Piano di riparazione, di ricostruzione di immobili privati e pubblici, di trasformazione, di delocalizzazione urbana

Eventi sismici verificatisi nell'area etnea il 26 dicembre 2018 D.L.18/04/2019 n°32

30 Settembre 2020

Il D.L. 32/2019 ha stanziato per la ricostruzione e la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, l’assistenza alla popolazione al cessare dello stato di emergenza e la ripresa economica nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto, la complessiva somma di euro 236,70 milioni ed in particolare:

  • euro 38,15 milioni per il 2019
  • euro 58,75 milioni per l’anno 2020
  • euro 79,80 milioni per l’anno 2021
  • euro30 milioni per l’anno 2022
  • euro 30 milioni per l’anno 2023

Lo stanziamento è stato definito mera “dotazione iniziale” finalizzata all’attuazione degli “interventi di immediata necessità”.

La immissione in possesso nell’ufficio di Commissario Straordinario è avvenuta il 16 ottobre 2019 ed il primo stanziamento è stato effettuato il 19/12/2019: la durata dell’Ufficio Commissariale è stata fissata dalla legge sino al 31/12/2021.

La ricognizione dei danni e dei fabbisogni, necessariamente generica e basata sui dati provenienti dalla Protezione Civile, sulle schede AEDES e sulle comunicazioni pervenute dagli enti pubblici e dalle diocesi, vede un ammontare complessivo del danno al patrimonio edilizio, di euro 631.028.000 dei quali euro  23.105.000 al patrimonio pubblico, euro 17.500.000 agli edifici di culto ed euro 590.423.460 (comprensivi di iva, compensi professionali per le progettazioni e spese) al patrimonio privato così come quantificato dai tecnici della Struttura Commissariale. Nel conto più sopra indicato non si è tenuto conto dei danni alla viabilità dei quali, allo stato, si occupa il Commissario per l’Emergenza.

Alla somma di cui sopra hanno ad aggiungersi le somme da destinarsi, fino al 31 dicembre 2021,  alle altre esigenze scaturenti dall’evento sismico ed alle quali il Commissario ex lege ha da attendere con i fondi  messi a sua disposizione, in particolare, gli interventi volti alla ripresa economica (euro 3.826.377), il costo del personale assunto presso i Comuni ex art. 14bis (euro 3.486.000),  contributi ai Comuni a fronte della mancata riscossione della Tari (euro 2.000.000), il pagamento di quanto dovuto ad INVITALIA per la sua, assolutamente necessaria, collaborazione (euro 2.089.000), il contributo per la Struttura di Missione antimafia (euro 1.500.000), nonché una somma che potrà essere successivamente quantificata per l’assistenza alla popolazione al cessare dello stato di emergenza. E quindi complessivamente euro 12.901.377.

Le spese per il personale, gli arredi, le dotazioni informatiche della Struttura Commissariale, priva al suo nascere di tutto ed allocata, dal 02 gennaio 2020, presso il COM di Acireale, sono state fissate, per legge, in euro 1.461.000 per il personale ed in euro 150.000 per le spese di funzionamento più sopra cennate fino al 2021. E quindi complessivamente euro 1.511.000,00.

Il fabbisogno complessivo è pertanto pari ad euro 645.540.378, e quindi le somme disponibili (euro 236.700.000) sono largamente insufficienti a coprire per intero i danni verificatisi mancando la copertura finanziaria per euro 408.840.378; tale circostanza è stata più volte segnalata e si è richiesto l’aumento dello stanziamento.

Alla luce di quanto sopra evidenziato occorre, pertanto, distribuire le risorse disponibili in base ad un piano ragionato che trovi alla sua base i principi dettati dalla Costituzione, la legge che detta le disposizioni relative agli eventi sismici dell’area etnea, il consenso della popolazione e, quindi, dei Sindaci che la rappresentano.

