Piano delle opere pubbliche dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 – Modifica dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 12 del 22 luglio 2020 inerente i Lavori di riparazione della rete idrica connessa al pozzo Cavotta danneggiata dal sisma del 26.12.2018

Ordinanza n°69 del 30 dicembre 2022

30 Dicembre 2022

Ordinanza n°69 del 30 dicembre 2022

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con DPCM del 16/02/2022 fino al 31/12/2022;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogata fino al 31 Dicembre 2022;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli interventi di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art.8 indicando i soggetti attuatori;

Letto l’elenco degli edifici pubblici danneggiati fatto pervenire da ciascun ente territoriale e valutata l’entità dei danni e la stima sommaria delle spese necessarie per ripararli nonché le caratteristiche e le finalità istituzionali alle quali ciascun edificio è preposto nonché quanto disposto con precedenti ordinanze;

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;

Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;

Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:

  • rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
  • per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
  • entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
  • comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del decreto-legge 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;

Letto l’art. 17 comma 4 del decreto-legge 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;

Considerato che, con precedenti ordinanze, sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti, può procedersi al ripristino di ulteriori infrastrutture danneggiate dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento;

Rilevato che il Sindaco di Zafferana Etnea ha sottolineato l’importanza e l’urgenza di provvedere al ripristino della funzionalità della rete idrica connessa al pozzo Cavotta gravemente danneggiata dal sisma del 26.12.2018 e in diretta conseguenza di questo;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 3 del decreto-legge 32/2019, che l’intervento in parola riveste un’importanza rilevante ai fini della ricostruzione, essendo finalizzato ad assicurare la funzionalità di un servizio essenziale quale quello dell’approvvigionamento idrico;

Valutato lo Studio di Fattibilità inerente ai lavori di riparazione della rete idrica connessa al Pozzo Cavotta danneggiata dal sisma del 26/12/2018, redatto dall’Ufficio Sisma del Comune di Zafferana Etnea a firma dei progettisti ing. Stefania Naty e geom. Francesco Leonardi, giusta fondi stanziati dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 32/2019;

Considerato il costo totale dell’intervento pari a euro 804.000,00 previsto dal quadro economico dello Studio di Fattibilità sopra indicato, con somme già stanziate dall’Ordinanza n.12 del 22 luglio 2020;

Valutate le risultanze del Progetto Esecutivo redatto su incarico del Comune di Zafferana Etnea giusta determina di S2 n.544 del 15/09/2021 dall’ing. Giovanna Baratta per la realizzazione dei “Lavori di riparazione della condotta idrica connessa al Pozzo Cavotta danneggiata dal sisma del 26/12/2018”, pervenuto alla Struttura Commissariale con nota prot. 3748 del 30/11/2022 e successivamente rimodulato in alcune parti e definitivamente consegnato con nota prot. 4150 del 23/12/2022, con il quale si ritiene la necessità di dismettere un tratto vetusto della rete idrica attualmente esistente, ubicato in terreni privati attraversati da faglie attive e capaci che causano frequenti rotture delle tubazioni e conseguenti alti costi di manutenzione, realizzando un nuovo tratto della rete idrica ubicato prevalentemente su strada pubblica e quindi di più facile manutenzione, nonché di realizzare un nuovo serbatoio idrico a servizio del Pozzo Cavotta ubicandolo a monte dello stesso pozzo al fine di ottimizzare l’efficienza della rete idrica e di conseguire un significativo risparmio energetico in fase di esercizio;

Rilevato che, con provvedimento D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022, la Regione Siciliana ha adottato il nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell’Art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, che vede per talune voci incrementi rilevanti dei prezzi per l’esecuzione dei lavori;

Considerato, pertanto, che, in ragione delle motivazioni sopra espresse, il costo totale dell’intervento risulta notevolmente incrementato rispetto a quello indicato dal Progetto di Fattibilità, risultando pari a euro 2.325.608,00 ivi comprese le somme a disposizione, così come previsto dal quadro economico del Progetto Esecutivo sopra indicato, a cagione dell’aumento dei costi fatto proprio dal nuovo prezzario regionale nonché dalla differente e più funzionale articolazione del progetto che comporta  un favorevole rapporto costi/benefici, determinato anche dal fatto che il nuovo serbatoio a servizio del pozzo Cavotta sarà collocato ad una quota superiore rispetto a quello esistente, che consentirà di alimentare la rete idrica a caduta e non mediante pompe di rilancio;

Valutata la conseguente richiesta di finanziamento di euro 2.325.608,00 del Comune di Zafferana Etnea prot. 25933/2022 del 29/12/2022 acquisita da questo ufficio al prot. 4238 il 30/12/2022, finalizzata ai lavori di riparazione della condotta idrica connessa al Pozzo Cavotta danneggiata dal sisma del 26/12/2018;

Considerato il nulla osta richiesto dal Comune di Zafferana Etnea per il passaggio della nuova tubazione idrica, rilasciato il 22 dicembre 2022 dal Comune di Trecastagni per il tratto di condotta idrica che insisterà sulla via Ronzini;

Considerata la richiesta di nulla osta presentata il 20 dicembre 2022 dal Comune di Zafferana Etnea all’Ente Parco dell’Etna, con particolare riferimento ai lavori di riparazione della condotta idrica e della edificazione del nuovo serbatoio da realizzarsi a monte del Pozzo Cavotta, ricadenti nelle zone B e D del Parco dell’Etna il quale, con nota Prot. N.0007569/2022 del 29/12/2022 acquisita da questo ufficio al prot. 4233 del 29/12/2022, ha espresso parere favorevole subordinato all’acquisizione di parere vincolante dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania al quale è stata avanzata richiesta dal medesimo Ente;

Ritenuta l’urgenza di provvedere atteso l’approssimarsi del termine di scadenza dell’incarico di Commissario Straordinario nella persona del dott. Salvatore Scalia, fissata al 31/12/2022, al quale seguirà, fino alla nomina del nuovo Commissario Straordinario, un periodo nel quale potrà procedersi solo all’adozione di atti di ordinaria amministrazione e che pertanto appare opportuno procedere all’adozione della presente ordinanza sottoposta alla condizione sospensiva del nulla osta definitivo da parte dell’Ente Parco dell’Etna;

 

DISPONE

Articolo 1
Modifica dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 12 del 22 luglio 2020

  1. L’importo programmato per i “lavori di riparazione della rete idrica connessa al pozzo Cavotta danneggiata dal sisma del 26.12.2018”, riportato nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 12 del 22 luglio 2020 è modificato da euro 804.000,00 a complessivi euro 2.325.608,00.

 

Articolo 2
Efficacia

  1. La presente ordinanza, sottoposta alla condizione sospensiva dell’avvenuto rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’Ente Parco dell’Etna, è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, all’Ufficio del Genio Civile di Catania, quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, all’Ente Parco dell’Etna, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai Comuni di Zafferana Etnea e di Trecastagni, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio dei Comuni di Zafferana Etnea e di Trecastagni ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale;
  2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Allegati