Disposizioni di modifica ed integrazione dell’Ordinanza Commissariale n.18

Ordinanza n. 64 del 14 Dicembre 2022

15 Dicembre 2022

Ordinanza n°64 del 14 dicembre 2022 – delocalizzazione – signed

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con DPCM del 16/02/2022 fino al 31/12/2022;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2022;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

letta l’ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020 in materia di delocalizzazione;

considerato che all’art. 6 comma 3 è previsto che, in caso di delocalizzazione con ricostruzione in altro sito, al contributo massimo concedibile determinato dal precedente art. 2 commi 2 e 3 si sommano le spese necessarie per l’acquisto del terreno per un importo non superiore al 10% del contributo come più sopra determinato, che il citato art. 2 commi 2 e 3 individua il contributo in parola “sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione, ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella tab. 2 dell’Ordinanza 14/2020 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva (s.c.) dell’edificio da delocalizzare oltre le eventuali maggiorazioni specificate agli articoli seguentiche vengono al comma 3 individuate, limitatamente al 10% del contributo massimo concedibile, nel rimborso delle spese sostenute per la demolizione, conferimento di materiali etc.;

rilevato che il contributo per la ricostruzione in altro sito a seguito di delocalizzazione appare ingiustificatamente inferiore a quello previsto nel caso di demolizione e ricostruzione nel medesimo sito con conseguente disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche in quanto nelle ordinanze n.14, n.30 e n.48 è previsto che il contributo venga determinato tenendo anche conto di aumenti dei costi parametrici così come segue:

“Ai fini della determinazione del contributo i costi parametrici sono incrementati delle percentuali come di seguito indicate:

  1. 5% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
  2. 8% per edifici con altezza media d’interpiano superiore a mt 3,50;
  3. 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12, 13, del d. lgs. n.42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  4. 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d. lgs. più sopra indicato;
  5. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt. 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferire a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
  6. una percentuale fino al 10%, per edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale, in funzione del parametro S così come definito dalla seguente tabella:

Dove S = Ss*St (S = fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali di amplificazione sismica calcolato secondo l’approccio semplificato delle N.T.C. 2018; Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica; St = coefficiente di amplificazione topografica);

  1. 5% in caso di demolizione e ricostruzione, per il conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 40% del volume totale dell’edificio, per immobili con livello operativo L2 e L3. In caso di rafforzamento locale, miglioramento, adeguamento sismico, con livelli operativi L0, L1, L2, L3 gli oneri di accesso a discarica sono stimati dal tecnico nella fase di progettazione;
  2. 2% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti di spessore maggiore di 60 cm, presenti per almeno il 50% come superficie resistente di un singolo piano.

Gli incrementi di cui al presente comma, nel limite massimo complessivo del 35%, sono cumulabili (non sono cumulabili tra loro gli incrementi di cui alle lettere c) e d)).

che occorre, pertanto, provvedere alla equiparazione delle due fattispecie più sopra indicate prevedendo la applicabilità anche nell’ipotesi di ricostruzione previa delocalizzazione degli aumenti previsti per la ricostruzione nel medesimo sito tenendo conto, però, della circostanza che nel primo caso è previsto un contributo massimo concedibile per la demolizione del 10% anziché del 5% come previsto nel secondo caso;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020

  1. All’ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 recante “Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata dal Commissario Straordinario il 18 agosto 2020” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  2. a) All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma 3bis:

“3bis. Al contributo massimo concedibile determinato al precedente art. 2 comma 2, si sommano le eventuali seguenti maggiorazioni:

  1. 5% per interventi su edifici ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” del piano regolatore generale vigente;
  2. 10% per gli edifici vincolati ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. 10% per edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a mt. 2,50, ovvero nel caso in cui sia raggiungibile solo mediante strade di larghezza inferire a mt. 3,50 e che, pertanto, siano di difficile accessibilità;
  4. una percentuale fino al 10%, per edifici situati in zone soggette ad amplificazione sismica locale, in funzione del parametro S così come definito dalla seguente tabella:

Dove S = Ss*St (S = fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali di amplificazione sismica calcolato secondo l’approccio semplificato delle N.T.C. 2018; Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica; St = coefficiente di amplificazione topografica);

In caso di edifici con tipologia costruttiva diversa da quella abitativa (ad esempio, capannoni), il contributo massimo concedibile è determinato sulla base del costo convenzionale dell’intervento di ricostruzione ottenuto moltiplicando il costo parametrico previsto nella Tabella 2 dell’Ordinanza 31/2021 relativo al livello operativo L3, per la superficie complessiva (S.C.) dell’edificio da delocalizzare, oltre le medesime maggiorazioni specificate ai precedenti punti a), b), c), d). Inoltre, per questa tipologia costruttiva sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore 8% per edifici con altezza media d’interpiano superiore a mt 3,50. Gli incrementi di cui alle precedenti maggiorazioni sono cumulabili nel limite massimo complessivo del 25%.”.

Articolo 2
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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