Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, siti nella zona esterna a quella di attenzione così come definita nella mappa pubblicata il 20 Febbraio 2020 sul sito della Struttura Commissariale, che a seguito del sisma del 26 Dicembre 2018 hanno subito danni lievi. Inserimento dell’art. 5 bis relativo all’inizio dei lavori.

Ordinanza n°13 del 18 agosto 2020

18 Agosto 2020

Ordinanza n°13 del 18 agosto 2020

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato dal Commissario, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Considerato che nella premessa dell’ordinanza n. 7 del 25 maggio 2020 è stata esplicitata l’opportunità di procedere prioritariamente e con urgenza all’esecuzione di interventi di riparazione in immobili destinati ad abitazione principale che ebbero a subire danni lievi in zona esterna a quella di attenzione come definita nella mappa realizzata dall’Ufficio e pubblicata il 20 febbraio 2020 nel sito del Commissario Straordinario, secondo i criteri di priorità indicati all’art. 9 comma 1 del decreto legge 32/2019, come sostituito dall’art. 9 vicies bis della legge 156/2019;

Rilevato che, a seguito dell’emergenza sanitaria in essere, i comuni hanno ancora in corso le procedure selettive per l’assunzione del personale di cui all’articolo 14 bis del d.l. 32/2019 e che pertanto l’inizio dei lavori per coloro che intendono accedere all’ordinanza di cui sopra potrebbe essere rallentato dalla carenza di personale in servizio presso gli enti sopramenzionati;

Ritenuta l’opportunità di consentire l’immediato avvio dei lavori specie in considerazione del fatto che si tratta di “danni lievi”, che quindi non comportano la necessità di procedere a lavori di particolare rilievo e complessità, che comunque impediscono il rientro della popolazione negli immobili dichiarati inagibili.

DISPONE

Articolo 1

Nell’Ordinanza n° 7 del 25 Maggio 2020 è inserito il seguente articolo che assumerà il numero 5 bis:

  1. I soggetti legittimati in possesso di idoneo titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, relativi all’esecuzione dei lavori sull’edificio danneggiato dal sisma, che abbiano presentato domanda di contributo secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, possono procedere, anticipandone i costi, all’esecuzione dei lavori, nelle more dell’istruzione della domanda e senza che ciò comporti pregiudizio all’eventuale diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto di quanto regolamentato con la presente ordinanza e della normativa.
  2. I soggetti di cui al comma precedente prima dell’inizio dei lavori comunicano al Comune ed al Commissario straordinario di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, indicando il nominativo del professionista incaricato della direzione lavori, in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico e l’impresa affidataria dei lavori, scelta tra quelle iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
  3. L’esecuzione dei lavori non modifica l’attività istruttoria che segue le priorità indicate al comma 2 dell’art. 5 della presente ordinanza e deve riguardare l’intera unità strutturale.
  4. In nessun caso l’esecuzione dei lavori costituisce titolo per il riconoscimento del contributo qualora questo non fosse dovuto, in tutto o in parte, a conclusione del procedimento istruttorio.
  5. Completata la fase istruttoria, il Commissario si determina in ordine alla concessione ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza di contributo, informandone il Comune ed il richiedente.
  6. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce al Comune, il quale provvede all’erogazione in favore del beneficiario con le modalità indicate nella presente ordinanza, le somme del contributo spettante.
  7. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
  8. Sui lavori eseguiti ai sensi del presente articolo, il Commissario si riserva di effettuare, con l’ausilio dei Comuni e degli Uffici regionali competenti, verifiche a campione in misura non inferiore al 10% delle istanze pervenute, finalizzate ad accertare le condizioni dell’immobile ante e post intervento.
  9. Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla conformità dell’intervento alle previsioni del titolo edilizio sono svolte durante l’esecuzione e comunque prima della conclusione dei lavori e della certificazione del direttore lavori di regolare esecuzione delle opere, ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

Articolo 2

Si dispone procedersi all’inserimento qui sopra indicato nel testo dell’ordinanza n° 7 del 25 Maggio 2020 procedendosi all’aggiornamento della stessa nel sito commissariale con indicazione e richiamo alla presente ordinanza.

 

Articolo 3

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni di cui all’allegato 1 del D.L.32/2019 che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Salvatore Scalia

Allegati