Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, siti nella zona esterna a quella di attenzione così come definita nella mappa pubblicata il 20 Febbraio 2020 sul sito della Struttura Commissariale, che a seguito del sisma del 26 Dicembre 2018 hanno subito danni lievi

Ordinanza n°7 del 25 maggio 2020

25 Maggio 2020

Ordinanza n°7 del 25 maggio 2020 – Danni Lievi – Coord.ord.78

Il seguente testo coordinato ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.”


Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e per la privata e, per quel che attiene a quest’ultima, tra diversi livelli di danno, individuando altresì, all’art. 9 del d.l. 32/2019, criteri di priorità nella ricostruzione;

Considerato che occorre procedere con urgenza e prioritariamente alla attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto e destinati ad abitazione principale, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile il rapido rientro nelle proprie abitazioni dei residenti, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata e riducendo la spesa relativa ai contributi per l’autonoma sistemazione;

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione di terzo livello, ed in alcuni casi di primo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; che, nelle more, e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona di attenzione ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata nelle more di ulteriori studi in corso nella zona di attenzione;

Sottolineato che il decreto-legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 8, procedere alla riparazione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili, a far capo quindi dagli immobili più immediatamente e con minor spesa ripristinabili avendo riportato danni lievi e siti nelle zone più distanti dalla fagliazione verificatasi nel corso del terremoto del 26/12/2018;

Considerato che hanno da qualificarsi come “danni lievi” quelli, verificatisi in edifici dichiarati inagibili e qualificati nelle schede AeDES con esito B, C ed E così come definiti nell’Allegato 1 della presente ordinanza, frutto di studio ed approfondimento, sul piano tecnico, da parte della Struttura Commissariale;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di procedere prioritariamente alla esecuzione di interventi di riparazione in immobili destinati ad abitazione principale che ebbero a subire danni lievi in zona esterna a quella di attenzione come definita nella mappa realizzata dall’ufficio e pubblicata il 20 febbraio 2020 nel sito del Commissario Straordinario, secondo i criteri di priorità indicati all’art. 9, comma 1, del decreto-legge32/2019, come sostituito dall’art. 9 vicies bis della legge 156/2019;

Considerato che è ancora in itinere la quantificazione del danno verificatosi a seguito del sisma e l’individuazione, seppure a grandi linee, del fabbisogno, così da predisporre un ragionato e generale piano degli interventi, anche per quel che attiene alla tempistica, alla luce e nei limiti degli stanziamenti in atto previsti; che, pertanto, occorre limitare l’operatività della presente ordinanza ad un importo massimo base di euro 60.000,00 inclusa IVA, oltre spese tecniche e i relativi oneri previdenziali e IVA, compatibile, anche sul piano economico, con il concetto di “danno lieve” e che, da un lato, impegni risorse limitate da destinarsi alla immediata esecuzione di opere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capi e, dall’altro, non incida in misura sensibile sui finanziamenti da destinarsi ad opere ricadenti in altre aree con danni maggiori;

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Trasporti 17/01/2018;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17/10/2016 n.189;

Rilevato che l’art. 10, comma10, del decreto-legge 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia e dell’isola di Ischia;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

Informati la Regione Sicilia, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna, gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, il Collegio dei Geometri, l’ANCE ai quali è stata inviata bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione
(Articolo modificato al comma 2 con Ordinanza n. 33 del 13 Settembre 2021)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano agli immobili siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 156 del 12 dicembre 2019, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed  E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, ricadenti nella zona esterna all’area interessata da fagliazione superficiale in occasione del sisma di cui sopra e definita “zona di attenzione”, individuata e rappresentata graficamente nella mappa redatta dalla Struttura Commissariale e reperibile all’indirizzo “https//Commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-dicembre-2018”.
  2. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati.
    (così sostituito con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021; vedi 1*)
  3. Le seguenti disposizioni definiscono i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico di edifici che hanno riportato danni lievi così come definiti all’Allegato 1 della presente ordinanza.
  4. Agli effetti della presente ordinanza:
    • a. «per «edificio» si intende l’unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse, fabbricati costruiti con materiali diversi, fabbricati con solai posti a quota diversa, fabbricati aderenti solo in minima parte;
    • b. per «aggregato edilizio» si intende un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere;
    • c. per «unità immobiliare» si intende ogni parte di edificio che, nello stato di fatto in cui si trova e secondo la destinazione d’uso, è di per sé utile ed indipendente a produrre un reddito proprio;
    • d. per «pertinenze» si intendono quelle di cui all’art. 817 del Codice Civile, “cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di una cosa”, laddove per “durevole” si intende “non occasionale né temporaneo”, come gli spazi interni all’edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa quali ad esempio: garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80, nonché i locali interni all’edificio di uso comune quali androni d’ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli), gli spazi esterni quali giardini, cortili, recinzioni, posti auto, logge, balconi;
    • e. per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie di edifici, quelli individuati nelle schede AeDES e/o nelle ordinanze di inagibilità con esito B, C ed E che rispondano alle indicazioni di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza;
    • f. per «riparazione con rafforzamento locale» e per «ripristino con miglioramento sismico» si intendono gli interventi così come definiti, rispettivamente, ai §§ 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
    • g. per “superficie utile netta” (S.U.) si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto delle murature interne ed esterne;
    • h. per «superficie non residenziale netta» (S.N.R.) si intende la superficie, calcolata al netto delle murature interne ed esterne, delle pertinenze della singola unità immobiliare;
    • i. per «superficie complessiva» (S.C.) si intende la sommatoria della superficie utile netta (S.U.) e della superficie non residenziale netta (S.N.R.) dell’unità immobiliare, a cui si aggiunge l’eventuale quota parte delle superfici delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare per le quali non sia stata presentata istanza ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera d) del d.l.;
    • j. per «muri di contenimento e para-terra» si intendono i manufatti atti a rispondere a sollecitazioni e spinte orizzontali, aventi la funzione di impedire lo smottamento di una scarpata o, comunque, di un terrapieno;
    • k. per «prezzario regionale» si intende il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, approvato con decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 16 gennaio 2019, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
    • l. per «costo dell’intervento» si intende il costo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, o di ripristino con miglioramento sismico delle strutture, di riparazione degli impianti danneggiati e/o interessati dai lavori, nonché di realizzazione delle finiture interne ed esterne strettamente connesse, aventi caratteristiche similari a quelle esistenti, e delle eventuali parti comuni dell’edificio, delle pertinenze, dei muri di sostegno e di contenimento, redatto sulla base del Prezzario unico regionale vigente alla data della presente ordinanza. Fanno parte del costo le spese di cui al successivo articolo 6;
    • m. per «costo parametrico» si intende l’importo del contributo al metro quadrato, parametrizzato al livello di danno rilevato, alle superfici dell’immobile e alla destinazione d’uso;
    • n. per «costo convenzionale» si intende il prodotto della superficie complessiva dell’unità immobiliare per il costo parametrico stabilito;
    • o. per «decreto-legge» o «d.l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/06/2019, n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019;
    • p. per «abitazione principale» si intende l’immobile che i proprietari, ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, adibivano ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 2
Soggetti legittimati

  1. Ai soggetti legittimati, così come individuati al comma 2  lett. a, b, nonché d (limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a, b) dell’art. 10 del D.L., e con le priorità stabilite  dal comma 1 dell’art. 9 lett. a b c del medesimo decreto, aventi diritto sugli immobili risultati inagibili con livello di danneggiamento inferiore alla soglia stabilita all’allegato 1, è concesso un contributo per interventi di riparazione con rafforzamento locale, o di miglioramento sismico delle strutture, così come rispettivamente definiti ai §§8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C) di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018, con le modalità di seguito indicate. (comma così modificato dall’art. 1 dell’ordinanza n.9 del 5 giugno 2020, reperibile sul sito commissariale).
  2. L’ammissibilità della tipologia di intervento di cui al comma precedente deve essere dimostrata ed attestata dal tecnico in relazione all’estensione del danno lieve, secondo quanto previsto dall’Allegato 1. Il Comune ne accerterà la compatibilità e la rispondenza all’entità dei danni, ferma la facoltà dell’ufficio del Commissario Straordinario di effettuare, a tal fine, controlli a campione.
  3. I soggetti legittimati potranno presentare, nell’ambito dei benefici di cui alla presente ordinanza, un’unica istanza limitatamente ad un solo immobile tra quelli individuati alle lettere a), b), d) del comma 2 dell’art. 10 del d.l. ancorché siano titolari di diritti su più immobili.
  4. In caso di trasferimento a terzi dei diritti di cui all’art. 10 comma 2 lettere a), b), d) del d.l. 32/2019, il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.

Articolo 3
Presentazione dell’istanza di contributo, di titolo abilitativo edilizio,
di comunicazione di avvio dei lavori

  1. I soggetti di cui all’articolo precedente, entro il 30 settembre 2020 trasmettono al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile danneggiato l’istanza di contributo, redatta secondo l’allegato “modello A”, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo eventualmente necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato, ovvero alla comunicazione di avvio dei lavori di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16.
  2. L’istanza di contributo, nonché tutte le istanze inerenti e conseguenti, sono trasmesse ai Comuni dotati di piattaforma digitale a mezzo dei sistemi connessi, mentre per gli altri Comuni mediante dvd in duplice copia, contenente tutti i documenti a firma digitale del solo professionista incaricato. In entrambi i casi, si provvederà alla trasmissione al Comune, mediante protocollo cartaceo, di una copia dell’intera documentazione in modalità cartacea (c.d. copia di cortesia). L’istanza di contributo (Modello A), senza alcuna documentazione allegata, è altresì per conoscenza trasmessa al Commissario Straordinario tramite PEC all’indirizzo comm.sisma2018ct@pec.governo.it

Articolo 4
Contenuto dell’istanza ed allegati
 (Articolo modificato ai commi 2 e 3 con Ordinanza n. 33 del 13 Settembre 2021)

  1. L’istanza di concessione del contributo deve indicare, per ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio;
    • a. i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento), e la relativa quota di spettanza;
    • b. in caso di edifici condominiali, i dati anagrafici completi dei proprietari (o usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento) delle singole unità immobiliari che compongono l’edificio, nonché del mandatario dagli stessi incaricato e per le quali è richiesto il contributo;
    • c. la destinazione d’uso di ogni singola unità immobiliare alla data dell’evento sismico, specificando in quale delle ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, d.l. 32/2019, così come sostituito dall’art 9 vicies bis legge156/2019, essa ricada;
    • d. i dati anagrafici di eventuali conduttori, comodatari o assegnatari soci di cooperative a proprietà indivisa, con l’indicazione degli estremi del contratto di locazione, di comodato o di assegnazione(regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);
    • e. i dati identificativi dell’immobile per cui si chiede il contributo (Comune, Via, numero civico, piano, ecc.), completi dei dati catastali;
    • f. gli estremi della scheda AeDES e dell’ordinanza di inagibilità dell’edificio;
    • g. la superficie utile netta (S.U.), la superficie utile non residenziale (S.R.N.) e la superficie complessiva (S.C.) di ogni singola unità immobiliare;
    • h. il nominativo del tecnico o dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione lavori, i quali devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, ivi compresi i requisiti di cui all’art. 83, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e di quelli previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.l.;
    • i. l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
  1. L’istanza di concessione del contributo, redatta dal richiedente, contiene altresì le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    • a. dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei requisiti necessari per la concessione dello stesso ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto-legge;
    • b. dichiarazione con la quale si attesti che, alla data dell’evento sismico, l’immobile era adibito ad abitazione principale ai sensi dell’art. 10 del d.l., con indicazione di chi vi risiedeva;
    • c. dichiarazione con la quale si attesti che l’immobile non è oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall’autorità amministrativa, anche se sospeso, a meno che lo stesso non sia stato revocato;
    • d. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento; (così sostituito con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021; vedi 2*)
    • e. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, in relazione all’immobile, penda, ovvero non penda, alcuna istanza di sanatoria, con indicazione, in caso positivo, degli estremi della pratica;
    • f. dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, non ha usufruito, o richiesto di usufruire, di ulteriore contributo o indennizzo pubblico o privato a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018, con indicazione, in caso positivo, della provenienza del contributo o dell’indennizzo e dell’entità dello stesso, specificando se le relative somme siano state liquidate o riscosse;
    • g. dichiarazione del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, con la quale si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 del d.l., di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC, di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi prevista all’art. 17, comma 2, del d.l., nonché di avere stipulato l’assicurazione professionale (di cui indicherà i relativi estremi);
    • h. dichiarazione del richiedente in ordine all’avvenuto inserimento nel contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori delle clausole riportate nello schema di contratto tipo allegato all’ordinanza agli articoli ivi individuati come cogenti.
  1. Alla richiesta di contributo devono essere allegati, anche ai sensi dell’art. 12 del d.l., oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, i seguenti documenti:
    • a. autocertificazione dei professionisti incaricati di non versare in situazione di potenziale conflitto d’interessi per avere essi, il coniuge, parenti ed affini entro il primo grado, eseguito verifiche per schede AeDES nel medesimo immobile;
    • b. relazione tecnica asseverata a firma del tecnico progettista, attestante il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e gli eventi sismici del 26 dicembre 2018;ildanno accertato, dal quale si evinca che il livello di danneggiamento è inferiore alla soglia stabilita all’Allegato 1 e che lo stesso rientri tra gli interventi di riparazione con rafforzamento locale o, in alternativa, tra gli interventi di ripristino con miglioramento sismico; che l’immobile oggetto di contributo ricade all’esterno dell’area interessata da fagliazione superficiale definita “zona di attenzione”, individuata e rappresentata graficamente nella mappa redatta dalla struttura commissariale e reperibile all’indirizzo: “https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-in-occasione-del-sisma-del-26-dicembre-2018/”;
    • c. scheda AeDES, se disponibile, o ordinanza di inagibilità e/o sgombero;
    • d. lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.7;
    • e. documentazione comprovante l’iscrizione dell’impresa affidataria dei lavori all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 nonché, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e di intervento;
    • f. documento di identità del richiedente, in corso di validità;
    • g. delega dei proprietari e/o nullaosta dei comproprietari delle unità immobiliari a presentare istanza di contributo, laddove l’istante sia persona diversa dal soggetto indicato all’art. 2 del d.l.;
    • h. delibera condominiale, adottata secondo la maggioranza speciale di cui all’art. 10, comma 9, del d.l., nel caso di interventi relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari;
    • i. documento attestante il diritto del richiedente del contributo;
    • j. in caso di immobili concessi in locazione, comodato o assegnati a soci di cooperative a proprietà indivisa, copia del contratto di locazione, di comodato o di assegnazione (regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131);
    • k. progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
  • I. rilievo dello stato di fatto riportante il quadro fessurativo dell’immobile;
  • II. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;
  • III. indicazione degli interventi edilizi da eseguire elaborati a norma della vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dai §§ 8.4.1 e 8.4.2 delle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018;
  • IV. studio geologico del terreno sul quale insiste il fabbricato oggetto d’intervento, corredato da idonee indagini geofisiche, finalizzato anche a certificare l’assenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale ed in un suo intorno ampio almeno 30 metri;
  • V. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico, nonché di riparazione degli impianti danneggiati e/o interessati dai lavori, di rifacimento delle finiture interne ed esterne strettamente connesse, aventi caratteristiche similari a quelle esistenti, e delle eventuali parti comuni dell’edificio, delle pertinenze, dei muri di sostegno e para-terra, redatto sulla base del Prezzario regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come previsto dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
  • VI. calcolo delle spese tecniche, geologiche ed indagini geofisiche e specialistiche, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
  • VII. quadro economico riepilogativo dell’opera;
  • VIII. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio;
  • IX. documentazione catastale completa di planimetrie, visura storica, estratto di mappa ed elenco subalterni;
  • X. atto con il quale, nella comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il professionista assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio e che gli stessi verranno eseguiti nel rispetto della normativa in zona sismica di cui ai §§ 8.4.1 e 8.4.2 delle N.T.C. In ogni caso, la comunicazione dei lavori da eseguire è redatta nel rispetto dei contenuti generali della pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione o ripristino così come previsto dall’art. 10 comma 3 della legge 55/2019, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e antisismica;
  1. copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto. (così sostituito con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021; vedi 3*)

La progettazione degli interventi deve avere carattere unitario per ogni unità strutturale o per ogni aggregato che abbia esercitato l’opzione di costituirsi come tale e deve essere conforme alla vigente normativa per le costruzioni in zona sismica ed a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.l. In nessun caso è possibile modificare la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari allo stato di fatto alla data del sisma.

