Riapertura dei termini di cui all’articolo 3, comma 4, dell’Ordinanza commissariale n. 71 del 1° marzo 2023 come modificata dall’Ordinanza commissariale n.77 del 24 luglio 2023

Ordinanza n. 102 del 12 Luglio 2024

12 Luglio 2024

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea interessati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, Dott. Salvatore Scalia nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2019 e successivamente prorogato con DPCM fino al 31/12/2024;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2018”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

Visto in particolare l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026“, in particolare l’art. 1, comma 433, prevede che termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024;

Visto l’art. 17 bis del d. l. 30 dicembre 2023 n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024 n. 18 con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza senza soluzione di continuità;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

Visto il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare:

l’art. 1 bis, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 39 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 che ha previsto:

“Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto (n.d.r., comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016), interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter (n.d.r., che prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il superbonus per interventi di efficienza energetica spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione) e 4-quater (n.d.r., nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus per interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell’estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.”;

  • l’abrogazione del comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, 11;

Considerato che il combinato disposto delle modifiche e integrazioni di cui al punto che precede ha sostanzialmente eliminato la possibilità di usufruire del c.d. superbonus “rafforzato” (art. 119, comma 4-ter, decreto-legge n. 34/2020) in alternativa al contributo della ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020;

Considerato, altresì, che le novelle legislative più sopra indicate e quelle medio tempore intervenute hanno creato condizioni   di oggettiva difficoltà nell’accesso agli incentivi fiscali e hanno altresì determinato condizioni di possibile esclusione da qualsiasi forma di contribuzione pubblica a favore non solo di chi avesse già formalizzato  la rinuncia al contributo sisma al fine di ottenere un incremento del beneficio fiscale e non avesse, nelle more dell’entrata in vigore del recente decreto-legge n. 39 del 2024, presentato la CILA o adottato la delibera assembleare, ovvero presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, come previsto dall’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2024 ma, più in generale, di coloro che avevano ipotizzato di ricorrere al beneficio fiscale in luogo del contributo commissariale;

Ritenuta la necessità di consentire a coloro che si fossero determinati a rinunciare al contributo commissariale optando per gli sconti fiscali più sopra indicati di procedere alla revoca di tale rinuncia;

Considerato ancora che in taluni casi soggetti interessati alla ricostruzione, pur non avendo presentato istanza alcuna per l’ottenimento del contributo commissariale né avendovi rinunciato al fine di fruire del “superbonus rafforzato”, hanno rappresentato di essere in possesso di titolo edilizio che, alla stregua della precedente legislazione, avrebbe potuto comportare l’accesso ai benefici fiscali che avrebbero potuto consentire loro di ripristinare l’agibilità dell’immobile, cosa questa però, a seguito delle modifiche legislative intervenute, di norma non più praticabile;

Ritenuta l’opportunità di consentire anche a costoro di accedere al contributo commissariale atteso che l’aspetto edilizio-urbanistico sarebbe stato già positivamente evaso, con conseguente possibilità di esitare la richiesta in tempi rapidi, e che la richiesta di rilascio del titolo edilizio o la comunicazione dell’inizio dei lavori in epoca anteriore all’adozione del decreto 39/2024, limitativo della possibilità di accedere utilmente ai benefici fiscali, è da ritenersi probatorio dell’intenzione di procedere al ripristino degli immobili danneggiati dal sisma al contrario di quanto può assumersi, invece, nel caso in cui non sia stata avanzata richiesta di contributo commissariale né si sia provveduto a richiedere il rilascio del titolo abilitativo;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 71 del 1° marzo 2023 recante il “Piano generale di riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Ricostruzione privata” e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, che prevede che:

“il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo è fissato alla data del 24 luglio 2023”, successivamente prorogato al 31 luglio 2023 con Ordinanza commissariale n.77 del 24 luglio 2023.

Ritenuta l’opportunità, per le motivazioni più sopra indicate, di prorogare il termine concesso per richiedere il contributo commissariale, già indicato nel 31 luglio 2023, fino al 31 ottobre 2024 al fine di consentire, nei casi sopra indicati, di presentare istanza di contributo eventualmente previa revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo commissariale già manifestata al fine di fruire del cosiddetto “superbonus rafforzato”;

Sottolineato che laddove i lavori abbiano avuto concretamente inizio l’istanza non potrà ritenersi ammissibile in quanto in contrasto con le procedure previste per l’erogazione dei contributi da parte della Struttura commissariale, che vedono la effettuazione di sopralluoghi e di controlli sulla natura, l’entità, la regolarità delle opere poste in essere anche al fine di raggiungere l’obiettivo del rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici già danneggiati dal sisma;

Considerato che la presente ordinanza tiene conto di altra analoga adottata in materia da altro ufficio commissariale;

Considerato che nell’individuare le priorità nell’esame delle istanze avanzate ai sensi della presente ordinanza occorre seguire i principi e gli indirizzi individuati nelle ordinanze e nelle circolari sino ad oggi adottate che prevedono la priorità per le “abitazioni principali” e per gli altri immobili l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;

Dato atto che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE e ai Comuni interessati e che nessun rilievo è stato proposto;

DISPONE

Articolo 1
(Riapertura dei termini di cui all’articolo 3, comma 4 dell’Ordinanza commissariale n. 71 del 1° marzo 2023)

  1. In considerazione della nuova disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di sismabonus ed ecobonus, i termini previsti nell’Ordinanza commissariale n.71 del 1° marzo 2023, così come prorogati dall’Ordinanza commissariale n.77 del 24 luglio 2023, per la presentazione delle istanze finalizzate all’ottenimento del contributo commissariale sono prorogati al 31 ottobre 2024, nei casi di cui ai successivi articoli.

Articolo 2
(Ambito di applicazione della presente ordinanza)

  1. La presente ordinanza si applica:
  2. A tutti i soggetti che entro il 29 marzo 2024 ebbero a comunicare la rinuncia al contributo commissariale giusto quanto previsto dal comma 4-ter dell’art. 119 del D.L.34/20 e dalle linee guida dell’Agenzia delle Entrate (superbonus rafforzato);
  3. A tutti coloro che entro il 29 marzo 2024 avevano richiesto titolo edilizio finalizzato alla riparazione/ricostruzione degli immobili residenziali danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018 e di cui alle precedenti Ordinanze commissariali o che, a tale data, avevano inoltrato ai comuni un titolo abilitativo;
  4. La presente ordinanza non si applica laddove i lavori siano stati effettivamente iniziati. All’istanza verrà allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che i lavori non sono stati avviati, nonché copia della eventuale rinuncia al contributo commissariale riportante i dati del protocollo.
  5. La veridicità della dichiarazione di cui al punto 2) potrà essere oggetto di sopralluogo e controllo da parte dell’ufficio commissariale.

Articolo 3
(Priorità nell’esame delle istanze)

  1. La priorità da parte degli uffici comunali e della Struttura commissariale nell’esame delle istanze di contributo presentate ai sensi della presente ordinanza è la seguente:
  2. Immobili destinati ad abitazione principale: all’esito dell’esame delle pratiche “abitazione principale” già introitate secondo l’ordine di loro presentazione;
  3. Immobili residenziali con destinazione diversa: all’esito dell’esame delle pratiche “seconde case” già introitate secondo l’ordine di loro presentazione.

Articolo 4
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, all’ANCE e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati