Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e per la privata e, per quel che attiene a quest’ultima, tra diversi livelli di danno, individuando altresì, all’art. 9 del d.l. 32/2019, criteri di priorità nella ricostruzione;
Considerato che occorre procedere con urgenza e prioritariamente alla attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto e destinati ad abitazione principale, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile il rapido rientro nelle proprie abitazioni dei residenti, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata e riducendo la spesa relativa ai contributi per l’autonoma sistemazione;
Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione di terzo livello, ed in alcuni casi di primo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; che, nelle more, e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona di attenzione ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata nelle more di ulteriori studi in corso nella zona di attenzione;
Sottolineato che il decreto-legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 8, procedere alla riparazione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili, a far capo quindi dagli immobili più immediatamente e con minor spesa ripristinabili avendo riportato danni lievi e siti nelle zone più distanti dalla fagliazione verificatasi nel corso del terremoto del 26/12/2018;
Considerato che hanno da qualificarsi come “danni lievi” quelli, verificatisi in edifici dichiarati inagibili e qualificati nelle schede AeDES con esito B, C ed E così come definiti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, frutto di studio ed approfondimento, sul piano tecnico, da parte della Struttura Commissariale;
Ritenuta, pertanto, la opportunità di procedere prioritariamente alla esecuzione di interventi di riparazione in immobili destinati ad abitazione principale che ebbero a subire danni lievi in zona esterna a quella di attenzione come definita nella mappa realizzata dall’ufficio e pubblicata il 20 febbraio 2020 nel sito del Commissario Straordinario, secondo i criteri di priorità indicati all’art. 9, comma 1, del decreto-legge32/2019, come sostituito dall’art. 9 vicies bis della legge 156/2019;
Considerato che è ancora in itinere la quantificazione del danno verificatosi a seguito del sisma e l’individuazione, seppure a grandi linee, del fabbisogno, così da predisporre un ragionato e generale piano degli interventi, anche per quel che attiene alla tempistica, alla luce e nei limiti degli stanziamenti in atto previsti; che, pertanto, occorre limitare l’operatività della presente ordinanza ad un importo massimo base di euro 60.000,00 inclusa IVA, oltre spese tecniche e i relativi oneri previdenziali e IVA, compatibile, anche sul piano economico, con il concetto di “danno lieve” e che, da un lato, impegni risorse limitate da destinarsi alla immediata esecuzione di opere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capi e, dall’altro, non incida in misura sensibile sui finanziamenti da destinarsi ad opere ricadenti in altre aree con danni maggiori;
Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Trasporti 17/01/2018;
Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17/10/2016 n.189;
Rilevato che l’art. 10, comma10, del decreto-legge 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia e dell’isola di Ischia;
Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
Informati la Regione Sicilia, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna, gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, il Collegio dei Geometri, l’ANCE ai quali è stata inviata bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Soggetti legittimati
Articolo 3
Presentazione dell’istanza di contributo, di titolo abilitativo edilizio,
di comunicazione di avvio dei lavori
Articolo 4
Contenuto dell’istanza ed allegati
La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale o per ogni aggregato che abbia esercitato l’opzione di costituirsi come tale e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica ed a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.l. In nessun caso è possibile modificare la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari allo stato di fatto alla data del sisma.
Art. 5
Istruttoria e autorizzazione sindacale
Art. 5 bis
Esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda
(Articolo inserito con l’Ordinanza n. 13 del 18 Agosto 2020)
Articolo 6
Determinazione del contributo
Sono, altresì, ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge, i costi relativi alla realizzazione di muri di sostegno o di contenimento essenziali per la riparazione degli edifici e delle loro pertinenze o per la tutela della pubblica e privata incolumità. Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile e nei limiti del contributo massimo erogabile per ciascun edificio.
Nelle ipotesi di cui al presente comma, giusta quanto prevista al comma 1, il contributo massimo erogabile è fissato in euro 60.000,00 IVA inclusa e oltre le spese tecniche di cui al successivo articolo 9. Gli incrementi di cui al presente comma sono cumulabili (ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e d)).
L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 4, comma 1, lett. i) e comma 3 lettera e).
Il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al §§ 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. L’istanza di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 4 nonché di copia del verbale di assemblea e nomina del procuratore.
Articolo 7
Concessione del Contributo
Articolo 8
Erogazione del contributo
i. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
ii. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici;
Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso (comprensivo dunque dell’importo dei lavori e delle competenze tecniche, al netto degli accessori di legge), sarà corrisposta a seguito di certificato di Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e, per la sua erogazione, dovrà essere prodotta la medesima documentazione prevista dal superiore comma 1, lett. b).
Articolo 9
Disciplina delle spese tecniche
Articolo 10
Cumulabilità dei contributi
Articolo 11
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio
Articolo 12
Conformità urbanistica – Opere abusive
Agli effetti di cui al comma 1, la presenza di opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia è ostativa alla concessione del contributo salvo che dette opere insistano su porzioni del bene dotate di autonomia strutturale rispetto all’edificio per il quale è richiesto il contributo.
Articolo 13
Inizio e conclusione dei lavori
Articolo 14
Sospensione e revoca del contributo
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Allegati