Art. 5
Istruttoria e autorizzazione sindacale

  1. L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato, anche con l’ausilio del personale di cui all’art. 14 bis del decreto-legge, ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione richiesta dalla presente ordinanza, a verificare la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali, connessa alla regolarità del computo metrico estimativo e alla corretta applicazione del Prezzario regionale, ad accertare la compatibilità urbanistica, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo, la rispondenza alle prescrizioni adottate con la presente ordinanza nonché alla adozione del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.
  2. L’attività istruttoria segue strettamente le priorità indicate dall’art. 9, comma 1, d.l., come sostituito dall’art. 9 vicies bis della legge 156/2019, nonché ulteriori eventuali criteri che, all’interno di ciascuna fascia di priorità indicata nell’articolo in parola, saranno individuati con provvedimento sindacale di carattere generale preventivamente comunicato e condiviso dal Commissario Straordinario.
  3. Nella fase istruttoria il Comune potrà richiedere, ove necessario, eventuali elaborati integrativi o correttivi, assegnando un congruo termine per la presentazione degli stessi, comunque non superiore a 45 giorni, prorogabile su motivata richiesta di ulteriori 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, si procederà all’esame della pratica sulla base della documentazione in atti.
  4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal decreto-legge, resta fermo il potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sulla realizzazione delle opere in zona sismica attribuito ai Comuni, agli enti competenti ai sensi degli articoli 27 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380 e delle vigenti leggi regionali, al Commissario Straordinario ai sensi del decreto-legge 32/2019.
  5. Attesa la natura emergenziale del decreto-legge 32/2019 e considerato che i contributi di cui alla presente ordinanza verranno erogati successivamente al momento del rilascio dei titoli abilitativi, ed in parte solo a conclusione dei lavori, l’art 36, comma 2 e 3, della legge della Regione Siciliana n. 1 del 23/02/2019, afferente “spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, va interpretato nel senso che i professionisti hanno facoltà, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al citato comma 2, di attestare, producendone copia, l’esistenza di accordo con il committente con il quale si prevede che i compensi del professionista siano corrisposti coevamente alla erogazione delle rate di contributo come previsto dal successivo art. 7 della presente ordinanza. In caso di mancato pagamento di alcuna delle rate, il professionista informerà il Commissario Straordinario il quale provvederà a sospendere il pagamento delle successive rate di contributo.
  6. Nel corso dell’attività istruttoria viene applicato prioritariamente l’art. 17 della legge della Regione Siciliana n. 7 del 21/05/2019. Alla conferenza di servizi può partecipare il Commissario Straordinario o suo delegato.
  7. Il parere definitivo, espresso in tale sede su ciascun progetto esaminato, vale e sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
  8. Il Commissario Straordinario può convocare conferenza dei servizi finalizzata ad uniformare e coordinare le attività dei Comuni e degli altri uffici interessati.

Art. 5 bis
Esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda
(Articolo inserito con l’Ordinanza n. 13 del 18 Agosto 2020)

  1. I soggetti legittimati in possesso di idoneo titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, relativi all’esecuzione dei lavori sull’edificio danneggiato dal sisma, che abbiano presentato domanda di contributo secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, possono procedere, anticipandone i costi, all’esecuzione dei lavori, nelle more dell’istruzione della domanda e senza che ciò comporti pregiudizio all’eventuale diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto di quanto regolamentato con la presente ordinanza e della normativa.
  2. I soggetti di cui al comma precedente prima dell’inizio dei lavori comunicano al Comune ed al Commissario straordinario di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, indicando il nominativo del professionista incaricato della direzione lavori, in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico e l’impresa affidataria dei lavori, scelta tra quelle iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
  3. L’esecuzione dei lavori non modifica l’attività istruttoria che segue le priorità indicate al comma 2 dell’art. 5 della presente ordinanza e deve riguardare l’intera unità strutturale.
  4. In nessun caso l’esecuzione dei lavori costituisce titolo per il riconoscimento del contributo qualora questo non fosse dovuto, in tutto o in parte, a conclusione del procedimento istruttorio.
  5. Completata la fase istruttoria, il Commissario si determina in ordine alla concessione ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza di contributo, informandone il Comune ed il richiedente.
  6. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce al Comune, il quale provvede all’erogazione in favore del beneficiario con le modalità indicate nella presente ordinanza, le somme del contributo spettante.
  7. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
  8. Sui lavori eseguiti ai sensi del presente articolo, il Commissario si riserva di effettuare, con l’ausilio dei Comuni e degli Uffici regionali competenti, verifiche a campione in misura non inferiore al 10% delle istanze pervenute, finalizzate ad accertare le condizioni dell’immobile ante e post intervento.
  9. Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla conformità dell’intervento alle previsioni del titolo edilizio sono svolte durante l’esecuzione e comunque prima della conclusione dei lavori e della certificazione del direttore lavori di regolare esecuzione delle opere, ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 6
Determinazione del contributo

  1. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del decreto-legge, per gli interventi oggetto della presente ordinanza, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’art. 8 del d.l., è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile. Il contributo, calcolato secondo le disposizioni che seguono, ha un tetto massimo erogabile pari ad euro 50.000,00 IVA inclusa per ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva nonché euro 50.000,00 IVA inclusa per l’intervento di cui alla lett. d) dell’art. 10 comma 2 del d.l., oltre le spese tecniche di cui al successivo art. 9. Il contributo massimo erogabile per le unità immobiliari di proprietà esclusiva di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 10 del d.l. è aumentato ad euro 60.000,00 IVA inclusa nelle ipotesi di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
  2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento per ciascuna unità immobiliare nonché per le parti comuni di cui alla lett. d) dell’art.10 comma 2 del d.l., così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario regionale, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 oltre IVA prevista per Legge, e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 440,00 euro/mq, oltre IVA, per la superficie complessiva (S.C.) dell’unità immobiliare. (Costo Parametrico applicabile, giusta quanto previsto dall’ordinanza 78, a richieste di contributo non decretate al 5.09.2023 vedi 1*).
  3. Il costo dell’intervento comprende:
    • a. i lavori di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento delle strutture nonché di riparazione degli impianti danneggiati e/o interessati dai lavori, di rifacimento delle finiture interne ed esterne strettamente connesse, aventi caratteristiche similari a quelle esistenti, oltre le eventuali parti comuni dell’edificio e delle pertinenze;
    • b. le indagini geologiche, geofisiche, specialistiche, tra le quali le eventuali prove di laboratorio sui terreni e sui materiali che compongono la struttura ritenute strettamente necessarie, le spese tecniche, i tributi e canoni di qualsiasi tipo dovuti per l’occupazione del suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.

Sono, altresì, ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge, i costi relativi alla realizzazione di muri di sostegno o di contenimento essenziali per la riparazione degli edifici e delle loro pertinenze o per la tutela della pubblica e privata incolumità. Il contributo è pari al 100% del costo ammissibile e nei limiti del contributo massimo erogabile per ciascun edificio.

  1. Ai fini della determinazione del contributo i costi parametrici sono incrementati delle percentuali come di seguito indicate:
    • a. 10% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
    • b. 10% per unità ad uso abitativo o porzioni di esse, con altezza d’interpiano superiori a ml 3,50;
    • c. 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10,11, 12, del d.lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
    • d. 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. più sopra indicato;
    • e. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferiore a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
    • f. 10% per ripristino con miglioramento sismico.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, giusta quanto prevista al comma 1, il contributo massimo erogabile è fissato in euro 60.000,00 IVA inclusa e oltre le spese tecniche di cui al successivo articolo 9. Gli incrementi di cui al presente comma sono cumulabili (ad eccezione di quelli di cui alle lettere c) e d)).

  1. Il costo dell’intervento come sopra determinato – esclusa IVA, spese tecniche ed indagini – è destinato, per almeno il 40%, alla riparazione dei danni con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico, ivi compresi i muri di sostegno e contenimento e, per la restante parte, alle opere di finitura interne ed esterne strettamente connesse.
  2. L’entità del contributo per l’edificio oggetto dell’intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti per le singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze, oltre alle parti comuni dell’edificio per le quali non sia stata presentata istanza ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera d) del d.l., ai muri di contenimento e sostegno, alle spese nei limiti della misura accertata e ritenuta congrua ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del d.l., a valere sulla contabilità speciale.
  3. Per gli edifici condominiali, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 10 del d.l. 32/2019, i contributi spettanti agli aventi diritto sono concessi in relazione alle spese da sostenere per l’unità immobiliare nella disponibilità esclusiva, nonché in relazione alle spese da sostenere sulle parti comuni dell’edificio danneggiato dal sisma e classificato con esito B, C ed E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, era presente almeno un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 10, comma 2, del d.l. 32/2019. Ai fini della determinazione del costo di intervento, le opere relative alle parti comuni, sono valutate assumendo a parametro quello stabilito dall’art. 6 comma 2 per il ripristino delle condizioni preesistenti al sisma.
  4. In presenza di un aggregato edilizio di cui all’art. 1, comma 4, lett. b), composto da edifici inagibili e con stato di danno lieve, può procedersi su base volontaria a intervento unitario di riparazione e rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico, previa presentazione di unica istanza di contributo. L’unitarietà dell’intervento sull’aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall’affidamento dell’esecuzione dei lavori ad un’unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all’art. 4, comma 1, lett. i) e comma 3 lettera e). Il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al §§ 8.4.1 e 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. L’istanza di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall’articolo 4 nonché di copia del verbale di assemblea e nomina del procuratore.

Articolo 7
Concessione del Contributo
(Articolo modificato con l’Ordinanza n. 22 del 21 Gennaio 2021)

  1. Il Comune, verificata la spettanza del contributo ed il relativo importo, trasmette al Commissario Straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, unitamente alla documentazione allegata.
  2. Il Commissario, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, si determina in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Comune provvede altresì a richiedere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art 11 della legge 16 gennaio 2003.
  3. La concessione del contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del d.l. 32/2019, è annotata nei registri immobiliari a cura del Commissario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità;
  4. la concessione del contributo è subordinata alla previsione, nel contratto di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori, delle clausole indicate come cogenti nello schema di contratto tipo e di cui all’art. 4 comma 2 lett. i.

Articolo 8
Erogazione del contributo
(Articolo modificato con Ordinanza n. 74 del 28 Marzo 2023)

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
    • a Una prima rata di contributo, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
      Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
      I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      II. Comunicazione di fine lavori;
      III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate;
      VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
  1. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. d). (vedi 1*)

 

Articolo 8 bis
Erogazione del contributo
(Articolo inserito con Ordinanza n. 74 del 28 Marzo 2023)

Erogazione del contributo dietro presentazione di polizza fidejussoria

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
    • a Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 30% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
      I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari al 25% dell’ammontare complessivo del contributo stesso;
    • b. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (primo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il primo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL.
      Le somme erogate con la prima rata sono destinate al pagamento del primo SAL pari al 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.
    • c. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (secondo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • d. Una quarta rata pari al saldo del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori (terzo SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della quarta rata di contributo, subordinata all’esito positivo del controllo in cantiere e alla vigenza della polizza fidejussoria fino al completamento dei lavori da eseguire, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      I. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      II. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il terzo SAL;
    • e. Entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, il direttore dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:
      I. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto ed ultimo SAL e dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il quarto SAL. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
      II. Comunicazione di fine lavori;
      III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      VI. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      IX. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
      X. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria.
  2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
    Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del Direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente comma 1, lett. e). Solo dopo l’esito positivo del controllo della documentazione presentata al Comune, il Commissario potrà ordinare lo svincolo della polizza.

Articolo 8
Erogazione del contributo
(Articolo modificato al comma 1 con Ordinanza n. 38 del 21 Dicembre 2021)

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
    • a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
    • I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
    • II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
    • III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
    • b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
    • I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
    • c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
    • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
    • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
    • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • d. Una terza rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
    • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
    • II. Comunicazione di fine lavori;
    • III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
    • IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
    • V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
    • VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del terzo Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate. (così sostituito con Ordinanza n. 38 del 21.12.2021; vedi 1*).
    • VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
    • VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
    • IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
    • X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.
  2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
  3. Il Comune emetterà provvedimento di revoca dello stato di inagibilità entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, da parte del direttore dei lavori, della documentazione di cui al precedente c. 1, lett. c).

Articolo 9
Disciplina delle spese tecniche
(Articolo modificato al comma 4 con Ordinanza n. 33 del 13 Settembre 2021)

  1. In relazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., il limite massimo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche, ad esclusione delle spese per indagini geologiche, geofisiche e specialistiche, per interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico di edifici danneggiati dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, ammessi al contributo sulla base della presente ordinanza, la percentuale è pari al 12,50% dell’importo dei lavori, oltre oneri previdenziali e IVA.
  2. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.
  3. Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., le indagini geologiche e/o geofisiche e specialistiche previste dal piano d’indagini preventivamente concordato con il progettista, sono riconosciute nella percentuale del 2,5% dell’importo dei lavori, oltre oneri previdenziali e IVA, di cui lo 0,5% per l’analisi di risposta sismica locale o altro tipo di indagine ritenuta necessaria dal geologo.
  4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, le indagini geologiche e geofisiche minime che devono essere eseguite e che sono ammesse a contributo degli edifici danneggiati risultano essere: almeno N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), per ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio e calcolare il parametro Vs equivalente; potranno comunque essere eseguite e saranno ammesse a contributo nei limiti previsti dalla legge, se ritenute congrue dall’Area Geologia della Struttura Commissariale, ulteriori indagini ritenute utili, per elaborare l’analisi di risposta sismica locale e definire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale, in funzione del contesto geologico-strutturale dell’area esaminata ed in contesti geostrutturali particolari in cui si ha evidenza o motivatamente si sospetta l’esistenza di vuoti, fratture e faglie tettoniche, ovvero in aree interessate da fratture e faglie mappate nei Piani Regolatori o in altre cartografie tematiche e scientifiche. (così sostituito con Ordinanza n. 33 del 13.09.2021; vedi 5*)
  5. Nel caso in cui i risultati delle suddette indagini non fossero sufficienti per chiarire gli aspetti geologico-strutturali del sito, si approfondiranno gli studi integrando con ulteriori indagini geofisiche (geoelettrica, sismica a rifrazione etc.) e geognostiche.

Articolo 10
Cumulabilità dei contributi

  1. Non sono ammessi a contributo edifici per i quali i soggetti legittimati o loro delegati abbiano già presentato istanza ai sensi dell’art. 3 della Direttiva del 19.02.2019 del Commissario delegato all’emergenza relativa ai contributi ex art. 6 OCDPC n. 566/2018 e per i quali sia già stato adottato il relativo provvedimento di approvazione del contributo da parte dei Comuni.

Articolo 11
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio 

  1. Per tutti gli interventi ammessi a contributo, ai sensi della presente Ordinanza, il Comune in cui ricade l’edificio danneggiato vigila, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione dei lavori conformemente al titolo edilizio oggetto dell’intervento.
  2. Il Commissario Straordinario provvede all’attività di coordinamento, vigilanza, controllo, assistenza e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e della spesa, anche con controlli a campione nella misura di almeno il 10% delle istanze ammesse a contributo, anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana e dei Comuni.

Articolo 12
Conformità urbanistica – Opere abusive

  1. Eventuali richieste di sanatoria sugli immobili oggetto dell’istanza di contributo devono essere preventivamente definite. Sino alla definizione della richiesta di sanatoria l’istruttoria dell’istanza di concessione dei contributi è sospesa. In caso di accoglimento della richiesta di sanatoria, si procede immediatamente a definire l’istanza di concessione dei contributi.
  2. Le istanze di sanatoria vanno trattate, al più tardi, all’atto in cui, secondo i criteri di priorità di cui ai precedenti articoli, ha da procedersi all’esame della richiesta di contributo ed hanno da essere definite entro il termine perentorio di 90 giorni. Agli effetti di cui al comma 1, la presenza di opere non conformi alla normativa urbanistico-edilizia è ostativa alla concessione del contributo salvo che dette opere insistano su porzioni del bene dotate di autonomia strutturale rispetto all’edificio per il quale è richiesto il contributo.

Articolo 13
Inizio e conclusione dei lavori
(Articolo modificato al comma 1 dall’Ordinanza 47 del 29 aprile 2022)

  1. I lavori debbono avere inizio entro 90 giorni dall’avvenuta notifica del provvedimento di concessione del contributo ovvero da quello della erogazione dell’anticipo se richiesto, mediante comunicazione di concreto inizio dei lavori da parte del Direttore dei lavori e debbono essere ultimati nei successivi 545 giorni naturali e consecutivi. (2*)
  2. La mancata osservanza dei termini di cui sopra comporta l’avvio del procedimento di revoca del contributo e, all’esito, la decadenza dal beneficio del contributo di autonoma sistemazione (CAS).
  3. Su specifica richiesta del beneficiario, il termine di ultimazione può essere prorogato per giustificati motivi, per una sola volta e comunque per un termine non superiore a 60 giorni. 
  4. Sulla concessione della proroga dei tempi di ultimazione si esprime il Comune nel quale ricade l’immobile danneggiato.

Articolo 14
Sospensione e revoca del contributo

  1. Il Commissario Straordinario procede alla sospensione ed eventualmente alla revoca del contributo, attivando le procedure per il recupero delle somme erogate, qualora sia accertata la inosservanza di quanto previsto nell’ordinanza e non si proceda alla sua regolarizzazione entro i termini indicati nella diffida che il Commissario medesimo provvederà a comunicare, di accertata falsità di atti e dichiarazioni, di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Articolo 15
Entrata in vigore

  • La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia


Si riporta il testo dell’Ordinanza nella sua formulazione precedente e vigente fino al 4 settembre 2023:

*1.  Omissis…. 440,00 euro/mq

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