Disposizioni di modifica delle Ordinanze Commissariali n.7, n.14, n.18, n.30 e n.31

Ordinanza n°38 del 21 dicembre 2021

21 Dicembre 2021

Ordinanza n°38 del 24 dicembre 2021 – signed

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55,

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

considerato che l’attività di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma è stata definitivamente avviata per l’intero territorio con l’adozione delle Ordinanze Commissariali n.7, n.9, n.13, n.14, n.18, n.21, n.23, n.24, n.28, n.29, n.30 e n.31;

viste le modalità di erogazione del contributo previste dall’articolo 8 dell’Ordinanza Commissariale n.7, dall’articolo 9 delle Ordinanze Commissariali n.14, n.30 e n.31 e dall’articolo 10 dell’Ordinanza Commissariale n.18 e la necessità di supportare ulteriormente i nuclei familiari colpiti dal sisma in difficoltà finanziaria, consentendo la presentazione di fatture non quietanzate anche per l’erogazione del SAL finale, purché il beneficiario produca una delega all’incasso a favore delle imprese e/o del libero professionista incaricati, al fine di garantire le imprese esecutrici dei lavori e la completa realizzazione delle opere;

DISPONE

Articolo 1
Modifiche all’Ordinanza n.7 del 25 maggio 2020

  1. All’Ordinanza Commissariale n. 7 del 25 maggio 2020 recante “Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, siti nella zona esterna a quella di attenzione così come definita nella mappa pubblicata il 20 febbraio 2020 sul sito della Struttura Commissariale, che a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 hanno subito danni lievi” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L’articolo 8, comma 1, (lettera d, punto VI) è così sostituito:

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato:
    • a) Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
      • I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      • II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      • III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
    •  b) Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      • I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
    • c) Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • d) Una terza rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      • II. Comunicazione di fine lavori;
      • III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      • IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      • V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      • VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del terzo Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate.
      • VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      • VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      • IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      • X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento”.

Articolo 2
Modifiche all’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020

  1. All’Ordinanza Commissariale n. 14 del 30 settembre 2020 recante “Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L’articolo 9, comma 1, (lettera e, punto VI) è così sostituito:

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato: 
    • a) Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni: 
      • I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      • II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      • III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
    • b) Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta: 
      • I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
    • c) Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • d) Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • e) Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione:
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      • II. Comunicazione di fine lavori;
      • III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      • IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      • V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      • VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate.
      • VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      • VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      • IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      • X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento”.

Articolo 3
Modifiche all’Ordinanza n.18 del 21 dicembre 2020

  1. All’ordinanza n. 18 del 21 dicembre 2020 recante “Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata dal Commissario Straordinario il 18 agosto 2020sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L’articolo 10, comma 1, (lettera e, punto V) è così sostituito:

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato: :
    • a) Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni:
      • I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      • II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      • III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
    • b) Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      • I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
    • c) Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • d) Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • e) Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      • II. comunicazione di fine lavori;
      • III. conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.)
      • IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      • V. conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      • VI. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate.
      • VII. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      • VIII. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      • IX. collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      • X. dichiarazione di agibilità dell’edificio.”.

Articolo 4
Modifiche alle Ordinanze n. 30 e n. 31 del 14 luglio 2021

  1. All’ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021 recante “Piano di Riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018”, nonché all’ordinanza n.31 del 14 luglio 2021 recante “Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di capannoni ad uso produttivo e commerciale danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018”,sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L’articolo 9, comma 1, (lettera e, punto VI) è così sostituito:

  1. Il contributo, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di cassa, sulla base di apposita certificazione del Direttore dei lavori sull’avanzamento lavori, è erogato per il tramite del Comune direttamente al richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione al Comune medesimo della documentazione necessaria all’erogazione come appresso indicato: 
    • a) Una prima rata di acconto, in anticipazione, pari al 25% dell’importo complessivo del contributo concesso, se richiesta dall’avente diritto e alle seguenti condizioni: 
      • I. che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
      • II. che sia stato stipulato, in data antecedente alla presentazione dell’istanza di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori;
      • III. che sia allegata polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di istituto abilitato, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, stipulata dal richiedente il contributo a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo;
    • b) Nell’ipotesi in cui l’avente diritto non faccia richiesta dell’acconto, la prima rata di contributo, pari al 25% del contributo concesso, sarà corrisposta a seguito di dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 25% dei lavori e per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:
      • I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;
    • c) Una seconda rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 50% dei lavori. Per l’erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel primo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL;
    • d) Una terza rata pari ad un ulteriore 25% del contributo concesso, a seguito della dichiarazione sullo Stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori al raggiungimento del 75% dei lavori. Per l’erogazione della terza rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
      • II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL
      • III. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL;
    • e) Una quarta rata, a saldo del contributo concesso, previa presentazione da parte del direttore dei lavori, entro 30 giorni dalla fine effettiva degli stessi, della seguente documentazione: 
      • I. copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
      • II. Comunicazione di fine lavori;
      • III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall’esecutore a seguito della certificazione dell’ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull’andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
      • IV. Attestazione di piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
      • V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
      • VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della facoltà di far erogare il contributo direttamente all’impresa o al libero professionista incaricati, attraverso la presentazione della delega all’incasso a favore di questi soggetti utilizzando il modello apposito, non necessita che le fatture di cui sopra siano quietanzate.
      • VII. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
      • VIII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
      • IX. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
      • X. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento”.

Articolo 5
Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge, alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia sisma del Ministero dell’Interno, agli Ordini Professionali, al Coordinamento dei Comitati dei Terremotati, che entro giorni dieci potranno produrre eventuali osservazioni.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

Allegati