Nuova normativa in ordine alle modalità di quantificazione e concessione del contributo. Competenza istruttoria dei Comuni di Acireale e Zafferana Etnea e della Struttura Commissariale per talune pratiche relative ad abitazione principale o risalenti nel tempo

Ordinanza n°106 del 23 Ottobre 2024

23 Ottobre 2024

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2024,

Sottolineato che l’art. 12 del d.l. 32/2019, nel dettare la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi afferenti la ricostruzione privata, demanda ai Comuni l’istruttoria per quel che attiene il rilascio del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

Considerato che, con le ordinanze sino ad oggi adottate, si è disposto che il Comune acquisisce la CILA/SCIA o rilascia il permesso di costruire, determina il costo delle opere, verifica, sulla base degli atti, il diritto al contributo, richiede il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 e trasmette al Commissario straordinario la scheda parametrica contenente la quantificazione del costo dell’intervento unitamente alla documentazione allegata, distinta per ciascuna unità immobiliare e per le parti comuni.

Il Commissario, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, si determina in ordine alla concessione dello stesso e alla sua entità ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce le relative somme al Comune. Le pratiche di soggetti che ebbero a presentare la scheda di cui all’Ordinanza commissariale n. 20 del 19 gennaio 2021 verranno assegnate per la trattazione prioritariamente.

La concessione del contributo è subordinata alla previsione, nel contratto di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori, delle clausole indicate come cogenti nello schema di contratto tipo e di cui all’art. 4 comma 2 lettera “f”;

Rilevato che in taluni dei Comuni del cratere, ed in particolare nei Comuni di Acireale e Zafferana Etnea, sono ancora in corso di istruttoria numerose istanze, anche afferenti “abitazioni principali” e comunque avanzate da tempo, per le difficoltà denunciate dagli Uffici Sisma conseguenti da un canto ad un diffuso fenomeno di mancanza di conformità al titolo edilizio di immobili interessati alla ricostruzione  e dall’altro alla carenza di personale formato in servizio presso i detti enti conseguente anche al suo frequente turn over per dimissioni;

Ritenuta la necessità di velocizzare l’evasione delle pratiche quantomeno per quel che attiene alle istanze per la riparazione delle abitazioni principali e a quelle avanzate da tempo più remoto alla luce di elenco trasmesso dai Comuni giusta richiesta di questo ufficio, attribuendo all’Ufficio Commissariale la competenza in ordine alla quantificazione del contributo spettante così da consentire agli Uffici Comunali di attendere con maggiore sollecitudine all’esame dell’aspetto amministrativo e urbanistico-edilizio;

Sentiti i collaboratori della Struttura Commissariale e di Invitalia e valutato il carico di lavoro in essere che consente, quantomeno per un breve periodo, di quantificare direttamente il contributo con le modalità ad oggi seguite dai Comuni e successivamente di procedere, in diversa composizione, alla predisposizione del decreto di concessione del contributo verificatane la congruità;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità di attribuire alla Struttura Commissariale/Invitalia la competenza in ordine alla quantificazione del contributo limitatamente alle istanze di cui all’elenco allegato che ha da intendersi qui integralmente riportato e afferenti alle “abitazioni principali” e a quelle presentate in più antica data per le quali l’esame di tale aspetto non sia stato ancora iniziato da parte degli Uffici Comunali,

D I S P O N E

Articolo 1
Ambito di applicazione

  • La presente ordinanza si applica alle istanze di concessione di contributo per la ricostruzione/riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui all’elenco allegato che ha qui da intendersi integralmente riportato.

 

Art. 2
Concessione e determinazione del contributo

  • Limitatamente alle istanze di cui al precedente articolo l’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione richiesta ai sensi delle ordinanze 14, 18, 30, 48, 71, la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali, la regolarità urbanistica, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo, la verifica o adozione del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato, acquisita la CILA/SCIA o rilasciato il permesso di costruire ed ottenuti i pareri positivi degli altri Enti territoriali di competenza (Genio Civile, Soprintentendenza, BB.CC.AA., Parco dell’Etna, etc.), trasmette gli atti al Commissario Straordinario.
  • La Struttura Commissariale, anche a mezzo di Invitalia, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, verifica il diritto al contributo, determina il costo delle opere giusto quanto previsto dalle ordinanze commissariali, si determina in ordine alla concessione dello stesso e alla sua entità ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza informandone il Comune il quale richiede il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2023 n.3; vengono quindi trasferite le relative somme al Comune. Si applicano per il resto tutte le norme di cui alle Ordinanze commissariali n. 14, 18, 30, 48, 71.

 

Articolo 3
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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