Modifica al Piano delle opere pubbliche dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma del 26 dicembre 2018

Ordinanza n°75 del 12 maggio 2023

15 Maggio 2023

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea e con ulteriori provvedimenti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli interventi di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori;

Letto l’elenco degli edifici pubblici danneggiati fatto pervenire da ciascun ente territoriale e valutata l’entità dei danni e la stima sommaria delle spese necessarie per ripararli nonché le caratteristiche e le finalità istituzionali alle quali ciascun edificio è preposto;

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;

Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;

Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:

  • rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
  • per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
  • rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
  • comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;

Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;

Considerato che con precedenti ordinanze sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti può procedersi al ripristino di ulteriori infrastrutture danneggiate dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento;

Considerato che con ordinanza n. 27 del 27 aprile 2021 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Area Etnea Sisma 2018 disponeva ed approvava il secondo stralcio per il ripristino degli edifici di culto, e nella fattispecie “Chiesa si Sant’Antonio da Padova in Viagrande, Arcidiocesi di Catania” per un importo complessivo di € 200.000,00 dei quali € 185.000,00 a carico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dei Comuni della Citta Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, € 5.000,00 a carico dell’Amministrazione comunale di Viagrande ed € 10.000,00 a carico dell’Arcidiocesi di Catania;

Preso atto del Decreto n. 593 del 21 dicembre 2022 con il quale il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Area Etnea Sisma 2018 approva e finanzia il progetto per il ripristino degli edifici di culto, e nella fattispecie “Chiesa di Sant’Antonio da Padova in Viagrande, Arcidiocesi di Catania” per un importo complessivo di € 197.418,69;

Vista la nota qui pervenuta con prot. n. 1505 del 14 aprile 2023, con la quale il Comune di Viagrande comunica la propria impossibilità a cofinanziare l’opera per € 5.000,00 e contestualmente chiede alla Struttura Commissariale di farsi carico per gli importi di cui sopra;

Vista la nota qui pervenuta con prot. n. 1760 del 05 maggio 2023, con la quale l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Catania comunica la propria impossibilità a cofinanziare l’opera per € 10.000,00 e contestualmente chiede alla Struttura Commissariale di farsi carico per gli importi di cui sopra;

Rilevato che sussistono disponibilità economiche perché la Struttura Commissariale proceda a farsi carico delle somme di cui sopra così come fatto peraltro per tutti gli altri edifici pubblici ed ecclesiastici;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

DISPONE

 Articolo 1
Modifica del piano e quadro degli interventi

  1. L’ordinanza n. 27 del 27 aprile 2021 – secondo stralcio – è così modificata:
    le somme relative alla riparazione della “Chiesa di Sant’Antonio da Padova” in Viagrande, originariamente imputate al Comune di Viagrande ed all’Arcidiocesi di Catania vengono assunte a carico della Struttura Commissariale e pertanto nella parte motiva dell’ordinanza n. 27 del 27 aprile 2021 laddove leggesi “Considerato che con precedenti ordinanze sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti, può procedersi al ripristino di ulteriori edifici di culto danneggiati dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento e sottolineato che, per quel che attiene alla Chiesa di Sant’Antonio Abate in Viagrande il Sindaco di quel centro ha evidenziato l’importanza che l’edificio di culto riveste per la popolazione tanto che sia il Comune in parola che l’Arcidiocesi hanno manifestato la disponibilità a cofinanziare le spese necessarie per il ripristino, nella misura di euro 5.000,00 per quel che attiene al Comune e di euro 10.000,00 per quel che attiene all’Arcidiocesi, che va disposto con sollecitudine in considerazione dello stato dell’immobile per come accertato dai tecnici della Struttura Commissariale;” ha invece da leggersi: “Considerato che con precedenti ordinanze sono stati individuati gli interventi più urgenti da effettuare e che, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie in atto esistenti, può procedersi al ripristino di ulteriori edifici di culto danneggiati dal sisma tenendo conto della loro utilità sociale rapportata al costo dell’intervento e sottolineato che, per quel che attiene alla Chiesa di Sant’Antonio da Padova in Viagrande il Sindaco di quel centro ha evidenziato l’importanza che l’edificio di culto riveste per la popolazione;”.
    In considerazione di quanto sopra riportato l’allegato 1 alla presente Ordinanza ha da intendersi modificato per quel che attiene al contributo economico inizialmente previsto a carico del Comune di Viagrande e dell’Arcidiocesi di Catania.

 

Articolo 2
Efficacia

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, al Comune di Viagrande e all’Arcidiocesi di Catania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio del Comune interessato ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.

 

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia