità dandone notizia al Commissario ed aggiornando la piattaforma informatica.
7. La mancata osservanza dei termini di cui al precedente comma comporta la revoca del contributo per la ricostruzione per la parte non ancora erogata laddove, a seguito di diffida da parte dell’Ufficio Commissariale, i lavori non vengano terminati entro i termini indicati in tale ultimo atto che non possono comunque superare gli anni cinque. In caso di revoca il Comune restituisce le relative somme all’Ufficio Commissariale.
8. La corresponsione del contributo per il disagio abitativo (DAR) di cui alle Ordinanze commissariali n.115 del 20 febbraio 2025 e n.117 del 18 marzo 2025 cessa, come specificato anche nella Circolare commissariale 42/2025, con lo spirare del termine indicato al precedente comma 3 e comunque al 31 dicembre 2025 salvo proroghe di tale ultimo termine a seguito di intervento normativo.
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, ai Comuni interessati, che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle forme di legge, e ai comitati dei terremotati.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
A cura di
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2025, 15:20