Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato dal Commissario, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26/12/2018, nominato, giusta legge 14/06/2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/8/2019, vistato dalla Corte dei Conti il 7/10/2019;
Visto l’art. 14 bis della legge 14/6/2019 n. 55 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 verificatisi nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell’articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020, statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell’articolo in parola;
Visto l’art. 14 bis c. 3 della legge 14/06/2019 che prevede che con provvedimento del Commissario Straordinario, adottato sulla base delle richieste avanzate dai comuni, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, statuendo altresì al c. 5 la possibilità di sottoscrivere, nelle more dell’assunzione del predetto personale, contratti di lavoro di collaborazione autonoma coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2019, rinnovabili sino al 31 dicembre 2020, e che comunque cesseranno alla data della immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure previste al c. 4;
Vista la nota commissariale n. 47 del 14 novembre 2019 con la quale si comunicava ai sindaci il prospetto delle unità di personale e delle somme assegnate a ciascun comune, tenendo conto di quanto emerso nel corso di assemblea dei sindaci tenutasi il 7/11/2019, delle richieste pervenute, complessivamente assai superiori a quanto previsto dalla legge, e del lavoro che ciascun comune dovrà affrontare alla luce dei danni verificatisi così come desumibili dal numero di ordinanze di inagibilità e delle schede aedes con risultanze b-c-e e con esclusione del comune di Aci Bonaccorsi attesa la esiguità dei danni verificatisi che non giustificano la distrazione di personale da quello che verrà assegnato agli altri comuni;
DISPONE
Articolo 1
(articolo modificato con l’Ordinanza n. 45 del 30.03.2022)
I sotto segnati Comuni sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, con le modalità stabilite all’art. 14 bis della legge 55/2019 e limitatamente alle esigenze di cui al comma 1, che si riferiscono ai procedimenti conseguenti agli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, nella misura e secondo il profilo professionale sotto segnato:
Articolo 2
Le assunzioni verranno effettuate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune così come segue.
e quindi complessivamente € 166.000 per il 2019 ed € 1.660.000 per il 2020.
Articolo 3
Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 bis, ciascun comune è autorizzato a stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore rispetto a quello di cui è autorizzata l’assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate.
Articolo 4
Ai sensi del comma 2 dell’art.14 bis ciascun comune può incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo nei limiti delle risorse finanziarie e delle unità di personale assegnate ai sensi del comma 3.
Articolo 5
Ai sensi del comma 5 dell’art. 14 bis, nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal comma 4 per le assunzioni e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’attività di progettazione, di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, di direzione dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, nei limiti delle risorse a tal fine previste, i comuni sono autorizzati a sottoscrivere, nei limiti di cui al comma 6 art. 14-bis cit., contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31/12/2019, rinnovabili sino al 31/12/2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure previste dal comma 4 e comunque non oltre la data di immissione in servizio del personale assunto.
Le assegnazioni delle risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione dei contratti verranno effettuate con provvedimento del commissario, su richiesta dei comuni e nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate giusta quanto previsto all’art. 2 della presente ordinanza.
Articolo 6
Trimestralmente i Comuni riferiranno al Commissario delle attività espletate da ciascuna unità di personale assunta.
Articolo 7
La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alle amministrazioni comunali dei Comuni interessati e verrà pubblicata da questi ultimi nelle forme di legge non essendo ancora dotato l’Ufficio del Commissario di un proprio sito istituzionale sul quale la pubblicazione verrà effettuata non appena lo stesso sarà operativo
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Si riporta il testo dell’Ordinanza nella sua formulazione precedente:
Articolo 1
I sotto segnati Comuni sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, con le modalità stabilite all’art. 14 bis della legge 55/2019 e limitatamente alle esigenze di cui al comma 1, che si riferiscono ai procedimenti conseguenti agli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, nella misura e secondo il profilo professionale sotto segnato: