Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nomina prorogata con DPCM del 16 Febbraio 2022 registrata alla Corte dei Conti il 28 Marzo 2022.
Letta l’Ordinanza n. 41 del 31 Dicembre 2021 con la quale veniva stabilito il numero e la qualifica del personale da assumersi da parte dei Comuni, ai sensi dell’art. 14 bis del D.L. 32/2019, nonché l’entità del finanziamento concesso a ciascuno di essi;
Rilevato che nel Comune di Milo il numero di pratiche all’esame dell’Ufficio Sisma è estremamente ridotto in rapporto al personale di cui all’art 14 bis del D.L. 32/2019, né risulta che siano in itinere ulteriori istanze; che il Comune di Aci Catena non ha provveduto nei decorsi anni ad assumere il personale per il quale è stato disposto il finanziamento in quanto Comune “in dissesto”;
Considerato che il Comune di Zafferana presenta un pesante arretrato e che il numero di pratiche presentate o in itinere è assai elevato, che l’esame istruttorio, per la presenza generalizzata di difformità edilizie appare sovente complesso;
Ritenuta, alla luce di quanto sopra, l’opportunità di modificare l’Ordinanza n. 41 più sopra citata riducendo il numero del personale da assumersi da parte dei Comuni di Milo ed Aci Catena nonché il relativo finanziamento e, al contempo, incrementando il numero delle unità di personale ed il finanziamento già attribuiti al Comune di Zafferana Etnea;
Considerato che, comunque, va mantenuta una presenza, seppur ridotta, nel Comune di Milo, al fine di evadere le pratiche pendenti, attualmente in numero di tre, quelle relative al “Sisma Bonus rafforzato” ed le pratiche di sanatoria afferenti gli immobili danneggiati dal sisma nonché al fine di collaborare nella esecuzione dei lavori pubblici finanziati dal Commissario per l’emergenza ovvero da questo Ufficio e che le incombenze di cui sopra ben possono essere espletate da una unità a tempo parziale per 18 ore nonché dal personale in servizio presso il Comune con rapporto di lavoro a tempo parziale in favore del quale può essere incrementata la durata della prestazione lavorativa ex art. 14 bis più sopra citato e sottolineato che, in atto, l’unico dipendente assunto ha presentato le proprie dimissioni ed occorre, quindi, avviare le procedure per la nuova assunzione;
Considerato che nel Comune di Aci Catena non si è proceduto ad assumere alcuno, ma che appare opportuno mantenere la possibilità di assunzione di personale in caso di superamento della fase di dissesto consentendo, comunque, il prolungamento della durata della prestazione lavorativa per il personale di lavoro a tempo parziale già in organico al Comune e che quindi può modificarsi quanto previsto dall’Ordinanza n. 41 più sopra citata limitando ad una unità a tempo parziale a 18 ore la possibilità di assunzione;
Considerato che da quanto sopra consegue una riduzione del finanziamento per il secondo semestre dell’anno per i Comuni di Milo ed Aci Catena finalizzato al pagamento della retribuzione nel caso di assunzione di personale a tempo parziale e di quella per l’incremento orario del personale in servizio che non può superare il numero di una unità di area tecnica, con conseguente aumento del numero del personale per il quale il Comune di Zafferana può procedere all’assunzione e conseguentemente dell’entità del finanziamento;
DISPONE
Così modificandosi quanto previsto con l’Ordinanza n. 41 del 31/12/2021:
Articolo 1
I seguenti Comuni sono autorizzati ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2022 unità di personale con professionalità di tipo tecnico con le modalità stabilite dall’art. 14 bis della legge 55/2019 e limitatamente alle esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo nella misura più sotto segnata:
Articolo 2
Le assunzioni verranno effettuate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Comune.
Articolo 3
Le risorse finanziarie assegnate a ciascuno dei sotto segnati Comuni con l’Ordinanza n. 41 del 31/12/2021 sono così modificate:
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta Ordinanza è comunicata ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge nonché ai rispettivi Uffici Sisma ed agli ordini professionali.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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