La norma prevede, per quel che attiene alla ricostruzione privata, criteri di priorità secondo il seguente ordine:

  1. richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E che, alla data degli eventi sismici, c risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  2. richieste  dei  proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei titolari di diritti  reali  di  godimento  che  si  sostituiscano  ai proprietari delle unità  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal sisma e classificate con esito B, C o E  che,  alla  data degli eventi sismici, risultavano concesse in  locazione  sulla  base  di  un  contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico  delle  disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in  comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite  a residenza   anagrafica   del   conduttore,    del    comodatario    o dell’assegnatario;
  3. richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario   dagli   stessi incaricato, delle  strutture  e  delle  parti  comuni  degli  edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C  o  E ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 maggio  2011,  nei  quali,  alla  data  degli  eventi  sismici,   con riferimento ai comuni di cui all’allegato 1, era  presente  un’unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);
  4. richieste dei titolari di  attività  produttive  o  commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere  le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli  impianti  e  dei   beni   mobili   strumentali   all’attività danneggiati dal sisma e che, alla  data  degli  eventi  sismici,  con riferimento ai comuni di  cui  all’allegato  1,  risultavano  adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali;
  5. richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

Occorre, altresì, prevedere che parte dei fondi stanziati vengano destinati alla ricostruzione pubblica, ivi compresi gli edifici ecclesiastici che, per la quasi totalità, fanno parte del patrimonio artistico e culturale e come tali godono di particolare tutela e per i quali, peraltro, la CEI ha provveduto in ordine alle riparazioni ritenute più urgenti con fondi propri.

Una ripartizione delle risorse disponibili  tra pubblico e privato può effettuarsi allo stato, e salvo successivi aggiustamenti, nella misura del 10% per il primo e per il 90 % per il secondo, tenendo conto dell’entità dei danni subiti da ciascun settore, della essenzialità di taluni sevizi, fruiti non solo dai cittadini che hanno subito danni ai propri immobili ma dall’intera cittadinanza (acquedotti, scuole, cimiteri, etc.), del particolare rilievo non solo architettonico ma anche sociale degli edifici ecclesiastici danneggiati, talora unico punto di aggregazione dei paesi colpiti dal sisma, della necessità di assicurare la ricostruzione, quantomeno, delle “prime case”.

Gli studi di microzonazione MS di 1° e di 3° livello previsti nel D.L. 32/2019 sono stati finanziati e almeno in parte già appaltati dalla Regione Siciliana e quindi il Commissario non ha potuto affidare i medesimi studi ad altri operatori, poiché si sarebbe configurata una ingiustificata duplicazione di spesa; la loro consegna e validazione è preventivata in tempi (alcuni anni in gran parte del territorio) ritenuti non compatibili, anche dai Sindaci e dai Comitati dei terremotati, con la ricostruzione. Pertanto, la Struttura Commissariale, in uno con il Genio Civile di Catania e con la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di un geologo messo a disposizione dall’Agenzia nazionale Invitalia, ha elaborato due mappe delle microzone omogenee delle faglie attive e capaci (FAC) in cui ha individuato le zone a maggiore pericolosità sismica, ovvero le Zone Attenzione (ZAFAC), di Suscettibilità (ZSFAC) e di Rispetto (ZRFAC), sulla base delle quali potrà procedersi alla ricostruzione coniugando, nei limiti del possibile, rapidità e sicurezza. Non appena gli studi di microzonazione sismica di terzo livello verranno completati e validati, se ne terrà conto per quel che attiene ai progetti che a quel tempo saranno ancora in fase istruttoria. Nelle more, i risultati degli accertamenti e degli studi geologici finanziati dalla Struttura Commissariale ed effettuati dai privati al fine di ottenere il rilascio del titolo edilizio, nonché quelli realizzati dalle ditte esecutrici dei lavori per conto della Regione Siciliana, verranno resi reciprocamente disponibili.

Gli interventi sul patrimonio pubblico tengono conto della necessità di distribuire le risorse disponibili su tutto il territorio, in considerazione  della natura degli edifici danneggiati, della loro localizzazione che non sia in Zona di Rispetto (ZRFAC) delle faglie attive e capaci individuate dai tecnici della Struttura Commissariale, del costo delle opere da realizzare in relazione alla loro destinazione d’uso; in proposito sono stati approvati piani per gli interventi per il ripristino di alcuni di tali edifici con provvedimenti del 22 luglio 2020 stanziandosi per l’edilizia pubblica euro 5.732.000 e per  gli edifici di culto euro 6.181.000 ivi comprese le somme a disposizione:  la fase procedimentale finalizzata alla ricostruzione è già avviata.

Per quel che attiene alla ricostruzione privata, tenuto conto della priorità previste dalla legge ed in considerazione delle risorse disponibili, i contributi vanno indirizzati prioritariamente alla riparazione o ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale sia dai proprietari che da altri soggetti (locatari, comodatari, etc.) residenti: ciò trova conforto non solo in quanto previsto dal D.L.32/2019 ma anche nel precetto costituzionale di cui all’art. 47 della Carta, nonché nella considerazione che il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni comporta il ridursi delle spese di assistenza, in primo luogo del contributo di autonoma sistemazione.

Da un confronto tra gli immobili inagibili con esito della scheda AeDES B-C-E, gli unici per i quali il Commissario ha competenza ex art. 10 del D.L., ed il numero dei nuclei familiari residenti anagraficamente negli stessi, è emerso che la percentuale delle prime case è del 40% circa rispetto al totale: le somme  da stanziare per la ricostruzione delle prime case ammontano, quindi, ad euro 263.169.384 (40% di euro 590.423.460).

Per i motivi più sopra evidenziati appare necessario prevedere un contributo al 100% per la ricostruzione delle “prime case” e ciò ad evitare che una percentuale di contributo inferiore comporti la impossibilità per molti di completare la ricostruzione; in tal senso, peraltro, si sono unanimemente pronunciati i Sindaci ed i comitati spontanei dei terremotati.

Laddove una “prima casa” faccia parte di un edificio composto da più unità immobiliari, taluna delle quali abbia diversa destinazione d’uso, il contributo comprenderà anche le strutture e le parti comuni dell’intero edificio in quanto, in caso contrario, sarebbe impossibile assicurare la ricostruzione dell’unità destinata ad abitazione principale.

Taluni edifici, posizionati sulle faglie attive e capaci ovvero nella Zona di Rispetto sopra menzionata, ben difficilmente potranno essere ricostruiti nel medesimo sito e pertanto ne verrà favorita la delocalizzazione così come previsto nelle Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)versione 1.0 – Commissione tecnica per la microzonazione sismica – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 2015: in proposito si è richiesto un intervento legislativo che ne chiarisca le modalità atteso che, al contrario di quanto avvenuto in occasione di altre ricostruzioni post sisma, la normativa afferente l’area etnea è, sul punto, carente.

Come sopra detto, le somme stanziate non sono sufficienti, quindi, nemmeno per la riparazione delle prime case, anche se bisogna tenere conto che parte degli immobili in parola sono stati riparati con i fondi dell’emergenza, che è da ritenersi che parte della spesa possa essere affrontata ricorrendo al “sisma bonus” che potrebbe aggiungersi al contributo commissariale ma per il quale la normativa di attuazione non risulta essere stata ancora completata, che parte degli immobili danneggiati sono stati realizzati in violazione della normativa edilizia ed urbanistica e non possono, quindi, accedere ai contributi.

Per gli immobili con destinazione diversa si provvederà non appena quantificato con esattezza il costo da destinarsi alla ricostruzione “prima casa”: nelle more si potrà presentare l’istanza di contributo, che verrà esaminata secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge, eseguendo i lavori con le modalità previste per la ricostruzione privata ma nella consapevolezza che, a meno di nuovi finanziamenti,  non si ha alcuna certezza in ordine al se ed al quanto potrà percepirsi a titolo di contributo.

Gli interventi volti alla ripresa economica hanno già  visto l’erogazione di euro 426.377,63 per gravi danni a scorte ed attrezzature mobili, per le quali è stato previsto un tetto di spesa massimo di euro 50.000 per ciascuna impresa, attesa la ristrettezza delle risorse, ed è stata adottata ordinanza per concedere un contributo ad imprese che abbiano subito, a seguito del sisma, un decremento del reddito  con il tetto massimo, previsto dall’art. 19 del D.L., di euro 3.400.000 complessivi.

PER TALI MOTIVI

Il piano in epigrafe indicato viene approvato cosi come sopra indicato.
Si comunichi al Sig. Presidente del Consiglio, al Sig. Presidente della Regione, alla Prefettura di Catania, ai Sigg. Sindaci.
Si pubblichi nel sito della Struttura Commissariale

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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