Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea, termine successivamente prorogato sino al 31/12/2022;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di rapidità nella ricostruzione con quella di sicurezza e atteso che sono in corso studi di microzonazione sismica MS di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, disposti dalla Regione Siciliana, ancora in itinere e per i quali non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione; considerato, altresì, che, ove tali studi di MS fossero presentati e approvati dagli organi competenti, diventando quindi utilizzabili, la Struttura Commissariale ne prenderà immediatamente atto applicandoli nel rispetto delle norme vigenti e che, nelle more e sulla base di studi scientifici già pubblicati nonché dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale, basandosi sulle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC), è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua la Zona di Attenzione (ZAFAC) ed un’altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione è stata avviata con l’adozione delle Ordinanze n.7, n.9 e n.13 del Commissario straordinario con le quali è autorizzata la riparazione di edifici che hanno subito danni di lieve entità individuati così come indicati nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n.7;
considerato altresì che, sulla base di ulteriori studi ed approfondimenti operati dalla Struttura Commissariale in collaborazione con i geologi del Genio Civile di Catania e dell’agenzia nazionale Invitalia, è stata elaborata una ulteriore mappa che dettaglia la posizione e la cinematica delle faglie che si sono attivate nel corso del sisma 26 dicembre 2018, delimitando conseguentemente la relativa Zona di Suscettibilità (ZSFAC) e Zona di Rispetto (ZRFAC) che ha consentito di adottare l’ordinanza n.14 per la ricostruzione generalizzata nell’intero territorio colpito dal sisma; che gli edifici ricadenti in Zona di Rispetto ZRFAC, la cui estensione potrebbe essere variata a seguito di ulteriori approfondimenti degli studi geologici e geofisici, sono quelli più esposti a futuri possibili danneggiamenti in caso di riattivazione delle faglie individuate, e che pertanto la Struttura Commissariale intende favorire, solo in quei casi, la delocalizzazione degli immobili, così come suggerito nelle Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC) versione 1.0 – Commissione tecnica per la microzonazione sismica – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 2015, e fermo restando eventuali ampliamenti della zona in questione a seguito di eventuale ulteriore approfondimento degli studi;
visto il d. l. 32/2019 che, all’art. 6 comma 3 prevede che il Commissario assicura una ricostruzione unitaria ed omogenea nei territori colpiti dagli eventi sismici attraverso specifici piani (omissis) eventualmente di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed idrogeologico, adottando le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari per le finalità di cui all’art. 11 comma 1 lettera a, tra i quali viene espressamente indicata la delocalizzazione.
considerato che, l’art. 7 comma 2 prevede che il Commissario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico soggiungendo, all’art. 18, che egli, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia finanziaria e contabile nell’ambito delle risorse assegnate;
sottolineato che dagli studi effettuati è possibile affermare che nella Zona di Rispetto (ZRFAC) non può procedersi a ricostruzione nel medesimo sito a causa della presenza di faglie attive che dislocano il territorio in modo permanente, e che, per gli edifici ricadenti sul limite della Zona di Rispetto (ZRFAC) o solo marginalmente coinvolti in essa, l’opportunità di interventi di riparazione, in luogo della delocalizzazione che va comunque favorita, dovrà essere valutata a seguito di una esaustiva indagine geologica dettagliata, a scala del progetto, e del suo quadro lesivo dell’edificio, giusta nota del Genio Civile di Catania n.171685 del 20 Novembre 2020. Per tali circostanze verrà stabilito un termine per la presentazione dell’istanza che consenta di accertare prioritariamente la possibilità di procedere alla riparazione dell’edificio senza procedere alla delocalizzazione;
sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere con la delocalizzazione degli immobili ricadenti nelle zone di maggiore pericolosità sismica;
rilevato che i Sindaci dei Comuni interessati hanno unanimemente ritenuto, alla luce di quanto più sopra indicato, l’opportunità di erogare un contributo pari al 100% del costo ammissibile per gli immobili destinati ad abitazione principale;
considerato che occorre favorire la delocalizzazione concedendo un contributo anche agli edifici ed alle unità immobiliari con destinazione diversa da “abitazione principale”, anche al fine di consentire la creazione di spazi omogenei e liberi nella disponibilità del Comune in zona ad alto rischio sismico, nonché in considerazione della impossibilità per i proprietari di procedere alla mera riparazione degli immobili anche a proprie spese o fruendo degli strumenti economici di favore in atto esistenti (sismabonus, ecobonus);
quantificato nella misura già individuata con l’ordinanza n.14 adottata il 30 settembre 2020 il costo parametrico per il livello operativo L3 sulla base di studi operati dai tecnici della Struttura Commissariale ed alla luce delle osservazioni, sul punto, pervenute dagli Ordini Professionali e da talune associazioni di categoria e che tale livello è da adottarsi per quel che attiene agli immobili ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) atteso il loro grado di vulnerabilità connesso all’assetto geologico-strutturale del sito ove essi sorgono, che ne impone la demolizione, nonché nella misura prevista dall’ordinanza 31/2021 per quel che attiene alle tipologie diverse da quelle abitative (es, capannoni) che comportano una spesa per la riedificazione diversa da quella necessaria per gli immobili con caratteristiche abitative;
Considerato che è emerso dall’esperienza acquisita e giusta quanto sottolineato anche da taluni ordini professionali, che parte delle spese relative alle prestazioni professionali vengono affrontate in fase precedente all’inizio dei lavori in quanto si riferiscono ad attività prodromica agli stessi (indagini specialistiche, studio geologico, progettazione, etc.) e che conseguentemente il pagamento dei compensi, basato su Stati di Avanzamento Lavori (SAL), comporterebbe una soddisfazione del credito vantato ingiustificatamente dilazionata nel tempo, che può pertanto, come già fatto per altre ordinanze adottate dall’ufficio commissariale, disporsi che con il primo SAL venga effettuata l’erogazione del 30% del contributo in luogo dell’attuale 25%, così da consentire il pagamento di tali oneri professionali e lavori specialistici già eseguiti, e che conseguentemente può limitarsi la quota di contributo da erogarsi a saldo nella misura del 20% in luogo dell’attuale 25%, ferma restando l’entità della somma per la quale occorre prevedere la fideiussione pari al 25% della quota di contributo;
sottolineato che la delocalizzazione comporta la possibilità di procedere ad acquisto di altro immobile sostitutivo di quello da demolire e per il quale è impossibile la ricostruzione nel medesimo sito, o di ricostruire in altro luogo previo acquisto del terreno con un costo per la Struttura Commissariale sostanzialmente equivalente a quello che sarebbe necessario per la demolizione e ricostruzione nel medesimo sito e che appare opportuno consentire, con fondi propri dell’istante, l’acquisto dell’immobile o del terreno in parola ancor prima della adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo così da favorire le opportunità di mercato;
considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;
rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione delle zone terremotate di L’Aquila, del Centro Italia e dell’Isola di Ischia;
ritenuta la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020 in relazione all’obbligo di annotazione nei registri immobiliari del contributo concesso di cui all’art. 15 dell’ordinanza più sopra citata, venuto meno a seguito della soppressione dell’art. 10, comma 8, del D.L. 32/19 da parte dell’art. 16, comma 3, del D.L. n. 121 del 10/09/2021;
sentito l’esperto nominato da questo Commissario;
DISPONE
Articolo 1
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020
2. Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, della congruità e della piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente”.
Articolo 2
Applicabilità dell’Ordinanza alle istanze già presentate e non definite
Articolo 3
Entrata in vigore
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.