Proroga del termine per la presentazione delle richieste di cui all’Ordinanza n. 16 del 9 dicembre 2020 “Contributi ai privati per gli oneri sostenuti per traslochi e depositi di cui all’art. 9 comma 2 lettera e) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”

Ordinanza n°42 del 24 gennaio 2022

24 Gennaio 2022

Ordinanza n°42 del 24 gennaio 2022

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza;

visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Considerato che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, comma 463, prevede che termini di cui all’articolo 6, comma2, primo e secondo periodo, del decretolegge18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Tenuto conto che al momento dell’adozione del presente atto l’incarico del Commissario straordinario Dott. Salvatore Scalia non è stato né prorogato, né revocato;

Visto l’art. 2. del decreto- legge n. 293 del 16 maggio 1994, convertito in legge n. 444 del 15 luglio 1994, riguardante “Scadenza e ricostituzione degli organi” il quale dispone che “Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti” e il successivo art. 3 rubricato “Proroga degli organi – Regime degli atti” il quale prevede che:

  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
  3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Visto l’art.9 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019 recante “Ricostruzione privata” ed in particolare il comma 2 lettera e) del predetto art. 9, che dispone contributi fino al 100% degli: “oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei”;

Visto l’art. 10 comma 1 della O.C.D.P.C. n.566 del 28.12.2018 che recita: “Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato a riconoscere un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione, nel limite massimo di euro 1.500, nonché a reperire appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino dell’immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza”;

Sottolineato che la normativa più sopra richiamata limita l’erogazione dei contributi ai nuclei familiari che negli immobili danneggiati avevano abitazione principale;

Rilevato che le spese relative a depositi e traslochi sono state solo in parte inoltrate e che comunque non tutte sono state evase;

Considerato che ulteriori traslochi verranno effettuati per consentire l’esecuzione dei lavori di ricostruzione e riparazione degli immobili e, successivamente, all’atto del rientro della popolazione negli edifici alla conclusione delle opere e sino alla revoca del provvedimento che ne ha dichiarato l’inagibilità, che sino a tale momento permarrà l’esigenza di mantenere il deposito dei mobili e delle masserizie

Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere in merito ad evitare il rinvio dell’avvio dei lavori di riparazione/ricostruzione degli edifici danneggiati a causa della presenza di mobili e masserizie e che tale esigenza si manifesta anche per i depositi già in essere non potendosi certo prevedere la cessazione del rapporto di deposito nelle more della ricostruzione e della nomina del commissario

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dal Commissario di Governo per la ricostruzione delle zone terremotate dell’Aquila a seguito del sisma del 5 maggio 2009;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

DISPONE

Articolo 1
Proroga del termine di presentazione delle istanze di cui all’Ordinanza n. 16 del 9 dicembre 2020

  1. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo di cui all’art. 6 dell’Ordinanza Commissariale n. 16 è prorogato sino al 31dicembre 2022.

Il Commissario Straordinario
                                                                                                          Dott. Salvatore Scalia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.  n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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