Numero e importo complessivo massimi degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori conferibili per le opere pubbliche ed ecclesiastiche (Art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019)

Ordinanza n°105 del 25 settembre 2024

26 Settembre 2024

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea interessati dagli eventi sismici verificatisi il 26 dicembre 2018, Dott. Salvatore Scalia nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2019 e successivamente prorogato con DPCM fino al 31/12/2024;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2018”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

Visto in particolare l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Letto l’art.17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di “qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria” che prevede che “per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i Beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art.7 comma 2 sono fissati il numero e l’importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione mostrata dai medesimi”;

Considerato che in tutte le ordinanze ad oggi emanate in materia si è previsto che il numero massimo di incarichi conferibili contemporaneamente è di due mentre invece non è stato fissato l’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondersi a fronte degli incarichi in parola atteso il loro limitato numero e considerato che gli emolumenti in parola non sono di particolare rilievo;

Rilevato ancora che laddove è indicato in “due” il numero massimo di incarichi contemporaneamente conferibili si è sempre inteso che laddove progettazione e direzione dei lavori siano posti in essere dal medesimo professionista questi abbiano da considerarsi come unico incarico;

Ritenuto che l’importo di cui sopra può essere individuato in euro 500.000,00 alla luce della natura e della difficoltà dell’impegno professionale richiesto per la riparazione/ricostruzione degli immobili in premessa indicati;

Dato atto che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, per eventuali osservazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE e ai Comuni interessati e che nessun rilievo è stato proposto;

DISPONE

Articolo 1
(numero massimo di incarichi di progettazione e direzione dei lavori)

  1. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i Beni e le attività culturali, il numero massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che possono assumersi contemporaneamente dallo stesso professionista è di due; l’incarico di progettazione e direzione dei lavori, conferito al medesimo professionista, ha da intendersi come unico incarico.

Articolo 2
(importo massimo degli emolumenti per incarichi di progettazione e direzione dei lavori)

  1. Per le opere di cui all’articolo 1, l’importo massimo degli emolumenti che possono erogarsi al medesimo professionista per incarichi svolti contemporaneamente è di euro 500.000,00.

 

Articolo 3
(Entrata in vigore ed efficacia)

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, alle diocesi di Catania ed Acireale, alla Città Metropolitana di Catania, agli Ordini Professionali, all’ANCE e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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