Ordinanze Commissariali n.14, n.30 e n.31 – Modifica dell’entità del contributo 1° SAL e pagamento delle prestazioni professionali e delle indagini

Ordinanza n°44 del 29 marzo 2022

30 Marzo 2022

Ordinanza n°44 del 29 marzo 2022 

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018; rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione; considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2023;

Rilevato che il costo parametrico, che consente di individuare l’entità del contributo per la riparazione/ricostruzione, venne determinato con l’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020 sulla base di una serie di fattori, tra i quali i costi base utilizzati in occasione di ricostruzioni post sisma che hanno recentemente interessato il territorio italiano (L’Aquila nel 2009 e centro Italia nel 2016), confrontati con valutazioni ottenibili sulla base di parametri economici desunti a partire dal C.B.N. (costo base di realizzazione tecnica per interventi di edilizia residenziale sociale) nonché valutando, anche l’approccio seguito in materia da vari ordini professionali del Paese,

Considerato che è emerso dall’esperienza acquisita e giusta quanto sottolineato anche da taluni ordini professionali, che parte delle spese relative alle prestazioni professionali vengono affrontate in fase precedente all’inizio dei lavori  in quanto si riferiscono ad attività prodromica agli stessi (indagini specialistiche, studio geologico, progettazione, etc.) e che conseguentemente il pagamento dei compensi, basato su Stati di Avanzamento Lavori (SAL), comporterebbe una soddisfazione del credito vantato ingiustificatamente dilazionata nel tempo, che può pertanto disporsi che con il primo SAL venga disposta l’erogazione  del 30% del contributo in luogo dell’attuale 25%,così da consentire il pagamento di tali oneri professionali e lavori specialistici già eseguiti, e che conseguentemente può limitarsi la quota di contributo da erogarsi a saldo nella misura del 20%  in luogo dell’attuale   25%, ferma restando l’entità della somma per la quale occorre prevedere la fideiussione pari al 25% della quota di contributo;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, il Collegio dei Geometri, l’ANCE, i Comitati dei Terremotati e le altre organizzazioni che ne hanno fatto richiesta;

DISPONE

Articolo 1
Entità del contributo 1° SAL e pagamento delle prestazioni professionali ed indagini

  1. L’entità del contributo da erogarsi in caso di riparazione o ricostruzione per il primo Stato di Avanzamento Lavori (1° SAL) è quantificata nel 30% dell’importo complessivo del contributo concesso, sulla base di certificazione del Direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori eseguiti.
  2. La polizza fidejussoria di cui all’art. 9, comma 1, lettera a, punto III, ha da essere almeno pari al 25% dell’importo complessivo del contributo.
  3. Le somme erogate con il primo Stato di Avanzamento Lavori (30% dell’importo complessivo del contributo concesso) sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, al pagamento delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.

Articolo 2
Adeguamento delle ordinanze 14, 30, 31 alla presente ordinanza

Le ordinanze n.14, n.30 e n.31 verranno adeguate a quanto previsto dalla presente ordinanza con espresso richiamo a quest’ultima.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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