Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
considerato che l’attività di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma è stata definitivamente avviata per l’intero territorio con l’adozione delle Ordinanze Commissariali n.7, n.9, n.13, n.14, n.18, n.21, n.23, n.24, n.28, n.29, n.30 e n.31;
rilevato che occorre uniformare il contenuto delle Ordinanze più sopra indicate al fine di evitare che situazioni identiche trovino soluzioni ingiustificatamente diversificate, cosa quest’ ultima verificatasi in conseguenza del lasso di tempo intercorso nell’adozione delle diverse Ordinanze e del conseguente continuo affinamento del contenuto delle stesse a seguito dell’esperienza maturata;
in particolare:
a) che con nota n.2157 del 02/09/2021 condivisibilmente l’Area Geologia della Struttura Commissariale ha palesato l’opportunità di modificare ed integrare alcuni punti dell’articolo 9 dell’Ordinanza n.7 del 25 maggio 2020 e dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020, perché parzialmente in contrasto con quanto previsto nell’Ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021, anche al fine di elaborare ancor meglio l’analisi di risposta sismica locale e di ricostruire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale;
b) che le sopracitate ordinanze prevedono che unitamente all’istanza di contributo ha da essere prodotta copia del contratto d’appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori, così come previsto dalla Struttura di Missione Antimafia del Ministero degli Interni, ma che il contratto in parola ben può essere stipulato in data successiva alla presentazione dell’istanza ed a seguito dell’adozione del provvedimento concessorio, ciascuno per la propria parte, dal Comune e dall’Ufficio Commissariale, purché prima dell’inizio dei lavori, e che pertanto in tal senso ha da procedersi alla modifica dell’articolo in parola;
c) che nelle Ordinanze Commissariali n.7 n.14 e n.18, pur in mancanza di espressa e cogente previsione normativa, si prevedeva la esclusione dai contributi per gli immobili non iscritti al catasto per i quali non era stata presentata domanda di accatastamento al 26 dicembre 2018 (articolo 1 comma 4 dell’Ordinanza n.18 e articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza n.14), al contrario di quanto previsto nell’Ordinanza n.30, che all’articolo 1 comma 3 prevede l’esclusione “degli immobili non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’ istanza domanda di accatastamento”, versione quest’ultima da preferirsi atteso che l’accatastamento attiene a profili meramente fiscali non riconducibili all’attività di ricostruzione che ha riguardo, invece, all’esistenza materiale dell’edificio danneggiato dal sisma e che sia conforme, così come previsto dal D.L. 32/2019, alla normativa edilizia e urbanistica e che pertanto le Ordinanze n.14 e n.18 vanno uniformate sul punto a quanto previsto dall’ Ordinanza n.30 che a sua volta va integrata, unitamente all’ Ordinanza n.31, escludendo dal suo ambito di applicazione, come per espressa disposizione legislativa, gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati;
d) che è emersa la difficoltà per le fasce più deboli della popolazione terremotata di avviare e/o proseguire i lavori di ricostruzione degli immobili terremotati con mezzi finanziari propri, nonché di stipulare la polizza fidejussoria per l’erogazione dell’acconto, viste le modalità di erogazione del contributo previste dall’articolo 8 dell’Ordinanza Commissariale 7, dall’articolo 9 delle Ordinanze Commissariali n.14, n.30 e n.31 e dall’articolo 10 dell’Ordinanza Commissariale n.18 e che pertanto sul punto può procedersi ad una modifica delle ordinanze, nel senso che viene consentita la presentazione di fatture non quietanzate per l’ottenimento delle erogazioni nei singoli SAL, subordinando le stesse erogazioni, successive alla prima, alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese del SAL precedente così da consentire l’avvio dei cantieri nell’ipotesi in cui l’impresa sia disponibile ad eseguire i lavori nonostante non sia stata erogata la prima rata del contributo;
DISPONE
Articolo 1
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.7 del 25 maggio 2020
- All’Ordinanza Commissariale n. 7 del 25 maggio 2020 recante “Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, siti nella zona esterna a quella di attenzione così come definita nella mappa pubblicata il 20 febbraio 2020 sul sito della Struttura Commissariale, che a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 hanno subito danni lievi” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a. L’articolo 1, comma 2, è così sostituito:
- b. 2 “ Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati.”;
- c. L’articolo 4, comma 2, lettera d, è così sostituito: “d. Dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento”;
- d. L’articolo 4, comma 3, numero 1 è così sostituito: “1. Copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto”;
- e. L’articolo 8, comma 1, è così sostituito: “1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
- I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
- III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
- b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
- I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
- c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
- d. Una terza rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
- I.copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
- II. Comunicazione di fine lavori;
- III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
- IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
- V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
- VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del terzo Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
- IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
- X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.”.
- f. L’articolo 9, comma 4, lettera a, è così sostituito: “a. almeno N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), per ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio e calcolare il parametro Vs equivalente; potranno comunque essere eseguite e saranno ammesse a contributo nei limiti previsti dalla legge, se ritenute congrue dall’Area Geologia della Struttura Commissariale, ulteriori indagini ritenute utili, per elaborare l’analisi di risposta sismica locale e definire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale, in funzione del contesto geologico-strutturale dell’area esaminata ed in contesti geostrutturali particolari in cui si ha evidenza o motivatamente si sospetta l’esistenza di vuoti, fratture e faglie tettoniche, ovvero in aree interessate da fratture e faglie mappate nei Piani Regolatori o in altre cartografie tematiche e scientifiche”;
Articolo 2
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020
- All’Ordinanza Commissariale n. 14 del 30 settembre 2020 recante “Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a. L’articolo 1, comma 3, è così sostituito: “3. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati.”;
- b. L’articolo 4, comma 2, lettera d, è così sostituito: “d. Dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento”;
- g. L’articolo 4, comma 3, lettera l, punto X, è così sostituito: “X. Nel caso di edifici ricadenti al di fuori della Zona di Attenzione delimitata nella mappa pubblicata sul sito del Commissario il 20 febbraio 2020, deve essere eseguita ed è ammessa a contributo almeno N. 1 indagine geofisica di sismica attiva del tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), per ricostruire una sezione 1D in termini di Velocità Sismiche di Taglio e calcolare il parametro Vs equivalente; potranno comunque essere eseguite e saranno ammesse a contributo nei limiti previsti dalla legge, se ritenute congrue dall’Area Geologia della Struttura Commissariale, ulteriori indagini ritenute utili, per elaborare l’analisi di risposta sismica locale e definire con adeguato dettaglio il modello geologico di sottosuolo del sito progettuale, in funzione del contesto geologico-strutturale dell’area esaminata ed in contesti geostrutturali particolari in cui si ha evidenza o motivatamente si sospetta l’esistenza di vuoti, fratture e faglie tettoniche, ovvero in aree interessate da fratture e faglie mappate nei Piani Regolatori o in altre cartografie tematiche e scientifiche”;
- h. L’articolo 4, comma 3, lettera n, è così sostituito: “n. Copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto”;
- i. L’articolo 9, comma 1, è così sostituito: “1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
- I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
- III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
- b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
- I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
- c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
- d. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
- e. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
- II. Comunicazione di fine lavori;
- III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
- IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
- V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
- VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
- IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
- X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.”.
Articolo 3
Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020
- All’ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 recante “Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata dal Commissario Straordinario il 18 agosto 2020” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a. L’articolo 1, comma 4, è così modificato: “4. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del D.L. 32/2019, quelli collabenti, nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati”;
- b. All’articolo 3, comma 2, è aggiunta la lettera s: “s. Copia del contratto di appalto stipulato con l’impresa esecutrice dei lavori che potrà essere presentato anche successivamente all’adozione del provvedimento di concessione; l’erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto;
- c. L’articolo 3, comma 3, lettera c, è così sostituito: “c. Dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, al 26 dicembre 2018, l’immobile non era collabente ed era iscritto al catasto dei fabbricati, ovvero che sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento”;
- d. All’articolo 12 è aggiunto il comma 5: “5. Al contributo sopra indicato va sommato inoltre, per gli orti, giardini e spazi ad essi assimilabili, laddove siano riconducibili all’area pertinenziale dell’edificio da delocalizzare e previo trasferimento del terreno al comune, il valore previsto per le superfici con destinazione agricola”;
- e. L’articolo 10, comma 1, è così sostituito: “1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
- I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
- III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
- b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
- I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
- c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
- d. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
- e. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
- II. comunicazione di fine lavori;
- III. conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.)
- IV. conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
- V. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- VI. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VII. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
- VIII. collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
- IX. dichiarazione di agibilità dell’edificio.”.
Articolo 4
Modifiche ed integrazioni alle Ordinanze n. 30 e n. 31 del 14 luglio 2021
- All’ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021 recante “Piano di Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018”, nonché all’ordinanza n.31 del 14 luglio 2021 recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di capannoni ad uso produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018”,sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a. L’articolo 1, comma 3, è così sostituito: “3. Sono esclusi gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, del d.l. 32/2019, quelli collabenti nonché gli edifici non iscritti al catasto per i quali non sia stata avanzata alla data di presentazione dell’istanza domanda di accatastamento, nonché gli immobili o le parti di essi realizzati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia se non sanati.”;
- b. L’articolo 9, comma 1, è così sostituito: “1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
- a. Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
- I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
- III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
- b. Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
- I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
- c. Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
- d. Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
- e. Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
- I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
- II. Comunicazione di fine lavori;
- III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
- IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
- V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
- VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
- IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
- X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento.”.
Articolo 5
Applicabilità dell’Ordinanza alle istanze già presentate e non definite
- In considerazione della necessità di agevolare le attività istruttorie degli Uffici Sisma dei Comuni terremotati rendendo omogenei i contenuti di tutte le Ordinanze afferenti alla ricostruzione, le disposizioni indicate alla presente ordinanza sono applicabili alle istanze già presentate e non ancora definite con decreto di concessione del contributo.
Articolo 6
Entrata in vigore
- La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia sisma del Ministero dell’Interno, agli Ordini Professionali, al Coordinamento dei Comitati dei Terremotati, che entro giorni dieci potranno produrre eventuali osservazioni.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia