Premessa
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 (DPCM 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), ha tra i suoi compiti quello di redigere la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico (art. 7 comma 1 g del decreto-legge sopra richiamato). In particolare, il Commissario deve adottare le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari, attraverso specifici piani di riparazione e ricostruzione, di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, idrogeologico e alla tutela paesaggistica, programmando l’uso delle risorse finanziarie.
Le attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto devono procedere secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata.
Gli studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana per il territorio terremotato sono ancora in itinere e non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione. Ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti.
Dovendo dunque coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di una rapida ricostruzione delle aree terremotate, secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, con quella di sicurezza, la Struttura Commissariale ha realizzato due mappe delle microzone omogenee delle faglie attive e capaci (FAC) che si sono mosse in occasione del sisma del 26 dicembre 2018. Tali mappe sono state redatte sulla base di numerosi studi scientifici già pubblicati su riviste di livello nazionale ed internazionale, nonché sullo studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale e considerando le prescrizioni delle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC). Una prima mappa del territorio terremotato individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione è stata avviata con l’adozione delle Ordinanze n.7, n.9 e n.13 del Commissario straordinario, con le quali è autorizzata la riparazione di edifici che hanno subito danni di lieve entità individuati così come indicati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.7.
Successivamente, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania e dell’agenzia nazionale Invitalia, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e la Zona di Rispetto (ZRFAC), che circoscrivono le aree caratterizzate da maggiore pericolosità sismica. Gli edifici ricadenti nella Zona di Rispetto ZRFAC sono certamente quelli più esposti a futuri, possibili danneggiamenti sismoindotti, attesa l’elevata frequenza con cui gli eventi sismici si ripetono lungo la Faglia di Fiandaca, ovvero la struttura tettonica che ha generato il sisma del 26 dicembre 2018.
Pertanto, la Struttura Commissariale intende favorire, solo in tali casi, la delocalizzazione delle unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata sul sito del Commissario Straordinario il 18 agosto 2020, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), atteso che la riparazione o ricostruzione di tali immobili sarebbe antieconomica e non offrirebbe adeguata sicurezza in caso di successivi eventi sismici.
Il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., laddove non possa procedersi alla ricostruzione nel medesimo sito attesa la sua pericolosità in quanto ricadente nella Zona di Rispetto ZRFAC, prevedere la corresponsione di contributi in favore dei proprietari di immobili che hanno da essere delocalizzati, così da consentire loro un’adeguata, sicura ed immediata sistemazione in nuovo sito.
L’Ordinanza commissariale n.14 del 30 settembre 2020 già prevede le modalità per la ricostruzione o riparazione generalizzata degli immobili danneggiati dal sisma. Nella percentuale di contribuzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare del “diritto alla abitazione” previsto dall’art. 47 della Costituzione.
Pertanto, ritenuta l’opportunità, allo stato, di procedere alla delocalizzazione su base volontaria, e quindi ad istanza dei proprietari degli immobili ricadenti nella Zona di Rispetto ZRFAC così come individuata nella mappa più sopra indicata, si ritiene di prevedere contributi per l’acquisto o la ricostruzione di immobile equivalente a quello danneggiato o distrutto con esito di scheda AeDES B, C, E e, prioritariamente, degli immobili destinati ad abitazione principale.
In mancanza di specifica previsione nel D.L. 32/2018 in ordine alle modalità da seguire per la delocalizzazione, sono stati letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila e del Centro Italia, che possono essere presi come riferimento per l’adozione del presente piano. Nel seguito del presente documento, utilizzando gli esiti di agibilità censiti alla data del 18 febbraio 2020 col sistema ERIKUS dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana (DRPC), si individueranno la quantità e l’ubicazione delle unità immobiliari potenzialmente da delocalizzare, assumendo le determinazioni conseguenti.
Ubicazione e quantificazione preliminare degli edifici da delocalizzare
Si considera attiva una faglia che si è mossa almeno una volta negli ultimi 40.000 anni ed è considerata capace una faglia attiva che raggiunge la superficie topografica, producendo una dislocazione del terreno. La microzona omogenea di una Faglia Attiva e Capace (FAC) è costruita in modo da comprendere la traccia del piano di rottura principale ed i fenomeni deformativi del terreno correlati al piano di rottura principale.
La Zona di Rispetto ZRFAC è l’area individuata intorno alla traccia del piano di rottura principale della faglia attiva e capace, identificata con certezza. La ZRFAC può essere asimmetrica rispetto alla traccia, in funzione della cinematica della faglia, ed è contenuta nella Zona di Suscettibilità ZSFAC, anche se tra le due zone non c’è sovrapposizione. In altre parole, un punto sulla mappa topografica può essere qualificato come ricadente o nella ZSFAC o nella ZRFAC, laddove individuata. Maggiori dettagli sui criteri tecnici e scientifici utilizzati nella perimetrazione della Zona di Rispetto ZRFAC sono contenuti nella Relazione Generale che accompagna la Mappa statica ed interattiva (WebGIS) dell’area interessata da fagliazione superficiale cosismica in occasione del terremoto del 26 dicembre 2018 con individuazione preliminare delle Zone di Suscettibilità (ZSFAC) e di Rispetto (ZRFAC), pubblicata sul sito web del Commissario straordinario, alla quale relazione si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento.
I Comuni intercettati dalla Zona di Rispetto ZRFAC sono cinque, elencati di seguito da nord verso sud: Trecastagni, Zafferana Etnea, Acireale, Aci S. Antonio e Aci Catena. Per avere un primo quadro preliminare della situazione, utilizzando gli esiti di agibilità censiti alla data del 18 febbraio 2020 col sistema ERIKUS e trasmessi al Commissario straordinario in pari data dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC), gli edifici ivi indicati sono stati localizzati nel sistema informativo (GIS) elaborato dalla Struttura Commissariale e sovrapposti alla mappa delle microzone omogenee redatta dalla Struttura Commissariale richiamata in precedenza.
Gli edifici ivi indicati sono stai proiettati sulla mappa WebGIS delle microzone omogenee redatta dalla Struttura Commissariale richiamata in precedenza. Occorre sottolineare che il dato fornito dal DRPC è dichiarato dallo stesso Ente come incompleto e pertanto anche il seguente quadro riepilogativo è suscettibile di eventuali modificazioni ed integrazioni.
In totale sono stati censiti n. 51 edifici ricadenti in ZRFAC, distribuiti nei territori comunali come esposto nella seguente Tabella 1:
Tabella 1
Nel seguito si mostrano, per ogni comune interessato dalle possibili delocalizzazioni, l’ubicazione su mappa degli immobili censiti in ERIKUS e ricadenti nella ZRFAC.
Comune di Trecastagni (Fig.1)
Comune di Zafferana Etnea (Fig. 1)
Figura 1 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Comune di Acireale (Fig. 3,4,5,7)
Comune di Aci Sant’Antonio (Fig.2,4)
Comune di Aci Catena (Fig. 6)
Figura 2 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Figura 3 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Figura 4 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Figura 5 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC
Figura 6 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Figura 7 – in blu gli edifici per i quali si suggerisce la delocalizzazione. In verde la ZRFAC.
Per i motivi più sopra esposti
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
informati la Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna, i comitati dei terremotati ai quali è stata inviata copia del presente provvedimento con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
E’ approvato il presente piano di delocalizzazione, primo stralcio, degli immobili siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, dichiarati inagibili a seguito di verifica con schede AeDES con esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, ricadenti nella Zona di Rispetto ZRFAC delle faglie attive e capaci individuate nella mappa più sopra indicata, fatte salve le priorità indicate dall’art. 9 del d.l. 32/2019, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel predetto decreto, su base volontaria e ad istanza dell’avente diritto sull’immobile.
Le istanze relative alle unità immobiliari di cui si chiede la delocalizzazione, ricadenti all’interno della Zona di Rispetto ZRFAC delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 18 agosto 2020 (https://commissariosismaareaetnea.it/ente/mappa-statica-ed-interattiva-webgis-dellarea-interessata-da-fagliazione-superficiale-cosismica-in-occasione-del-terremoto-del-26-dicembre-2018-con-individuazione-preliminare-delle-zone-di-suscetti/) dovranno prevedere l’impegno a procedere alla demolizione dell’immobile ed allo sgombero delle macerie, a proprie cure laddove non disposto ed eseguito dall’autorità amministrativa, ed alla cessione a titolo gratuito dell’area, compresa l’area di pertinenza, al Comune.
Sono esclusi dai contributi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto e per i quali non era stata presentata domanda di accatastamento entro il 26/12/2018, nonché gli immobili, o le parti di immobile, realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia (c.d. immobili abusivi).
Nel caso in cui sull’edificio oggetto di richiesta di contributo sia pendente domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione del contributo è sospeso nelle more dell’esame dell’istanza di sanatoria e l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento della predetta istanza.
Ai soggetti legittimati, aventi diritto sugli immobili individuati dal comma 2 dell’art. 10 del d.l., e ricadenti nella Zona di Rispetto ZRFAC delle faglie attive e capaci individuate nella mappa di cui in premessa è concesso un contributo finalizzato alla delocalizzazione con le modalità, nei limiti ed alle condizioni più sotto indicate.
La delocalizzazione può effettuarsi:
Il contributo massimo ammissibile è pari al minore importo tra il costo di ricostruzione o di acquisto di immobile equivalente di identica tipologia di ciascuna unità immobiliare e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico riferito al livello operativo L3, indicato nella Tabella 2 dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 14 del 30 settembre 2020, e la superficie complessiva (S.C.) dell’unità immobiliare, oltre alle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero delle macerie e le eventuali spese notarili di trascrizione etc.. La delocalizzazione ha da essere effettuata nell’ambito territoriale di uno dei comuni indicati nell’allegato 1 del D.L.32/2018.
Laddove l’immobile equivalente abbia superficie superiore rispetto a quello da delocalizzarsi, il contributo verrà determinato sulla base della superficie di quest’ultimo, restando a carico del richiedente il contributo l’eventuale differenza
La percentuale del contributo, rispetto alla spesa, verrà determinata secondo i criteri di priorità individuati dall’art. 9 c.1 del D.L. 32/2019 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art.8 del predetto D.L., nella misura che verrà indicata nell’Ordinanza che sarà adottata immediatamente dopo l’adozione del presente piano.
Il contributo per l’acquisto di altro immobile o per la ricostruzione in altro sito verrà erogato solo dopo
l’avvenuta demolizione, lo sgombero delle materie e la cessione dell’area.
Acireale, 13/11/2020
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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