Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Considerato che nella premessa dell’ordinanza n. 7 del 25 maggio 2020 è stata esplicitata l’opportunità di procedere prioritariamente all’esecuzione di interventi di riparazione in immobili destinati ad abitazione principale che ebbero a subire danni lievi in zona esterna a quella di attenzione come definita nella mappa realizzata dall’Ufficio e pubblicata il 20 febbraio 2020 nel sito del Commissario Straordinario, secondo i criteri di priorità indicati all’art. 9 comma 1 del decreto legge 32/2019, come sostituito dall’art. 9 vicies bis della legge 156/2019,
Rilevato che all’art. 2 dell’ordinanza n.7 i soggetti legittimati a proporre istanza di contributo sono stati individuati con il richiamo al comma 2, lettere a), b) e d) dell’art. 10 del D.L. 32/2019 e che, per errore materiale e difformemente dalla premessa, è stato omesso di indicare che le opere previste dalla lettera d) del predetto art. 10 (strutture e parti comuni degli edifici danneggiati) dovevano ritenersi ammesse a contributo solo nel caso in cui nell’edificio fosse presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a) e b) dell’art. 10 (c.d. abitazione principale) con esclusione di quelle di cui alla lettera c) (immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale), peraltro non ricompresi né nell’ordinanza in parola né nell’art. 9 comma 1 lett. c) del D.L. 32/2019 successivamente richiamato per quel che attiene alle priorità,
Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla correzione e modifica dell’ordinanza n.7 nel senso che, ove si leggeva “ai soggetti legittimati, così come individuati al comma 2 lett. a, b, d dell’art. 10 del D.L. […omissis] è concesso” ha invece da leggersi “ai soggetti legittimati, così come individuati al comma 2 lett. a, b, nonché d (limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a, b), dell’art.10 del D.L. […omissis] è concesso”
DISPONE
Articolo 1
l’articolo 2 comma 1 dell’ordinanza n.7 del 25 maggio 2020 è così corretto e modificato:
“Ai soggetti legittimati, così come individuati al comma 2 lett. a, b, nonché d (limitatamente alle ipotesi di cui alle predette lettere a, b) dell’art. 10 del D.L., e con le priorità stabilite dal comma 1 dell’art. 9 lett. a b c del medesimo decreto, aventi diritto sugli immobili risultati inagibili con livello di danneggiamento inferiore alla soglia stabilita all’allegato 1, è concesso un contributo per interventi di riparazione con rafforzamento locale, o di miglioramento sismico delle strutture, così come rispettivamente definiti ai §§8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C) di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018, con le modalità di seguito indicate”.
Articolo 2
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni di cui all’allegato 1 del D.L.32/2019 che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia