Tredicesimo Stralcio
Il Commissario Straordinario
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea interessati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
Considerato che la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, comma 433, prevede che termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, con il quale il Dott. Salvatore Scalia è stato nominato, fino al 31/12/2021, Commissario Straordinario per la riparazione e ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni dell’area della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018; ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n.55 e che con ulteriori provvedimenti tale nomina è stata prorogata sino al 31/12/2024;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli interventi di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori;
Letto l’elenco degli edifici pubblici danneggiati fatto pervenire da ciascun ente territoriale e valutata l’entità dei danni e la stima sommaria delle spese necessarie per ripararli nonché le caratteristiche e le finalità istituzionali alle quali ciascun edificio è preposto;
Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) e che l’attività di ricostruzione è stata quindi avviata con l’adozione di successive ordinanze;
Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:
- rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
- per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
- rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
- comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;
Letta e valutata la richiesta di finanziamento per i lavori di ampliamento della via IV Novembre – SP8/IV mediante demolizione e ricostruzione dei muri di recinzione della “Villa Manganelli” danneggiati dall’evento sismico del 26/12/2018 per un importo complessivo pari ad euro 1.250.000,00, qui fatta tenere dal Comune di Zafferana Etnea con note prot. n. 1771 del 10/05/2024 e n. 1775 del 13/05/2024 che, allo stato, può essere ricompresa nell’ambito delle somme indicate e considerato che precedente finanziamento della medesima opera da parte della Regione Siciliana ha visto il Comune di Zafferana Etnea rinunciare al finanziamento in parola attesa anche la mancanza di fondi formalmente dichiarata dalla Regione, giusta nota prot. n. 899 del 19/02/2024 inviata al Comune in questione, il che rende sostanzialmente non attuabile l’intervento, già da tempo programmato e progettato, con i fondi regionali,
Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC 2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;
Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;
Sottolineato che la richiesta di finanziamento più sopra indicata si riferisce all’arteria stradale di via IV Novembre – SP8/IV che costituisce la principale via di fuga dall’abitato di Zafferana Etnea in direzione sud e quindi di collegamento con Catania in caso di eventi calamitosi e che , allo stato attuale, costituisce un restringimento della carreggiata con conseguenti pericoli per la circolazione stradale;
Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;
Sottolineato che in materia va applicato il protocollo di legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione Antimafia e questo Commissario;
Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;
Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;
DISPONE
Articolo 1
Tredicesimo stralcio del piano e quadro degli interventi
- È approvato il tredicesimo stralcio del piano ed il quadro degli interventi per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiate a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 verificatosi nell’area etnea di cui all’Allegato 1.
- Gli interventi di cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del decreto legge 32/2019, sono finalizzati a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici nelle aree terremotate, attesa l’esigenza di assicurare il celere riutilizzo ai fini della ricostruzione ed agli effetti di quanto previsto dall’art. 13 comma 3 del medesimo decreto; gli interventi in parola rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione perché, si riferiscono all’arteria stradale di via IV Novembre – SP8/IV che costituisce la principale via di fuga dall’abitato di Zafferana Etnea in direzione sud e quindi di collegamento con Catania in caso di eventi calamitosi e che già, allo stato attuale, costituisce un restringimento della carreggiata con conseguenti pericoli per la circolazione stradale;
Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari
- Per gli interventi indicati nell’Allegato 1, al quale si applica quanto previsto dall’art.17 del d.l. 32/2019, la cui sommaria quantificazione della spesa necessaria per il ripristino è stata individuata in premessa, l’Ente proprietario, soggetto attuatore di cui all’articolo 14 del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, individua il Responsabile Unico del Procedimento e, in caso di attestata indisponibilità di personale interno in possesso di adeguata professionalità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare il professionista cui affidare l’incarico per l’attività di progettazione strutturale di livello esecutivo, così come indicato dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge.
- Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in 45 giorni utili e consecutivi.
- Il progetto, redatto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, è trasmesso al Commissario Straordinario nei 90 (novanta) giorni successivi al conferimento dell’incarico completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.
- Nell’affidamento degli incarichi, i soggetti attuatori assicurano che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, il soggetto attuatore, in caso di attestata indisponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità, può prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
- Nella determina a contrarre, il soggetto attuatore, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al commissario straordinario, può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 2.
- Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 32/2019, il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nei precedenti commi può assumere contemporaneamente è di 2 (due) tenendo conto dell’organizzazione ch’essi possono dimostrare.
- Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite massimo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura complessiva del 12,50% per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e del 10% per gli ulteriori importi superiori e fino a 1.000.000 di euro e dell’8% per importi fino a 2.000.000 di euro al netto di Iva e contributi previdenziali.
- L’importo complessivo massimo dell’onorario e delle spese per gli incarichi di progettazione ricevuti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, è fissato nel limite del 5% dell’importo dei lavori così come individuato nella media della quantificazione dei danni di cui all’Allegato 1. Per le indagini e le prestazioni specialistiche è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta sino a 500.000,00 euro e del 2,0% per la parte eccedente tale importo, al netto di Iva e contributi previdenziali.
- Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.
Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo
- Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del decreto-legge, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il provvedimento di concessione del contributo nei limiti dell’importo programmato e dispone che il soggetto attuatore dia avvio alla procedura d’appalto anche in conformità e con le modalità previste dal citato articolo 13 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- Alle procedure di appalto possono partecipare gli operatori economici, come definiti dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 36 del 2023, iscritti nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 32/2019, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016;
Ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016; Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti alla tutela di legalità e trasparenza.
- Con cadenza trimestrale, i soggetti attuatori, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 8, provvedono a comunicare al Commissario Straordinario gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell’allegato 1 alla presente ordinanza, assicurando altresì la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
- Il Commissario resta estraneo da qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, ed i professionisti e gli operatori economici individuati.
Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo
- I contributi, determinati sulla base del quadro economico dei progetti esecutivi approvati e comunque entro i limiti dell’importo programmato, sono erogati in favore del Comune di Zafferana Etnea in qualità di soggetto attuatore, il quale, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza semestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso. Il finanziamento complessivo erogato per l’esecuzione dei lavori, tenuto conto delle previsioni di spesa del Comune di Zafferana Etnea e di quanto evidenziato in parte motiva in ordine alla necessità di eseguire indagini particolari e, ove necessario, lavorazioni di particolare impegno è individuato in:
a. Euro 1.250.000,00 per Lavori di ampliamento della via IV Novembre – SP8/IV da eseguirsi mediante demolizione e ricostruzione dei muri di recinzione della “Villa Manganelli” e delle proprietà contigue in direzione Nord;
- Le economie derivanti dai ribassi d’asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale può autorizzarne l’utilizzo anche per eventuali varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico dello stesso.
Articolo 5
Efficacia
- La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comune interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio del Comune interessato.
- La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia