Piano degli edifici pubblici dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 – Modifica all’Allegato 1 dell’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12

Ordinanza n°85 del 21 dicembre 2023

21 Dicembre 2023

Il Commissario straordinario

per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea e con ulteriori provvedimenti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli interventi di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori;

Letto l’elenco degli edifici pubblici danneggiati fatto pervenire da ciascun ente territoriale e valutata l’entità dei danni e la stima sommaria delle spese necessarie per ripararli nonché le caratteristiche e le finalità istituzionali alle quali ciascun edificio è preposto;

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;

Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;

Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:

  • rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
  • per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
  • rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
  • comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;

Rilevato che, a seguito di interlocuzione con gli Enti interessati, sono state individuati gli edifici che, alla luce dei criteri più sopra indicati, hanno da essere inseriti nel secondo stralcio del piano per la ricostruzione;

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;

Vista l’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12, con la quale è stato approvato il Secondo stralcio del Piano degli edifici pubblici danneggiati dal sisma, nel quale sono ricompresi anche gli interventi:

  • “Lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico sito in piazza Cosentini” nel Comune di Santa Venerina, per l’importo complessivo di euro 691.000,00;
  • “Lavori di Riparazione Uffici di proprietà comunale in via della Montagna n. 12” nel Comune di Zafferana Etnea, per l’importo complessivo di euro 363.000,00;

Vista l’Ordinanza 25 novembre 2021 n. 36, con la quale è stato modificato l’Allegato 1 dell’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12 nel quale è ricompreso anche l’intervento riguardante i “Lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico sito in piazza Cosentini” nel Comune di Santa Venerina, per l’importo complessivo di euro 1.350.000,00.

Vista la nota prot. 4752 del 21.12.2023 con la quale il Responsabile unico del procedimento per l’intervento dell’istituto scolastico di Santa Venerina sito in p.zza Cosentini ha relazionato in merito alla necessità che l’importo programmato, a causa della sopravvenuta esigenza di modificare e ripensare strutturalmente il progetto a seguito della Analisi di Risposta sismica locale che ha evidenziato un incremento significativo dell’accelerazione in situ rispetto ai valori sismici di cui al precedente studio, venisse incrementato fino alla concorrenza di euro 2.405.000,00 per consentire anche un migliore adeguamento funzionale, impiantistico ed energetico alle normative di settore vigenti, come descritto nella relazione tecnica esplicativa redatta dal progettista incaricato;

Vista la nota prot. 4600 del 05.12.2023 con la quale il Responsabile unico del procedimento per l’intervento degli immobili di via della Montagna civ. 12 Zafferana Etnea, ha relazionato, mediante lo Studio di Vulnerabilità Sismica, gravi carenze strutturali ascrivibili alle caratteristiche costruttive dell’edificio esistente optando per un intervento di demolizione e ricostruzione fino alla concorrenza di euro 2.670.000,00 per consentire anche un migliore adeguamento funzionale, impiantistico ed energetico alle normative di settore vigenti;

Preso atto delle mutate condizioni, finalizzate soprattutto a garantire un livello maggiore di sicurezza dell’immobile in conformità alle normative di settore vigenti.

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l’accoglimento della richiesta avanzata dal Responsabile unico del procedimento per l’intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico sito in p.zza Cosentini, Comune di Santa Venerina” e che pertanto è necessario procedere alla modifica dell’Allegato 1 della citata Ordinanza 12/2020 così come integrata dall’Ordinanza 36/2021, incrementando l’importo precedentemente programmato fino alla concorrenza di euro 2.405.000,00.

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l’accoglimento della richiesta avanzata dal Responsabile unico del procedimento per l’intervento di “Demolizione e ricostruzione uffici di via della Montagna civ. 12” Comune di Zafferana Etnea e che pertanto è necessario procedere alla modifica dell’Allegato 1 della citata Ordinanza 12/2020, incrementando l’importo precedentemente programmato fino alla concorrenza di euro 2.670.000,00.

Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;

Sottolineato che in materia va applicato il protocollo di legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione Antimafia e questo Commissario;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

DISPONE

 

Articolo 1
Modifica all’allegato 1 – Piano degli interventi per il ripristino degli edifici pubblici – Secondo stralcio

  1. L’importo per i “Lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto scolastico sito in piazza Cosentini” nel Comune di Santa Venerina, riportato nell’Allegato 1 dell’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12, così come modificato dall’Ordinanza n. 36 del 25/11/20221 è modificato da euro 1.350.000,00 a complessivi euro 2.405.000,00.
  2. L’importo per i “Lavori di demolizione e ricostruzione uffici di via della Montagna civ. 12” Comune di Zafferana Etnea, riportato nell’Allegato 1 dell’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12, è modificato da euro 363.000,00 a complessivi euro 2.670.000,00.
  3. Resta immodificato quanto già regolamentato con dell’Ordinanza 22 luglio 2020 n. 12.

 

Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari

  1. Per gli interventi indicati nell’Allegato 1, al quale si applica quanto previsto dall’art.17 del d.l. 32/2019, la cui sommaria quantificazione della spesa necessaria per il ripristino è stata individuata in premessa, l’Ente proprietario, soggetto attuatore di cui all’articolo 14 del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, individua il Responsabile Unico del Procedimento e, in caso di attestata indisponibilità di personale interno in possesso di adeguata professionalità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede ad individuare il professionista cui affidare l’incarico per l’attività di progettazione strutturale di livello esecutivo, così come indicato dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge.
  2. Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in 45 giorni utili e consecutivi.
  3. Il progetto, redatto secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, è trasmesso al Commissario Straordinario nei 90 (novanta) giorni successivi al conferimento dell’incarico completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.
  4. Nell’affidamento degli incarichi, i soggetti attuatori assicurano che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  5. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, il soggetto attuatore, in caso di attestata indisponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità, può prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
  6. Nella determina a contrarre, il soggetto attuatore, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al commissario straordinario, può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 2.
  7. Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 32/2019, il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nei precedenti commi può assumere contemporaneamente è di 2 (due) tenendo conto dell’organizzazione ch’essi possono dimostrare.
  8. Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite massimo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura complessiva del 12,50% per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e del 10% per gli ulteriori importi superiori e fino a 1.000.000 di euro e dell’8% per importi fino a 2.000.000 di euro al netto di Iva e contributi previdenziali.
  9. L’importo complessivo massimo dell’onorario e delle spese per gli incarichi di progettazione ricevuti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, è fissato nel limite del 5% dell’importo dei lavori così come individuato nella media della quantificazione dei danni di cui all’Allegato 1. Per le indagini e le prestazioni specialistiche è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta sino a 500.000,00 euro e del 2,0% per la parte eccedente tale importo, al netto di Iva e contributi previdenziali.
  10. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.

Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo

  1. Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del decreto-legge, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il provvedimento di concessione del contributo nei limiti dell’importo programmato e dispone che il soggetto attuatore dia avvio alla procedura d’appalto anche in conformità e con le modalità previste dal citato articolo 13 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste  dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33) – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  2. Alle procedure di appalto possono partecipare gli operatori economici, come definiti dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 36 del 2023, iscritti nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 32/2019, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016;

Ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016; Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti alla tutela di legalità e trasparenza.

  1. Con cadenza trimestrale, i soggetti attuatori, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 8, provvedono a comunicare al Commissario Straordinario gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell’allegato 1 alla presente ordinanza, assicurando altresì la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
  2. Il Commissario resta estraneo da qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, ed i professionisti e gli operatori economici individuati.

 

Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo

  1. I contributi, determinati sulla base del quadro economico dei progetti esecutivi approvati e comunque entro i limiti dell’importo programmato, sono erogati in favore dell’Ente in qualità di soggetto attuatore, il quale, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza semestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso.
  2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale può autorizzarne l’utilizzo anche per eventuali varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico dello stesso.

 

Articolo 5
Efficacia

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comune interessato, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio dei Comuni dell’area interessata dal sisma.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.

 

Il Commissario Straordinario
dott. Salvatore Scalia

 

 

Allegati